Nessun contatto verbale, ma solo brevissime telefonate mute. Eppure, anche così si può parlare, a tutti gli effetti, di molestie. Decisiva la frequenza degli episodi, tutti concentrati in appena 7 giorni (Cassazione, sentenza n. 20200/13). Nessun dubbio sulla condotta tenuta da un uomo, che ha ‘preso di mira’, tramite telefono, una donna: quest’ultima, difatti, ha dovuto ‘subire’ ben 12 telefonate, oltre ad alcuni messaggi, sul proprio telefonino, e tutto nel breve arco temporale di una settimana. E nessun dubbio manifestano i giudici sulla condanna nei confronti dell’uomo per «avere arrecato molestie e disturbo» alla donna «turbandone la tranquillità e la serenità, mediante l’invio di messaggi e telefonate mute». Ma è davvero da valutare in maniera così grave l’azione compiuta dall’uomo? A porre la domanda – espressa nel ricorso per cassazione – è proprio l’autore delle telefonate ‘incriminate’, ricordando che «si era trattato di 12 telefonate mute, della durata di un secondo ciascuno», e aggiungendo che «egli aveva cessato di effettuare contatti telefonici» una volta ricevuto un messaggio di protesta, sul proprio cellulare, da parte della donna. Secondo l’uomo, in sostanza, quei «contatti telefonici», così brevi e, per giunta, senza parole, non possono essere «apprezzati come telefonate moleste». Tale prospettiva, però, non viene assolutamente condivisa dai giudici della Cassazione, i quali respingono l’idea che i contatti telefonici di un solo secondo non sarebbero «vere telefonate». Dimostrativo è il fatto che la donna abbia scelto di inviare un messaggio di protesta al telefonino dell’uomo: ella, sottolineano i giudici, è stata costretta a «subire l’arrogante invadenza e la continua ed inopportuna intromissione» dell’uomo «nella sua sfera personale». Peraltro, viene ancora aggiunto, non si può trascurare, per poter ‘pesare’ la «natura molesta» dei contatti telefonici, l’elemento costituito dall’«elevato numero» delle telefonate, «ben 12 in un arco temporale di 7 giorni». Legittima, quindi, la contestazione del reato di molestia, e da confermare la condanna nei confronti dell’uomo.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it/La Stampa - Telefonate flash e mute a una donna: tranquillità turbata
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
mercoledì 18 settembre 2013
Telefonate flash e mute a una donna: tranquillità turbata
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Ferrara: Violentò minore in auto. Condanna a dieci anni per il pedofilo seriale
Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...
-
Risponde di lesioni colpose di cui all'articolo 590 cod. pen. l'automobilista che apre la portiera della macchina per scendere e co...
-
Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...
-
Per la sussistenza del reato di minaccia è necessaria la verifica circa l'effettiva portata intimidatoria della frase profferita. Questo...
Nessun commento:
Posta un commento