L’imprenditore che acconsente a ricevere plurimi pagamenti, dalla medesima persona, con assegni privi di copertura e senza protestarli non può accollare né alla banca di cui è correntista né alla banca trattataria la responsabilità per il conseguente fallimento e i danni extracontrattuali. La Corte di cassazione civile con una sentenza di oggi (n. 10814) ha così definitivamente chiuso la vicenda di un imprenditore che aveva portato all’incasso alcuni assegni scoperti emessi da un proprio debitore e di cui aveva però ottenuto, in più occasioni, l’immediato pagamento da parte della propria banca. Successivamente a tale «trattamento di favore» la banca di cui era correntista aveva ottenuto un’ingiunzione di pagamento per le cifre erogate, ma rimaste scoperte, e oltre, con relativa iscrizione di ipoteca sui beni societari e personali. Il beneficiario degli assegni scoperti lamentava danni non solo economici, ma anche reputazionali, e chiamava in causa entrambi gli istituti bancari coinvolti nella vicenda in quanto la prassi da loro seguita e la mancanza di preventive comunicazioni a cui entrambi sarebbero stati obbligati verso il creditore degli assegni, ne avrebbero determinato il dissesto.
Il ricorrente lamentava condotte illecite da parte delle due direzioni bancarie nell’attività di negoziazione dei titoli. Dai passaggi in cui la vicenda viene riportata nella sentenza di Cassazione, si evince che la banca del beneficiario avrebbe concesso l’immediata disponibilità delle somme senza verificare che i titoli fossero coperti. E che una volta risultati scoperti l’imprenditore, al fine di mantenere buoni rapporti con chi li aveva emessi, aveva deciso di rinnovarli e proseguire le loro relazioni commerciali, da cui derivarono successivi pagamenti sempre tramite assegni da parte del medesimo debitore e anche questi riscossi immediatamente.
Inoltre, il ricorrente additava il direttore della banca trattataria per non avergli fatto alcuna comunicazione - entro i 7 giorni - del mancato pagamento degli assegni, ma avendo al contrario proceduto alla restituzione alla propria banca degli assegni insoluti e non protestati, una volta decorsi 45 giorni dal primo titolo impagato. La banca trattataria, dal canto suo, riteneva che la responsabilità per i danni derivanti dalla scopertura dei titoli di pagamento fosse da ascrivere unicamente alle condotte dell’imprenditore stesso e della sua banca.
fonte: www.lastampa.it
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
sabato 27 aprile 2019
Cassazione: chi accetta assegni scoperti non può rivalersi sulle banche
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
La casa familiare va assegnata al coniuge economicamente più debole
Ai fini dell’assegnazione della casa familiare, il giudice deve valutare le condizioni economiche dei coniugi e favorire il coniuge più debole. Così il Tribunale di Macerata con sentenza del 31 ottobre 2018.
Il caso. In sede di separazione giudiziale, il marito chiedeva l’assegnazione della casa familiare di sua proprietà, con la perpetuazione della convivenza presso di sé della figlia maggiorenne. L’ex moglie si costituiva in giudizio chiedendo anch’ella l’assegnazione della casa familiare.
A chi spetta l’assegnazione della casa familiare? Dopo aver effettuato una ricognizione normativa in merito a chi debba essere assegnata la casa familiare, il Tribunale di Macerata dispone la revoca dell’assegnazione della casa familiare alla ex moglie, in quanto l’interesse della figlia, studentessa universitaria che ha già conseguito la laurea triennale, a continuare a vivere nella casa familiare è integralmente tutelato dalla volontà dichiarata del padre (proprietario esclusivo) con cui ha sempre convissuto in quella casa di continuare a vivere lì con lui.
Osservano, peraltro, i giudici che non sussistono gravi ragioni oggettive che impediscono il protrarsi della convivenza tra padre e figlia, nonostante la donna abbia dedotto nella memoria difensiva il rapporto fortemente conflittuale tra i due, peraltro seccamente smentito dalla figlia stessa.
Il Tribunale ritiene che, ai fini dell’assegnazione della casa, il giudice deve valutare le condizioni economiche dei coniugi e favorire il coniuge più debole, che nel caso in esame è proprio l’ex marito.
Fonte: www.ilfamiliarista.it
Il caso. In sede di separazione giudiziale, il marito chiedeva l’assegnazione della casa familiare di sua proprietà, con la perpetuazione della convivenza presso di sé della figlia maggiorenne. L’ex moglie si costituiva in giudizio chiedendo anch’ella l’assegnazione della casa familiare.
A chi spetta l’assegnazione della casa familiare? Dopo aver effettuato una ricognizione normativa in merito a chi debba essere assegnata la casa familiare, il Tribunale di Macerata dispone la revoca dell’assegnazione della casa familiare alla ex moglie, in quanto l’interesse della figlia, studentessa universitaria che ha già conseguito la laurea triennale, a continuare a vivere nella casa familiare è integralmente tutelato dalla volontà dichiarata del padre (proprietario esclusivo) con cui ha sempre convissuto in quella casa di continuare a vivere lì con lui.
Osservano, peraltro, i giudici che non sussistono gravi ragioni oggettive che impediscono il protrarsi della convivenza tra padre e figlia, nonostante la donna abbia dedotto nella memoria difensiva il rapporto fortemente conflittuale tra i due, peraltro seccamente smentito dalla figlia stessa.
Il Tribunale ritiene che, ai fini dell’assegnazione della casa, il giudice deve valutare le condizioni economiche dei coniugi e favorire il coniuge più debole, che nel caso in esame è proprio l’ex marito.
Fonte: www.ilfamiliarista.it
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
L'aereo in ritardo di tre ore risarcisce i passeggeri se ha non provato in tutti modi a limitare i danni
Un vettore aereo è tenuto a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri per un ritardo di durata pari o superiore a tre ore in caso di danneggiamento di uno pneumatico dell'aeromobile dovuto alla presenza di una vite sulla pista di decollo o di atterraggio soltanto qualora non si sia avvalso di tutti i mezzi di cui dispone per limitare il ritardo del volo. Lo ha precisato la Cgue con la sentenza 4 aprile 2019 causa C-501/17.
Il caso – La controversia vede contrapposti un passeggero e il vettore aereo Germanwings in merito a una richiesta di compensazione pecuniaria per il ritardo subìto in occasione di un volo operato da quest'ultimo.
Un signore ha prenotato, con Germanwings, un volo con partenza da Dublino (Irlanda) e destinazione Düsseldorf (Germania). Detto volo è stato effettuato con un ritardo all'arrivo di tre ore e ventotto minuti.
Germanwings ha respinto la richiesta di compensazione pecuniaria con la motivazione che il ritardo del volo in questione era dovuto al danneggiamento di uno pneumatico dell'aeromobile causato dalla presenza di una vite sulla pista di decollo o di atterraggio, circostanza questa che doveva essere qualificata come eccezionale ai sensi del regolamento dell'Unione sui diritti dei passeggeri e che la esonerava dal suo obbligo di compensazione pecuniaria previsto dal medesimo regolamento.
Il Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia, Germania), investito della controversia, ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale al fine di stabilire se il danneggiamento di uno pneumatico dell'aeromobile dovuto alla presenza di una vite sulla pista di decollo o di atterraggio (danno causato da un corpo estraneo) costituisca effettivamente una circostanza eccezionale.
La decisione - La Corte dichiara che il vettore aereo non è obbligato a pagare una compensazione pecuniaria ai passeggeri se può dimostrare che la cancellazione o il ritardo del volo di durata pari o superiore a tre ore all'arrivo sono dovuti a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso e, qualora si verifichi una circostanza del genere, se può dimostrare di aver adottato le misure adeguate alla situazione avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che detta situazione comportasse la cancellazione o il ritardo prolungato del volo in questione, senza che si possa pretendere tuttavia che questi acconsenta a sacrifici insopportabili alla luce delle capacità della sua impresa nel momento preso in considerazione.
Così, ricorda la Corte, possono essere qualificati come circostanze eccezionali, ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei, gli eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non siano inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfuggano all'effettivo controllo di quest'ultimo.
La Corte ritiene che, sebbene i vettori aerei si trovino spesso a far fronte al danneggiamento degli pneumatici dei loro aeromobili, il guasto di uno pneumatico causato esclusivamente dalla collisione con un oggetto estraneo presente sulla pista dell'aeroporto non possa essere considerato come inerente, per la sua natura o per la sua origine, al normale esercizio dell'attività del vettore aereo interessato. Inoltre, detta circostanza sfugge al suo effettivo controllo. Essa costituisce, dunque, una circostanza eccezionale ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei.
Tuttavia, per essere esonerato dal suo obbligo di compensazione ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri, il vettore aereo ha altresì l'onere di dimostrare di essersi avvalso di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che la sostituzione dello pneumatico danneggiato da un oggetto estraneo presente sulla pista di un aeroporto comportasse il ritardo prolungato del volo in questione. A questo proposito e, più in particolare, riguardo al danneggiamento degli pneumatici, la Corte osserva che i vettori aerei, in tutti gli aeroporti da essi serviti, possono disporre di contratti per la sostituzione di pneumatici che garantiscono loro un trattamento prioritario.
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
venerdì 12 aprile 2019
Gli sposi cambiano idea sulla location: va risarcito il titolare
Confermato il diritto del proprietario di una villa utilizzata come location per ricevimenti di nozze a ottenere il pagamento dai promessi sposi. Legittima, e non vessatoria, la clausola che nel contratto di banqueting vincolava il diritto di recesso dei clienti al versamento di un corrispettivo in denaro.
Costa cara ai promessi sposi la decisione di non effettuare più il banchetto di nozze nella villa scelta in prima battuta. Legittimo, sia chiaro, il recesso da loro esercitato, ma sacrosanto anche il loro obbligo di “risarcire” il titolare della struttura, così come previsto nel contratto di banqueting. Impossibile, spiegano i giudici, parlare di clausola vessatoria (Cassazione Civile, ordinanza n. 9937/19).
Recesso. A dar ragione al titolare della villa, posizionata in Abruzzo e utilizzata come location per matrimoni, sono sia i giudici del Tribunale che quelli della Corte d’Appello. Preso atto del recesso esercitato dai promessi sposi, è legittima la richiesta dell’imprenditore di ottenere il pagamento di una penale, come da regolare «contratto di banqueting».
Per i Giudici, in sostanza, non si può parlare di «clausola vessatoria», né si può ipotizzare che la cifra da pagare in caso di recesso, prevista nell’accordo tra sposi e ristoratore, possa essere letta come «espressione di un significativo squilibrio contrattuale», anche perché «si tratta, in ogni caso, di una condizione regolata ad esito di una trattativa individuale».
Clausola. Identica linea di pensiero adotta anche la Cassazione, respingendo il ricorso proposto dai due promessi sposi e sancendo in via definitiva il diritto del titolare della villa ad essere tenuto indenne a fronte del recesso esercitato dai clienti.
Nessun dubbio, in sostanza, sul valore della clausola messa nero su bianco nel contratto di banqueting. Essa è assolutamente legittima, poiché costituisce «una consensuale previsione (ad esito di una puntuale trattativa condotta dalle parti) di una specifica facoltà assicurata al cliente (quella di recedere dal contratto già concluso) dietro pagamento di un corrispettivo, variamente determinato in funzione dell’epoca dell’eventuale recesso», osservano i Giudici.
Impossibile, invece, parlare di «clausola penale» o di «forma di coazione unilaterale all’adempimento, eventualmente foriera di possibili squilibri nei diritti e negli obblighi delle parti».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it
Costa cara ai promessi sposi la decisione di non effettuare più il banchetto di nozze nella villa scelta in prima battuta. Legittimo, sia chiaro, il recesso da loro esercitato, ma sacrosanto anche il loro obbligo di “risarcire” il titolare della struttura, così come previsto nel contratto di banqueting. Impossibile, spiegano i giudici, parlare di clausola vessatoria (Cassazione Civile, ordinanza n. 9937/19).
Recesso. A dar ragione al titolare della villa, posizionata in Abruzzo e utilizzata come location per matrimoni, sono sia i giudici del Tribunale che quelli della Corte d’Appello. Preso atto del recesso esercitato dai promessi sposi, è legittima la richiesta dell’imprenditore di ottenere il pagamento di una penale, come da regolare «contratto di banqueting».
Per i Giudici, in sostanza, non si può parlare di «clausola vessatoria», né si può ipotizzare che la cifra da pagare in caso di recesso, prevista nell’accordo tra sposi e ristoratore, possa essere letta come «espressione di un significativo squilibrio contrattuale», anche perché «si tratta, in ogni caso, di una condizione regolata ad esito di una trattativa individuale».
Clausola. Identica linea di pensiero adotta anche la Cassazione, respingendo il ricorso proposto dai due promessi sposi e sancendo in via definitiva il diritto del titolare della villa ad essere tenuto indenne a fronte del recesso esercitato dai clienti.
Nessun dubbio, in sostanza, sul valore della clausola messa nero su bianco nel contratto di banqueting. Essa è assolutamente legittima, poiché costituisce «una consensuale previsione (ad esito di una puntuale trattativa condotta dalle parti) di una specifica facoltà assicurata al cliente (quella di recedere dal contratto già concluso) dietro pagamento di un corrispettivo, variamente determinato in funzione dell’epoca dell’eventuale recesso», osservano i Giudici.
Impossibile, invece, parlare di «clausola penale» o di «forma di coazione unilaterale all’adempimento, eventualmente foriera di possibili squilibri nei diritti e negli obblighi delle parti».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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Il tetto di «mille diritti speciali di prelievo» (circa mille euro) a passeggero per il risarcimento del danno dovuto allo smarrimento del ...