venerdì 23 agosto 2013

Dichiara 3500 euro di reddito in meno per non pagarne 26 di ticket sanitario: l’illecito amministrativo assorbe il falso ideologico

Dichiara 3500 euro di reddito in meno per non pagarne 26 di ticket sanitario: l’illecito amministrativo assorbe il falso ideologico

Il reato di cui all’art. 316-ter c.p. assorbe quello di falso previsto dall’art. 483 c.p. in tutti i casi in cui l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituiscono elementi essenziali per la sua configurazione. L’assorbimento del falso ideologico si realizza anche quando la condotta integri un mero illecito amministrativo, previsto quando l’indebita percezione non supera la soglia di 3.999,96 euro. Con la sentenza 17300/13 la Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna, con la formula «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato». E’ tema attuale quello dei ticket sanitari, così come lo è quello della crisi economica. Mettendoli insieme si potrebbe capire quale ragione potrebbe aver spinto un uomo di 55 anni a dichiarare falsamente l’entità del proprio reddito per poter evitare il pagamento di un ticket da 26 euro. Ha una moglie e due figli a carico, ed un reddito di 15.889 euro per provvedervi. L’esenzione dal pagamento del ticket scatta quando il proprio reddito non supera la soglia di 8.263 euro, aumentata fino a 12.394 euro per chi, come nel caso in questione, abbia una moglie e due figli a carico. L’uomo adegua quindi la propria dichiarazione sostitutiva di certificazione a tali parametri, così da poter usufruire dell’esenzione. Nei primi due gradi di giudizio viene condannato per truffa aggravata e falsità ideologica (artt. 640 e 483 c.p.). L’uomo ricorre per cassazione, sostenendo che si sarebbe invece dovuto applicare l’art. 316-ter c.p., che prevede il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. La Suprema Corte ricorda innanzitutto che nella nozione di «erogazione» rientra anche il concetto di «esenzione», perché «anche in questo secondo caso il richiedente ottiene un vantaggio e beneficio economico che viene posto carico della comunità». Ribadisce poi che «il reato di cui all’art. 316-ter c.p. assorbe quello di falso previsto dall’art. 483 c.p. in tutti i casi in cui l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituiscono elementi essenziali per la sua configurazione». L’indebita percezione è infatti un reato a fattispecie complessa, «che contiene tutti gli elementi costitutivi del reato di falso ideologico». L’art. 316-ter, comma 2, c.p., prevede che nel caso in cui «la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro». In questo caso, la somma indebitamente percepita – 26 euro – è di molto inferiore rispetto alla soglia minima prevista per il riconoscimento della responsabilità penale. L’assorbimento del falso ideologico si ha anche in questo caso, poiché è scelta discrezionale del legislatore assoggettare l’autore di condotte antigiuridiche a sanzioni amministrative «pure se frammenti di queste condotte, ove non sussistesse la fattispecie complessa, sarebbero sanzionabili con autonomo titolo di reato». Per questi motivi, la Corte annulla senza rinvio la sentenza di condanna, poiché il fatto commesso dall’imputato non è previsto dalla legge come reato.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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