giovedì 12 settembre 2013

Vince al 10 e lotto, ma non convince i giudici della provenienza lecita dei fondi

I documenti prodotti dalla difesa per dimostrarle non sono sufficienti. Per questo sono stati ritenuti costruiti ad arte per nascondere un trasferimento di fondi illeciti dal secondo alla prima. E’ questo il caso di cui si è occupata la Cassazione con la sentenza 32812/13.

Il caso
Sequestro preventivo di un conto corrente bancario - su cui si riteneva fossero stati trasferiti fondi illeciti - disposto dal Gip di Milano e confermato, in sede di riesame, dal Tribunale della stessa città. A presentare ricorso per cassazione è, quindi, il difensore dell’imputata, che denuncia violazione di legge in rapporto all'articolo 12 sexies d.l. 306/1992 per mancata valutazione del fumus commissi delicti e del periculum, nonché violazione dell'articolo 125 c.p.p. sempre in ordine ai presupposti della cautela. La difesa, al fine di dimostrare che il denaro che si trovava sul conto corrente non derivava da traffici illeciti bensì da una vincita al concorso 10 e Lotto, aveva prodotto le ricevute del concorso, l'autorizzazione all'incasso rilasciata alla banca convenzionata e le richieste di successivo bonifico sul proprio conto corrente. Non solo, per dimostrare che poteva permettersi di partecipare al concorso con denaro proprio, la ricorrente aveva altresì prodotto lettera di licenziamento per attestare che all'epoca aveva un lavoro. Tuttavia – osserva la S.C. - non corrisponde al vero che il Tribunale non abbia  adeguatamente considerato la suddetta documentazione. Il Tribunale, infatti, ritiene che l'avere la ricorrente «acquistato nella stessa giornata 14 scontrini di euro 200 ciascuno e giocato nello stesso concorso per 14 volte gli stessi numeri, essendo dipendente dal convivente (che era al centro dell'attività criminosa da cui è sortita anche l'incolpazione dell'indagata), sia stata una messa in scena», essendo le vincite irrealistiche e anomale e non essendo sufficienti per dimostrarle i documenti prodotti dalla difesa, che il giudice di merito ha ritenuto «costruiti ad arte» dall'indagata e dal suo convivente «per nascondere un trasferimento di fondi illeciti dal secondo alla prima». Nulla da fare dunque per la ricorrente, anche perché, comunque sia, trattandosi di una questione di merito, la fattispecie non è sindacabile in sede di legittimità.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/La Stampa - Vince al 10 e lotto, ma non convince i giudici della provenienza lecita dei fondi

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