lunedì 2 settembre 2013

Non riesce a soffiare nel boccaglio dell’etilometro: lo stato di ebbrezza è eclatante

 Non riesce a soffiare nel boccaglio dell’etilometro: lo stato di ebbrezza è eclatante

Poiché l’esame alcolemico non costituisce una prova legale, ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, lo stato di ebbrezza può essere accertato, per tutte le ipotesi previste dall’art. 186 Codice della Strada, con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall’accertamento strumentale. Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza 31286/13.

Il caso
Un uomo veniva inseguito e fermato dalla Polizia dopo aver investito con il proprio veicolo un pedone nel parcheggio antistante una discoteca. Al momento del controllo era stato riscontrato, in ragione delle manifestazioni (stato confusionale, frasi sconnesse, precario equilibrio e alito con sentore di alcool), che il predetto versava in evidente stato di ebbrezza alcolica. Sottoposto al test mediante etilometro, veniva registrato un tasso alcolemico di 1,94 g/l, mentre non era possibile esperire successivi test a causa delle cattive condizioni psicofisiche dell’uomo, che non consentivano di portare a termine le successive intraprese dieci prove. A riguardo, la Corte di Appello aveva affermato che il dato scaturente da un unico rilievo – per l’impossibilità di eseguirne un secondo – non era idoneo a far ritenere integrata la prova del tasso alcolemico inquadrabile nella fascia di cui alla lett. C) art. 186 C.d.S. (valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) e aveva, perciò, ritenuto il fatto inquadrabile nell’ipotesi di cui alla lett. A) (valore superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l), priva di rilevanza penale. Contro la decisione il Procuratore Generale della Repubblica ha proposto ricorso, sostenendo che erroneamente i giudici di secondo grado avevano proceduto all’assoluzione dell’imputato dal reato di guida in stato di ebbrezza, poiché l’impossibilità di effettuare il secondo rilievo era conseguente allo stato di forte ebbrezza alcolica in cui si trovava l’imputato. La Suprema Corte ha accolto il ricorso. Gli Ermellini hanno dichiarato che in tutti i casi in cui – pur avendo il giudice di merito accertato il superamento della soglia minima – non sia possibile affermare, secondo il criterio dell’oltre ragionevole dubbio, che la condotta dell’agente possa rientrare nelle due fasce di maggior gravità contemplate dalla norma sotto esame, il giudice dovrà ravvisare l’ipotesi più lieve con tutte le conseguenze che ne derivano; ma nel caso in cui si sia in presenza di manifestazioni eclatanti di ebbrezza, il giudice, motivando adeguatamente, può logicamente ritenere superate le soglie superiori. Alla luce dell’erroneo presupposto della Corte territoriale - per la quale affinché sia configurabile una delle ipotesi più gravi di guida sotto l’influenza dell’alcool è necessario l’esito di un secondo rilievo - Piazza Cavour ha annullato la sentenza, con rinvio al Tribunale di secondo grado, il quale, dopo attento scrutinio del compendio probatorio in tema di elementi sintomatici dello stato di ebbrezza, provvederà a nuovo esame sul punto.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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