Sequestri, agli amministratori professionisti non si applicano gli usi locali
Corte di cassazione - Sezione I penale - Sentenza 27 agosto 2013 n. 35634
Per determinare i compensi che spettano agli amministratori dei beni sottoposti al sequestro non si può fare riferimento alle tariffe locali o agli usi se costoro appartengono a categorie professionali dotate di una propria disciplina, nel caso si trattava di un avvocato e di un commercialista. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 35634/2013.
Secondo i giudici infatti trovandosi di fronte a due professionisti bisognavi rifarsi ai regolamenti adottati con appositi decreti del Ministro della Giustizia (n. 169 del 2 settembre 2010 e n. 127 dell’8 aprile 2004), i quali dettano regole difformi rispetto al “criterio di scomposizione” seguito invece dalla Corte territoriale in ottemperanza alle circolari interne del Dirigente dell’Ufficio giudiziario, circolari che in nessun caso potevano prevalere sulla normativa secondaria che stabilisce i criteri di liquidazione finale dei compensi in favore di professionisti appartenenti a categorie per le quali esista una apposita disciplina.
“Viceversa - si legge nella sentenza -, il rinvio alle tariffe locali o agli usi trova la sua ragione di essere con esclusivo riferimento alla nomina, quale amministratore, di una persona non inquadrata in alcuna delle categorie per le quali è dettata un’apposita disciplina riguardante la liquidazione delle spettanze”.
Fonte: ilsole24ore
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mercoledì 28 agosto 2013
Sequestri, agli amministratori professionisti non si applicano gli usi locali
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