Un atto pubblico con il quale un contribuente acquisti un bene immobile può costituire elemento sulla base del quale l’Amministrazione Finanziaria possa determinare, in via induttiva, il reddito; ciò in forza di presunzioni semplici che lo stesso contribuente, cui spetta l’onere della prova contraria, può confutare. D’altro canto l’Agenzia non può non tener conto degli elementi documentali prodotti dal soggetto accertato, quando questi siano idonei a dimostrare la gratuità dell’atto. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni cui è pervenuta la Corte di Cassazione, sezione Tributaria, con la sentenza 20800/13. Il fatto di causa riguardava un contribuente che aveva acquisito dal padre un immobile e che, essendo nel rogito riportato il pagamento di una somma al cedente, aveva visto rideterminato sinteticamente il proprio reddito in forza delle disposizioni dell’art. 38 D.P.R. 29 settembre 1973. Secondo un principio già espresso in passato dai Giudici di legittimità “la sottoscrizione di un atto pubblico contenente la dichiarazione di pagamento di una somma di denaro da parte del contribuente, può costituire elemento sulla cui base determinare induttivamente il reddito”. La Suprema Corte, nel caso di specie, considerava che non potesse ritenersi sufficiente la semplice affermazione dell’inesistenza della spesa per incrementi patrimoniali, per il solo fatto che l’acquisto dell’immobile era posto in essere “da padre a figlio”. Ciò nonostante il contribuente aveva offerto ulteriori prove, per vincere le presunzioni dell’Ufficio, consistenti “nell’allegazione di operazioni di dismissione patrimoniale” e nella dimostrazione della stipula di un contratto di mutuo; elementi, questi, correttamente valutati dal giudice di merito. Poteva dunque dirsi esistente quella “idonea documentazione” sufficiente a contestare la presunzione di maggior reddito contestata dall’Agenzia delle Entrate, dimostrando la sostanziale gratuità dell’operazione e l’assenza di maggiori redditi in capo al contribuente.
Fonte: http://fiscopiu.it/news/accertamento-sintetico-illegittimo-se-ci-sono-le-prove/La Stampa - Accertamento sintetico: illegittimo se ci sono le prove
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mercoledì 18 settembre 2013
Accertamento sintetico: illegittimo se ci sono le prove
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