Droga acquistata da uno del gruppo per il consumo di tutti? Serve la «prova rigorosa»
La non punibilità della codetenzione implica la prova rigorosa che la droga sia stata acquistata o detenuta da uno dei partecipanti al gruppo su preventivo mandato degli altri, al fine di un consumo di gruppo. La vicenda affrontata dalla Cassazione con la sentenza 17136/13 riguarda due giovani, un ragazzo e una ragazza, condannati, in entrambi i giudizi di merito, per aver detenuto a fine di spaccio 118 grammi di eroina, divisa in 138 confezioni distinte, e poco meno di 8 grammi di cocaina, divisa in 12 involucri. La Corte Suprema ribadire un principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, «la non punibilità della codetenzione implica la prova rigorosa – assente nella fattispecie – che la droga sia stata acquistata o detenuta da uno dei partecipanti al gruppo su preventivo mandato degli altri», questo, chiaramente, in vista della futura «ripartizione e destinazione al consumo esclusivo dei medesimi attraverso una partecipazione di tutti alla predisposizione dei mezzi finanziari occorrenti». Gli Ermellini hanno negato il riconoscimento dell’attenuante della lieve entità. La condotta dei giovani, infatti, non poteva essere qualificata in termini di ridotta offensività, vista la quantità globale degli stupefacenti, «destinati a soddisfare un consistente numero di destinatari».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it
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giovedì 22 agosto 2013
Droga acquistata da uno del gruppo per il consumo di tutti? Serve la «prova rigorosa»

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