Il giudice di merito ha ravvisato nella rimozione dell’impianto la mancata realizzazione dell’opera ed ha liquidato il danno subito dal condominio non in relazione a tale inadempimento, ma al fatto illecito della rimozione dei cavi di distribuzione di proprietà condominiale. Con la sentenza 11295/13 la Cassazione ha confermato il risarcimento per i danni subiti dal condominio.
Il caso
Un condominio incarica una s.n.c. specializzata di procedere all’installazione dell’antenna centralizzata dell’impianto televisivo. Uno dei condomini non riesce però a vedere la Tv, il condominio contesta tale fatto alla società. Questa rimuove allora l’antenna, portando via anche i già presenti cavi di distribuzione. Il Giudice di Pace adìto dal condominio rigetta la sua domanda di risarcimento danni e la riconvenzionale della società per il pagamento del lavoro eseguito. Il Tribunale, invece, condanna la società al pagamento di 1.800 euro, ritenendo provati i danni, «costituiti da quanto corrisposto dal condominio ad altra ditta per il ripristino del precedente impianto d’antenna centralizzato», volutamente danneggiato dalla società in occasione dell’arbitraria rimozione. Ma i cavi non erano inutili? E poi solo un condomino non vedeva la Tv! La società di antenne ricorre per cassazione sostenendo che non sarebbero state provate né la funzionalità dei cavi ritenuti danneggiati, né la mancata esecuzione dei lavori a regola d’arte. Peraltro, poiché solo un condomino non vedeva la Tv, si sarebbe in presenza di un inadempimento di scarsa importanza, per il quale si sarebbe potuta chiedere una mera riduzione del prezzo. La Suprema Corte sottolinea che correttamente i giudici di merito hanno riscontrato che nel preventivo dei lavori non vi era alcuna menzione della sostituzione dei vecchi cavi. Peraltro costituisce questione nuova che i cavi non fossero efficienti, il che avrebbe reso del tutto inutile l’intervento della società sulla mera sostituzione dell’antenna. Gli Ermellini, rilevando la richiesta di una rivalutazione nel merito della vicenda, inutile in sede di legittimità, affermano che il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza. Innanzitutto non è stato appellato il rigetto della domanda relativa al pagamento del prezzo. Il giudice di merito ha correttamente riscontrato che il danno «non derivava da inadempimento del contratto, ma era conseguente al danneggiamento volontario dell’impianto preesistente, fatto dalla ditta per ritorsione, quando aveva smontato l’impianto da lei installato». Per queste ragioni la Corte di Cassazione respinge il ricorso, confermando la condanna al risarcimento dei danni per 1.800 euro, nonché al pagamento di tutte le spese processuali.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it/ La Stampa - Non si vede la Tv. L’antennista si riprende l’antenna e, per ritorsione, toglie anche i cavi condominiali: deve risarcire
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giovedì 19 settembre 2013
L’antennista si riprende l’antenna e, per ritorsione, toglie anche i cavi condominiali: deve risarcire
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