giovedì 12 settembre 2013

Reintegrazione in forma specifica per il danneggiato

Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 11 settembre 2013 n. 37224
   
Nel caso di costruzione abusiva non è sufficiente il risarcimento per equivalente del danneggiato confinante, sussistendo il diritto alla reintegrazione in forma specifica. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 37224/2013.

Secondo i giudici, infatti, “la risarcibilità per equivalente può costituire un elusivo strumento di deminutio del risarcimento, che si conforma invece proprio alle caratteristiche del diritto leso, il che ha condotto la giurisprudenza proprio ad escludere il risarcimento per equivalente in luogo della reintegrazione in forma specifica ex articolo 2058, secondo comma, c.c. qualora si tratti di diritto reale - come nel caso in esame -, la cui tutela infatti esige la rimozione del fatto lesivo, come nel caso della domanda di riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze, atteso il carattere assoluto del diritto leso, tranne nell’ipotesi, già sopra richiamata, in cui la distruzione della res indebitamente edificata venga a costituire un pregiudizio all’economia pubblica”.

Fonte: ilsole24ore:Reintegrazione in forma specifica per il danneggiato

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