lunedì 2 settembre 2013

Sequestrabile l’azienda che non rispetta le norme sulla sicurezza del lavoro

Sequestrabile l’azienda che non rispetta le norme sulla sicurezza del lavoro

L’imprenditore che nella propria attività d’impresa non rispetta le normative in tema di sicurezza sul lavoro, ad esempio impiegando lavoratori clandestini, rischia di vedersi sequestrata l’intera attività. La Cassazione, con la sentenza 18603/13, stabilisce che è legittimo il sequestro preventivo dell’intera struttura aziendale nel caso in cui serva a impedire la prosecuzione del reato, ovvero, come nel caso in questione lo sfruttamento della manodopera illegale.

Il caso
In seguito ad annullamento da parte del Tribunale di Firenze del decreto di sequestro preventivo nei confronti di una società di capitali, il procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, ha proposto ricorso in Cassazione. L’annullamento era motivato dall’«inammissibilità del sequestro preventivo in relazione all’attività imprenditoriale». L’impugnazione, per contro, si basava sul fatto che il sequestro era finalizzato ad impedire il perpetrare di un’attività «priva di qualsivoglia forma di cautela o di misura precauzionale funzionale alla sicurezza e all’incolumità dei lavoratori impiegati». Secondo la Cassazione, il ricorso è fondato. Pur non mettendo in discussione il principio di «insequestrabilità delle società commerciali in quanto tali» la Suprema Corte rileva come sul tema ci siano state eccezioni riconducibili proprio a casi di «attività lavorativa con prevalente impiego di lavoratori privi di permesso di soggiorno»; dove il sequestro è finalizzato ad impedire il reato. Per contro la Cassazione, nella propria sentenza, riporta anche una pronuncia contraria (Cassazione, sez. I, sentenza n.34605/2007) ma in riferimento ad un caso in cui l’impiego di manodopera non regolare era parziale rispetto all’attività d’impresa. Collegando quindi il sequestro della struttura d’impresa, non già all’atto in sé, bensì ad una misura volta ad impedire un reato, la Cassazione ritiene che l’ordinanza di dissequestro, emessa dal Tribunale di Firenze, sia illegittima, «nella parte in cui esclude in via di principio la suscettibilità dell’azienda a costituire oggetto di sequestro preventivo».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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