L’omessa denuncia all’autorità non è idonea, in sé, a escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, così come l’intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che tanto sia senz’altro accaduto. Lo ha ribadito la Cassazione nella sentenza 20066/13.
Il caso
Una persona agisce in giudizio nei confronti di una società assicuratrice – quale impresa designata per la liquidazione dei danni da risarcirsi dal Fondo di garanzia per le vittime della strada – per il risarcimento dei danni conseguiti all’investimento subito mentre passeggiava in bicicletta, da parte di una vettura non identificata, in quanto allontanatasi senza fermarsi. La società convenuta aveva resistito, contestando l’accadimento del fatto, evidenziando che l’attore non aveva denunciato il sinistro all’autorità né sporto querela contro ignoti, prospettandone in via subordinata l’esclusiva responsabilità o quantomeno il concorso causale colposo. In sede di merito, la domanda dell’attore era stata rigettata. Infatti, secondo la Corte d’Appello, al fine di dimostrare che il conducente del veicolo non identificato sia rimasto effettivamente sconosciuto, è sufficiente la prova che, «dopo la denuncia alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute […] abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l’onere di ulteriori indagini articolate e complesse». Contro questa decisione, l’attore ha dedotto in Cassazione violazione di legge, per avere i giudici territoriali attribuito determinante rilievo alla circostanza che non era stata presentata denuncia all’autorità, ritenendo, perciò, superflua anche la deposizione di un teste. Per la Suprema Corte tali censure sono fondate. Gli Ermellini hanno chiarito che né alla denuncia né alla omessa denuncia è consentito assegnare, salva la possibile valenza sintomatica dell’una o dell’altra in relazione alle caratteristiche del caso concreto, una sorta di efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz’altro riconducibile alla fattispecie astratta del risarcimento a carico del Fondo di garanzia se denuncia vi sia stata, ovvero che certamente non lo sia se la denuncia sia mancata. Piazza Cavour ha rilevato che la sentenza impugnata, pur non affermando espressamente che, in difetto di denuncia, il fatto va escluso, si è discostata da tale principio. Alla luce di ciò la sentenza è stata cassata e rinviata per una nuova valutazione nel merito.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it/La Stampa - Incidente con veicolo non identificato: no alla valenza astratta dell’omessa denuncia
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
giovedì 12 settembre 2013
Incidente con veicolo non identificato: no alla valenza astratta dell’omessa denuncia

Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
-
Si considera affetta da nullità la notifica dell'ordinanza quando sia effettuata presso il difensore non domiciliatario. Questo in estre...
-
Risponde di lesioni colpose di cui all'articolo 590 cod. pen. l'automobilista che apre la portiera della macchina per scendere e co...
-
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2017, n. 235, viene introdotto l’obbligo di indicazione della sede dello stabili...
Nessun commento:
Posta un commento