mercoledì 18 settembre 2013

Telefonate flash e mute a una donna: tranquillità turbata

Nessun contatto verbale, ma solo brevissime telefonate mute. Eppure, anche così si può parlare, a tutti gli effetti, di molestie. Decisiva la frequenza degli episodi, tutti concentrati in appena 7 giorni (Cassazione, sentenza n. 20200/13). Nessun dubbio sulla condotta tenuta da un uomo, che ha ‘preso di mira’, tramite telefono, una donna: quest’ultima, difatti, ha dovuto ‘subire’ ben 12 telefonate, oltre ad alcuni messaggi, sul proprio telefonino, e tutto nel breve arco temporale di una settimana. E nessun dubbio manifestano i giudici sulla condanna nei confronti dell’uomo per «avere arrecato molestie e disturbo» alla donna «turbandone la tranquillità e la serenità, mediante l’invio di messaggi e telefonate mute». Ma è davvero da valutare in maniera così grave l’azione compiuta dall’uomo? A porre la domanda – espressa nel ricorso per cassazione – è proprio l’autore delle telefonate ‘incriminate’, ricordando che «si era trattato di 12 telefonate mute, della durata di un secondo ciascuno», e aggiungendo che «egli aveva cessato di effettuare contatti telefonici» una volta ricevuto un messaggio di protesta, sul proprio cellulare, da parte della donna. Secondo l’uomo, in sostanza, quei «contatti telefonici», così brevi e, per giunta, senza parole, non possono essere «apprezzati come telefonate moleste». Tale prospettiva, però, non viene assolutamente condivisa dai giudici della Cassazione, i quali respingono l’idea che i contatti telefonici di un solo secondo non sarebbero «vere telefonate». Dimostrativo è il fatto che la donna abbia scelto di inviare un messaggio di protesta al telefonino dell’uomo: ella, sottolineano i giudici, è stata costretta a «subire l’arrogante invadenza e la continua ed inopportuna intromissione» dell’uomo «nella sua sfera personale». Peraltro, viene ancora aggiunto, non si può trascurare, per poter ‘pesare’ la «natura molesta» dei contatti telefonici, l’elemento costituito dall’«elevato numero» delle telefonate, «ben 12 in un arco temporale di 7 giorni». Legittima, quindi, la contestazione del reato di molestia, e da confermare la condanna nei confronti dell’uomo.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/La Stampa - Telefonate flash e mute a una donna: tranquillità turbata

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