sabato 27 aprile 2019

L'aereo in ritardo di tre ore risarcisce i passeggeri se ha non provato in tutti modi a limitare i danni

Un vettore aereo è tenuto a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri per un ritardo di durata pari o superiore a tre ore in caso di danneggiamento di uno pneumatico dell'aeromobile dovuto alla presenza di una vite sulla pista di decollo o di atterraggio soltanto qualora non si sia avvalso di tutti i mezzi di cui dispone per limitare il ritardo del volo. Lo ha precisato la Cgue con la sentenza 4 aprile 2019 causa C-501/17.
Il caso – La controversia vede contrapposti un passeggero e il vettore aereo Germanwings in merito a una richiesta di compensazione pecuniaria per il ritardo subìto in occasione di un volo operato da quest'ultimo.
Un signore ha prenotato, con Germanwings, un volo con partenza da Dublino (Irlanda) e destinazione Düsseldorf (Germania). Detto volo è stato effettuato con un ritardo all'arrivo di tre ore e ventotto minuti.
Germanwings ha respinto la richiesta di compensazione pecuniaria con la motivazione che il ritardo del volo in questione era dovuto al danneggiamento di uno pneumatico dell'aeromobile causato dalla presenza di una vite sulla pista di decollo o di atterraggio, circostanza questa che doveva essere qualificata come eccezionale ai sensi del regolamento dell'Unione sui diritti dei passeggeri e che la esonerava dal suo obbligo di compensazione pecuniaria previsto dal medesimo regolamento.
Il Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia, Germania), investito della controversia, ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale al fine di stabilire se il danneggiamento di uno pneumatico dell'aeromobile dovuto alla presenza di una vite sulla pista di decollo o di atterraggio (danno causato da un corpo estraneo) costituisca effettivamente una circostanza eccezionale.
La decisione - La Corte dichiara che il vettore aereo non è obbligato a pagare una compensazione pecuniaria ai passeggeri se può dimostrare che la cancellazione o il ritardo del volo di durata pari o superiore a tre ore all'arrivo sono dovuti a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso e, qualora si verifichi una circostanza del genere, se può dimostrare di aver adottato le misure adeguate alla situazione avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che detta situazione comportasse la cancellazione o il ritardo prolungato del volo in questione, senza che si possa pretendere tuttavia che questi acconsenta a sacrifici insopportabili alla luce delle capacità della sua impresa nel momento preso in considerazione.
Così, ricorda la Corte, possono essere qualificati come circostanze eccezionali, ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei, gli eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non siano inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfuggano all'effettivo controllo di quest'ultimo.
La Corte ritiene che, sebbene i vettori aerei si trovino spesso a far fronte al danneggiamento degli pneumatici dei loro aeromobili, il guasto di uno pneumatico causato esclusivamente dalla collisione con un oggetto estraneo presente sulla pista dell'aeroporto non possa essere considerato come inerente, per la sua natura o per la sua origine, al normale esercizio dell'attività del vettore aereo interessato. Inoltre, detta circostanza sfugge al suo effettivo controllo. Essa costituisce, dunque, una circostanza eccezionale ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei.
Tuttavia, per essere esonerato dal suo obbligo di compensazione ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri, il vettore aereo ha altresì l'onere di dimostrare di essersi avvalso di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che la sostituzione dello pneumatico danneggiato da un oggetto estraneo presente sulla pista di un aeroporto comportasse il ritardo prolungato del volo in questione. A questo proposito e, più in particolare, riguardo al danneggiamento degli pneumatici, la Corte osserva che i vettori aerei, in tutti gli aeroporti da essi serviti, possono disporre di contratti per la sostituzione di pneumatici che garantiscono loro un trattamento prioritario.

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