La relazione finisce, la convivenza no: nessun diritto al gratuito patrocinio
Il rapporto di convivenza è caratterizzato da mutua reciproca assistenza, indipendentemente dal permanere di una relazione sentimentale. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 31355/13.
Il caso
Il Tribunale affermava la responsabilità di un uomo in ordine al reato di falsità od omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 95, d.p.r. n. 115/2002), perché nella dichiarazione resa per ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato aveva occultato la convivenza con la sua compagna che faceva ascendere il reddito complessivo ad oltre 20mila euro, ben superiore a quello dichiarato. L’imputato, quindi, dopo la conferma della condanna da parte della Corte di appello, propone ricorso per cassazione. Il verdetto, però, non cambia. La Cassazione, infatti, pur rilevando – come già fatto dai colleghi di merito – la fine della relazione tra l’imputato e la propria compagna, ha sottolineato che, tuttavia, il rapporto di convivenza è proseguito anche dopo la rottura fra i due. Secondo gli Ermellini, «la questione della convivenza non può essere risolta da dichiarazioni sull’affectio che, non essendo accertabili, lasciano evidente ed inaccettabile spazio ad elusioni della disciplina legale». E poi – chiariscono i giudici – «il rapporto di convivenza è caratterizzato da mutua reciproca assistenza, indipendentemente dal permanere di una relazione sentimentale».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it
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lunedì 2 settembre 2013
La relazione finisce, la convivenza no: nessun diritto al gratuito patrocinio
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