martedì 3 dicembre 2013

PA, esproprio necessario per costruire la fognatura sotto il palazzo

È illegittima la realizzazione di una fognatura sotto un condominio senza il preventivo provvedimento di esproprio. E neppure si può sostenere, come erroneamente fatto dalla Corte di appello di Trento, che le condutture attraversando il fondo, ne abbiano comportato la radicale ed irreversibile trasformazione con conseguente acquisizione del bene alla mano pubblica. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 26965/2013, chiarendo che c’è sempre bisogno di un titolo per consentire all’amministrazione espropriante di acquisire la disponibilità del fondo privato: sia esso il decreto di espropriazione, oppure la cessione volontaria o infine il decreto di occupazione d’urgenza.

La giurisprudenza delle Sezioni unite (8065/1990) ha infatti chiarito che “l’apprensione (o il mantenimento) sine titulo di un suolo di proprietà privata, occorrente per la realizzazione di un passaggio pedonale, per l’impianto di una condotta, o di altro manufatto comportante una servitù di fatto, sia che la realizzazione dell’opera non sia stata autorizzata alla competente autorità, sia che non sia assistita da declaratoria di pubblica utilità, sia che, pur in presenza di detta autorizzazione e di detta declaratoria, non vi sia stato un valido asservimento per via di provvedimento amministrativo, non determina la costituzione di una servitù, secondo lo schema della cosiddetta occupazione acquisitiva, i cui estremi non sono ravvisabili con riguardo ai diritti reali in re aliena”.

Al contrario, “configura un illecito a carattere permanente, il quale perdura fino a quando non venga (anche per disposizione del giudice ordinario) rimosso il manufatto, o cessi il suo esercizio, o sia costituita regolare servitù”.

“Ed il risultato non muta  - spiega la sentenza - per l’avvenuta realizzazione delle condutture per il transito delle acque nonché dei liquami … perché per il verificarsi dell’occupazione espropriativa non è sufficiente l’esecuzione di un qualsiasi lavoro edilizio, ma è necessaria - giova ripeterlo - la irreversibile trasformazione del fondo appreso nell’opera pubblica programmata dalla dichiarazione di p.u”.

Dunque, “il mero impiego sia pure per fini pubblici, del fondo condominiale materialmente appreso, non è sufficiente a trasformarlo in esercizio di poteri ablatori e la conseguente detenzione produce soltanto le conseguenze proprie dell’illecito comune di cui agli art. 2043 e 2058 cod. civ.”. Non solo, si deve anche ritenere che i proprietari abbiano conservato e mantenuto il diritto dominicale sull’immobile, nonché in via primaria, la possibilità di esercizio delle azioni reipersecutorie a tutela della non perduta proprietà, e perfino dell’azione esecutiva di cui agli artt. 474 e 605 cod. proc. civ. anche per conseguire il ripristino dello status quo ante previa demolizione del manufatto abusivo.

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fonte: ilsole24ore/PA, esproprio necessario per costruire la fognatura sotto il palazzo

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