Ai fini dell’assegnazione della casa familiare, il giudice deve valutare le condizioni economiche dei coniugi e favorire il coniuge più debole. Così il Tribunale di Macerata con sentenza del 31 ottobre 2018.
Il caso. In sede di separazione giudiziale, il marito chiedeva l’assegnazione della casa familiare di sua proprietà, con la perpetuazione della convivenza presso di sé della figlia maggiorenne. L’ex moglie si costituiva in giudizio chiedendo anch’ella l’assegnazione della casa familiare.
A chi spetta l’assegnazione della casa familiare? Dopo aver effettuato una ricognizione normativa in merito a chi debba essere assegnata la casa familiare, il Tribunale di Macerata dispone la revoca dell’assegnazione della casa familiare alla ex moglie, in quanto l’interesse della figlia, studentessa universitaria che ha già conseguito la laurea triennale, a continuare a vivere nella casa familiare è integralmente tutelato dalla volontà dichiarata del padre (proprietario esclusivo) con cui ha sempre convissuto in quella casa di continuare a vivere lì con lui.
Osservano, peraltro, i giudici che non sussistono gravi ragioni oggettive che impediscono il protrarsi della convivenza tra padre e figlia, nonostante la donna abbia dedotto nella memoria difensiva il rapporto fortemente conflittuale tra i due, peraltro seccamente smentito dalla figlia stessa.
Il Tribunale ritiene che, ai fini dell’assegnazione della casa, il giudice deve valutare le condizioni economiche dei coniugi e favorire il coniuge più debole, che nel caso in esame è proprio l’ex marito.
Fonte: www.ilfamiliarista.it
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sabato 27 aprile 2019
La casa familiare va assegnata al coniuge economicamente più debole

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