mercoledì 21 agosto 2013

Più tutela contro le persecuzioni Internet, posta elettronica e Facebook

Più tutela contro le persecuzioni Internet, posta elettronica e Facebook

Grazie a una norma contenuta nel decreto legge sul femminicidio, appena approvato dal Parlamento, lo stalking (ossia le persecuzioni), se realizzato attraverso internet, posta elettronica, social network, atti persecutori, sarà considerato più grave e quindi verrà punito con pene più severe.

Cambia la norma del codice penale [1] in materia di atti persecutori (stalking). Il Decreto Legge sul femminicidio [2] ha infatti aggravato la posizione di chi compia, in modo reiterato, minacce o molestie attraverso l’uso di strumenti telematici.

In particolare, il legislatore si è reso conto della facilità con cui gli atti persecutori vengono oggi compiuti – spesso impunemente – attraverso la posta elettronica, i social network e internet in generale.

Così da oggi, chiunque compia atti persecutori ricorrendo al semplice uso del pc, comodamente da casa, otterrà una pena maggiore rispetto a chi compia detti atti con condotte materiali e non telematiche.

Ricordiamo che la pena base è la reclusione da sei mesi a quattro anni.
La pena sarà aumentata fino a un terzo qualora il fatto venga commesso dal coniuge anche separato o divorziato o da un soggetto che in passato è stato legato alla persona offesa da una relazione affettiva. L’incremento sarà invece fino alla metà qualora gli atti persecutori vengano commessi ai danni di soggetti più deboli (quali minori d’età, donne in stato di gravidanza o persone disabili) o nel caso in cui le modalità di commissione del fatto appaiano particolarmente pericolose per l’incolumità della vittima o idonee ad accrescere l’effetto intimidatorio sulla stessa (uso di armi o persona travisata).

Affinché il comportamento possa assumere valenza penale, esso dovrà alternativamente:
- cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima;
- oppure dovrà ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva;
- oppure dovrà costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.

La nuova norma recita infatti così:
“La pena [per il reato di stalking, n.d.r.] è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici“;


[1] Art. 612 bis cod. pen.
[2] DL n. 93/2013.

(Fonte: laleggepertutti.it - See more at: http://www.laleggepertutti.it/35032_piu-tutela-contro-le-persecuzioni-internet-posta-elettronica-e-facebook#sthash.1sQqJuGU.dpuf)

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