Si applica l'aggravante della esposizione del bene alla pubblica fede nel caso di danneggiamento di un cancello di ingresso di un box.
E' quanto emerge dalla sentenza della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione del 10 novembre 2017, n. 51438.
Il reato di danneggiamento aggravato per essere la cosa danneggiata esposta alla pubblica fede può avere ad oggetto sia le cose mobili che quelle immobili, poiché l'ambito di applicazione dell'aggravante ha riguardo alla qualità, alla destinazione e alla condizione delle cose indicate nell'art. 625, n. 7 c.p., e non anche alla natura di bene mobile o immobile (Cass. pen., Sez. II, 12 maggio 2009, n. 23550).
Gli ermellini convengono con la dottrina nel ritenere che l'esposizione di una cosa alla pubblica fede comporti che la stessa si trovi fuori della sfera di diretta vigilanza e quindi, affidata interamente all'altrui senso di onestà e di rispetto, per necessità, consuetudine o destinazione naturale: la ratio della previsione risiede, quindi, come precisato acutamente dalla letteratura, nella minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione delle cose.
Conseguentemente, tale condizione non può mai ricorrere, secondo i giudici, in riferimento alla porta di ingresso ad una privata abitazione oppure ad un locale o ad un esercizio commerciale, all'interno dei quali è ragionevole presumere sia presente il proprietario.
Nella fattispecie, però, il bene danneggiato era costituito da un cancello di accesso ad un box che ben può ritenersi per sua natura esposto alla pubblica fede, non essendo ipotizzabile la costante presenza all'interno del proprietario.
Ne deriva il seguente principio di diritto: “Integra l'ipotesi di danneggiamento aggravato, ai sensi dell'art. 635, comma 2, n. 1, c.p., in relazione all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p., la forzatura di un cancello di accesso ad un box/garage, poiché al suo interno non è presente il titolare, considerato che la ratio della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nella minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione dei beni, in quanto posti al di fuori dalla sfera di diretta vigilanza del proprietario e, quindi, affidati interamente all'altrui senso di onestà e di rispetto”.
fonte: Danneggiare il cancello è reato aggravato | Altalex
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
giovedì 30 novembre 2017
Danneggiare il cancello è reato aggravato
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
mercoledì 29 novembre 2017
Lavoro, Corte Ue: possibile cumulare ferie se impresa impedisce di usufruirne
A un lavoratore deve essere consentito di riportare e cumulare diritti alle ferie annuali retribuite non esercitati qualora il datore di lavoro gli impedisca di esercitare tali diritti. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue in relazione a una causa nel Regno Unito.
Il caso si riferisce a un lavoratore britannico che ha lavoratoro per la Sash Window Workshop (Swwl) in base a un contratto di lavoro autonomo con retribuzione basata sulle sole commissioni, dal 1999 fino alla pensione, nel 2012. La sua remunerazione dipendeva dalle commissioni. Quando usufruiva delle ferie annuali, queste non gli venivano retribuite. All’atto di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha chiesto all’impresa il pagamento delle indennità finanziarie per le sue ferie annuali sia quelle godute e non retribuite, sia quelle non godute - corrispondenti all’intero periodo di occupazione. La Swwl ha respinto la richiesta di King, che ha quindi proposto un ricorso dinanzi al tribunale del lavoro britannico che ha stabilito come il lavoratore in questione avesse diritto alle indennità per ferie annuali retribuite.
Adita in appello, la Corte d’appello di Inghilterra e Galles ha sottoposto alla Corte di giustizia diverse questioni relative all’interpretazione della direttiva sull’orario di lavoro chiedendo in particolare se, in caso di controversia tra lavoratore e datore di lavoro sul diritto del lavoratore alle ferie annuali retribuite, il fatto che il lavoratore debba anzitutto godere delle ferie prima di poter stabilire se abbia diritto a essere retribuito per tali ferie sia compatibile con il diritto dell’Unione.
Oggi la Corte rileva che il diritto alle ferie annuali retribuite per ogni lavoratore «deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione ed espressamente sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea».
Lo scopo di tale diritto è consentire al lavoratore di riposarsi e di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione. Tuttavia, un lavoratore durante il periodo di ferie annuali non può essere in grado di godere del tutto delle ferie. In questo caso «le circostanze possono dissuadere il lavoratore dal richiedere le ferie annuali». A tal proposito, la Corte osserva che ogni azione o omissione di un datore di lavoro suscettibile di avere un simile effetto dissuasivo «è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite».
La Corte ricorda anche che gli Stati membri devono assicurare il rispetto del diritto a un ricorso effettivo, garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Nella vicenda britannica, tale diritto non sarebbe garantito se, nel caso in cui il datore di lavoro accordi solamente ferie non retribuite al lavoratore, quest’ultimo non potesse far valere davanti al giudice il diritto di usufruire delle ferie retribuite in quanto tali, ma fosse obbligato a usufruirne senza retribuzione e, in seguito, a introdurre un ricorso diretto a ottenerne il pagamento. Secondo la Corte, un tale risultato è incompatibile con il diritto a un ricorso effettivo e con la direttiva sull’orario di lavoro. Il diritto dell’Unione osta, quindi, «a che il lavoratore debba beneficiare delle ferie prima di poter stabilire se ha diritto a essere retribuito per tali ferie».
Infine, la Corte conclude che il diritto dell’Unione osta a disposizioni o a prassi nazionali secondo le quali un lavoratore non può riportare e, se del caso, cumulare, fino al momento in cui il suo rapporto di lavoro termina, i diritti alle ferie annuali retribuite non godute nell’arco di più periodi di riferimento consecutivi, a causa del rifiuto del datore di lavoro di retribuire tali ferie”. Secondo la giurisprudenza della Corte un lavoratore che non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, «ha diritto a un’indennità finanziaria». Nelle cause che hanno dato origine a detta giurisprudenza, i lavoratori non avevano potuto esercitare tale diritto data la loro assenza dal lavoro a causa di malattia. Per proteggere il datore di lavoro dal rischio di un cumulo troppo considerevole dei periodi di assenza del lavoratore e dalle difficoltà che tali assenze potrebbero implicare per l’organizzazione del lavoro, la Corte ha statuito che «il diritto dell’Unione non osta a norme o a prassi nazionali che limitano il cumulo del diritto alle ferie annuali retribuite a un periodo di riporto di quindici mesi allo scadere del quale il diritto si estingue».
Nel caso in questione, una protezione degli interessi del datore di lavoro «non sembra strettamente necessaria poiché la valutazione del diritto alle ferie annuali retribuite del lavoratore non è legata a una situazione nella quale il suo datore di lavoro ha dovuto affrontare dei periodi di assenza di quest’ultimo». Al contrario, l’azienda ha potuto trarre vantaggio del fatto che non interrompesse i periodi di attività professionale. Di conseguenza, , contrariamente ad una situazione nella quale il lavoratore non ha potuto beneficiare delle ferie annuali retribuite a causa di malattia, «il datore di lavoro che impedisca a un lavoratore di esercitare il diritto alle ferie annuali retribuite deve assumerne le conseguenze». Dunque, «in assenza di qualsiasi disposizione nazionale che preveda un limite al riporto delle ferie in conformità con le prescrizioni del diritto dell’Unione, ammettere un’estinzione del diritto alle ferie annuali retribuite acquisito dal lavoratore equivarrebbe a legittimare un comportamento che causa un arricchimento illegittimo del datore di lavoro a danno dell’obiettivo della direttiva di rispettare la salute del lavoratore».
fonte: Lavoro, Corte Ue: possibile cumulare ferie se impresa impedisce di usufruirne - La Stampa
Il caso si riferisce a un lavoratore britannico che ha lavoratoro per la Sash Window Workshop (Swwl) in base a un contratto di lavoro autonomo con retribuzione basata sulle sole commissioni, dal 1999 fino alla pensione, nel 2012. La sua remunerazione dipendeva dalle commissioni. Quando usufruiva delle ferie annuali, queste non gli venivano retribuite. All’atto di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha chiesto all’impresa il pagamento delle indennità finanziarie per le sue ferie annuali sia quelle godute e non retribuite, sia quelle non godute - corrispondenti all’intero periodo di occupazione. La Swwl ha respinto la richiesta di King, che ha quindi proposto un ricorso dinanzi al tribunale del lavoro britannico che ha stabilito come il lavoratore in questione avesse diritto alle indennità per ferie annuali retribuite.
Adita in appello, la Corte d’appello di Inghilterra e Galles ha sottoposto alla Corte di giustizia diverse questioni relative all’interpretazione della direttiva sull’orario di lavoro chiedendo in particolare se, in caso di controversia tra lavoratore e datore di lavoro sul diritto del lavoratore alle ferie annuali retribuite, il fatto che il lavoratore debba anzitutto godere delle ferie prima di poter stabilire se abbia diritto a essere retribuito per tali ferie sia compatibile con il diritto dell’Unione.
Oggi la Corte rileva che il diritto alle ferie annuali retribuite per ogni lavoratore «deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione ed espressamente sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea».
Lo scopo di tale diritto è consentire al lavoratore di riposarsi e di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione. Tuttavia, un lavoratore durante il periodo di ferie annuali non può essere in grado di godere del tutto delle ferie. In questo caso «le circostanze possono dissuadere il lavoratore dal richiedere le ferie annuali». A tal proposito, la Corte osserva che ogni azione o omissione di un datore di lavoro suscettibile di avere un simile effetto dissuasivo «è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite».
La Corte ricorda anche che gli Stati membri devono assicurare il rispetto del diritto a un ricorso effettivo, garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Nella vicenda britannica, tale diritto non sarebbe garantito se, nel caso in cui il datore di lavoro accordi solamente ferie non retribuite al lavoratore, quest’ultimo non potesse far valere davanti al giudice il diritto di usufruire delle ferie retribuite in quanto tali, ma fosse obbligato a usufruirne senza retribuzione e, in seguito, a introdurre un ricorso diretto a ottenerne il pagamento. Secondo la Corte, un tale risultato è incompatibile con il diritto a un ricorso effettivo e con la direttiva sull’orario di lavoro. Il diritto dell’Unione osta, quindi, «a che il lavoratore debba beneficiare delle ferie prima di poter stabilire se ha diritto a essere retribuito per tali ferie».
Infine, la Corte conclude che il diritto dell’Unione osta a disposizioni o a prassi nazionali secondo le quali un lavoratore non può riportare e, se del caso, cumulare, fino al momento in cui il suo rapporto di lavoro termina, i diritti alle ferie annuali retribuite non godute nell’arco di più periodi di riferimento consecutivi, a causa del rifiuto del datore di lavoro di retribuire tali ferie”. Secondo la giurisprudenza della Corte un lavoratore che non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, «ha diritto a un’indennità finanziaria». Nelle cause che hanno dato origine a detta giurisprudenza, i lavoratori non avevano potuto esercitare tale diritto data la loro assenza dal lavoro a causa di malattia. Per proteggere il datore di lavoro dal rischio di un cumulo troppo considerevole dei periodi di assenza del lavoratore e dalle difficoltà che tali assenze potrebbero implicare per l’organizzazione del lavoro, la Corte ha statuito che «il diritto dell’Unione non osta a norme o a prassi nazionali che limitano il cumulo del diritto alle ferie annuali retribuite a un periodo di riporto di quindici mesi allo scadere del quale il diritto si estingue».
Nel caso in questione, una protezione degli interessi del datore di lavoro «non sembra strettamente necessaria poiché la valutazione del diritto alle ferie annuali retribuite del lavoratore non è legata a una situazione nella quale il suo datore di lavoro ha dovuto affrontare dei periodi di assenza di quest’ultimo». Al contrario, l’azienda ha potuto trarre vantaggio del fatto che non interrompesse i periodi di attività professionale. Di conseguenza, , contrariamente ad una situazione nella quale il lavoratore non ha potuto beneficiare delle ferie annuali retribuite a causa di malattia, «il datore di lavoro che impedisca a un lavoratore di esercitare il diritto alle ferie annuali retribuite deve assumerne le conseguenze». Dunque, «in assenza di qualsiasi disposizione nazionale che preveda un limite al riporto delle ferie in conformità con le prescrizioni del diritto dell’Unione, ammettere un’estinzione del diritto alle ferie annuali retribuite acquisito dal lavoratore equivarrebbe a legittimare un comportamento che causa un arricchimento illegittimo del datore di lavoro a danno dell’obiettivo della direttiva di rispettare la salute del lavoratore».
fonte: Lavoro, Corte Ue: possibile cumulare ferie se impresa impedisce di usufruirne - La Stampa
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
Niente confisca se il reato è prescritto
Stop alla confisca se i reati, alla base della misura, sono prescritti. La Corte di cassazione, con la sentenza 53609, ribadisce il dovere del giudice di allinearsi alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo e, in particolare alla sentenza Varvara contro Italia (del 29 ottobre 2013) con la quale i giudici di Strasburgo hanno escluso la possibilità di far scattare la confisca, nel caso esaminato si trattava di una violazione urbanistica, nell'ipotesi di proscioglimento per estinzione del reato. Il giudice che non si adegua viola l'articolo 7 della Cedu sul principio di legalità. La Suprema corte accoglie così il ricorso contro il no ad un'istanza di restituzione di somme sequestrate da un conto corrente perché di provenienza illecita. Dopo il sequestro però il procedimento si era concluso con una dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati presupposti: ricettazione e truffa tentata e consumata. La Cassazione annulla con rinvio, ricordando alla Corte di merito che avrebbe dovuto chiarire quale peso nel caso esaminato aveva il verdetto enunciato dai giudici di Strasburgo, in base la quale la confisca di un bene che sia il prodotto o il prezzo del reato “non può applicarsi nel caso di declaratoria di prescrizione del reato stesso, anche qualora la responsabilità penale sia stata accertata in tutti i suoi elementi”.
Cassa Forense - Dat Avvocato
Cassa Forense - Dat Avvocato
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
martedì 28 novembre 2017
Autovelox: multa recapitata a casa illegittima se l'infrazione è commessa su un rettilineo
La multa con autovelox recapitata direttamente a casa è illegittima se l'infrazione risulta commessa su un rettilineo. Lo hanno stabilito i giudici della VI sezione della Corte di cassazione con la sentenza n. 25030 del 3 ottobre 2017 secondo i quali gli agenti presenti sul luogo devono dare una motivazione del fatto che la sanzione non sia stata subito contestata all'automobilista.
Il fatto - Il giudice di pace accoglieva l'opposizione al verbale di contestazione per violazione di cui all'articolo 142 del codice della strada proposta da un automobilista che poneva a base della decisione il difetto di taratura dell'autovelox. A giudizio del Tribunale di Chieti chiamato a decidere sul ricorso d'appello il verbale non conteneva alcun riferimento alla circostanze impeditive della contestazione immediata e durante il primo giudizio nessuna istruttoria era stata neanche chiesta per contro risultavano in atti fotografie che rendevano palese come il tratto fosse un lungo rettilineo. Inoltre non si evidenziava l'apposizione di alcuna segnaletica idonea al preavviso di rilevazione della velocità, in quanto le foto contenute in atti riproducevano un cartello fisso presente lungo la strada senza che fosse possibile avere contezza della distanza intercorrente tra il detto segnale e il punto di rilevamento. Anche nei confronti di questa sentenza l'automobilista proponeva ricorso per cassazione per falsa applicazione dell'articolo 201, primo comma-bis lett, e) del codice della strada .
La decisione della Corte - Gli Ermellini rigettano il ricorso ribadendo che in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox), nell'ipotesi in cui esse consentono la rilevazione dell'illecito solo in tempo successivo, ovvero, dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, l'indicazione a verbale dell'utilizzazione di apparecchi di tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata.
Tuttavia, nel caso de quo, il tratto di percorrenza, controllato da autovelox, era un rettilineo e come si legge nell'ordinanza in via di principio, nulla impediva agli organi di Polizia stradale di posizionarsi in modo tale che potessero fermare l'autovettura di cui si era rilevato l'eccesso di velocità, per gli adempimenti inerenti alla contestazione.
Il verbale di contestazione, continua la Suprema corte, non poteva limitarsi a rilevare che l'accertamento era stato effettuato mediante autovelox: all'automobilista andava data, come visto, la possibilità di difendersi immediatamente.
Ricordiamo che, in linea generale, gli autovelox possono essere utilizzati sulle strade extraurbane secondarie in modalità automatica (e quindi senza la presenza della Polizia) solo previa autorizzazione da parte del Prefetto. Non solo: l'autorizzazione deve indicare esattamente il tratto all'interno del quale può essere posizionato l'apparecchio. Anche in questi casi, però, la multa può essere recapitata direttamente a casa solo se il verbale dà ragione del fatto che la stessa non è stata immediatamente contestata.
Non così su strade extraurbane principali e autostrade. Su questo tipo di carreggiate l'autovelox può essere posizionato senza autorizzazione scritta del Prefetto e senza il bisogno di contestazione immediata. Sarà solo necessario indicare la presenza dell'apparecchio tramite segnaletica preventiva.
fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato
Il fatto - Il giudice di pace accoglieva l'opposizione al verbale di contestazione per violazione di cui all'articolo 142 del codice della strada proposta da un automobilista che poneva a base della decisione il difetto di taratura dell'autovelox. A giudizio del Tribunale di Chieti chiamato a decidere sul ricorso d'appello il verbale non conteneva alcun riferimento alla circostanze impeditive della contestazione immediata e durante il primo giudizio nessuna istruttoria era stata neanche chiesta per contro risultavano in atti fotografie che rendevano palese come il tratto fosse un lungo rettilineo. Inoltre non si evidenziava l'apposizione di alcuna segnaletica idonea al preavviso di rilevazione della velocità, in quanto le foto contenute in atti riproducevano un cartello fisso presente lungo la strada senza che fosse possibile avere contezza della distanza intercorrente tra il detto segnale e il punto di rilevamento. Anche nei confronti di questa sentenza l'automobilista proponeva ricorso per cassazione per falsa applicazione dell'articolo 201, primo comma-bis lett, e) del codice della strada .
La decisione della Corte - Gli Ermellini rigettano il ricorso ribadendo che in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox), nell'ipotesi in cui esse consentono la rilevazione dell'illecito solo in tempo successivo, ovvero, dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, l'indicazione a verbale dell'utilizzazione di apparecchi di tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata.
Tuttavia, nel caso de quo, il tratto di percorrenza, controllato da autovelox, era un rettilineo e come si legge nell'ordinanza in via di principio, nulla impediva agli organi di Polizia stradale di posizionarsi in modo tale che potessero fermare l'autovettura di cui si era rilevato l'eccesso di velocità, per gli adempimenti inerenti alla contestazione.
Il verbale di contestazione, continua la Suprema corte, non poteva limitarsi a rilevare che l'accertamento era stato effettuato mediante autovelox: all'automobilista andava data, come visto, la possibilità di difendersi immediatamente.
Ricordiamo che, in linea generale, gli autovelox possono essere utilizzati sulle strade extraurbane secondarie in modalità automatica (e quindi senza la presenza della Polizia) solo previa autorizzazione da parte del Prefetto. Non solo: l'autorizzazione deve indicare esattamente il tratto all'interno del quale può essere posizionato l'apparecchio. Anche in questi casi, però, la multa può essere recapitata direttamente a casa solo se il verbale dà ragione del fatto che la stessa non è stata immediatamente contestata.
Non così su strade extraurbane principali e autostrade. Su questo tipo di carreggiate l'autovelox può essere posizionato senza autorizzazione scritta del Prefetto e senza il bisogno di contestazione immediata. Sarà solo necessario indicare la presenza dell'apparecchio tramite segnaletica preventiva.
fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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