Corte di cassazione - Sezione II civile – Sentenza 11 settembre 2013 n. 20848
Le norme sulle distanze per l’apertura di vedute e balconi non possono essere applicate quando tra i due fondi c’è una pubblica via. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 20848/2013.
Secondo i giudici di Piazza Cavour, infatti, “la Corte di Appello ha correttamente applicato la deroga di cui all’ultimo comma dell’art. 905 c.c., secondo la quale le norme che prescrivono determinate distanze per l’apertura di vedute dirette e balconi non possono trovare applicazione, per la espressa previsione del terzo comma, quando tra i due fondi vicini vi sia, come accertato dalla Corte di Appello, una via pubblica; gli stessi principi valgono anche quando la strada non separa i due fondi, non essendo necessario che i due fondi si fronteggino essendo sufficiente che essi siano confinanti con la via pubblica, indipendentemente dalla loro reciproca collocazione”.
La Corte ricorda però anche: “È pacifico che l’esenzione dall’obbligo delle distanze legali … non può interferire, nei rapporti fra proprietari di fondi contigui o frontistanti rispetto alla pubblica strada, sulle pretese che all’uno derivino, ai sensi degli artt. 871 ed 872 cod. civ., dall’inosservanza da parte dell’altro delle disposizioni dei regolamenti edilizi”.
Fonte: ilsole24ore: La strada pubblica azzera le norme sulle distanze di veduti e balconi
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giovedì 12 settembre 2013
La strada pubblica azzera le norme sulle distanze di veduti e balconi

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