A un lavoratore deve essere consentito di riportare e cumulare diritti alle ferie annuali retribuite non esercitati qualora il datore di lavoro gli impedisca di esercitare tali diritti. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue in relazione a una causa nel Regno Unito.
Il caso si riferisce a un lavoratore britannico che ha lavoratoro per la Sash Window Workshop (Swwl) in base a un contratto di lavoro autonomo con retribuzione basata sulle sole commissioni, dal 1999 fino alla pensione, nel 2012. La sua remunerazione dipendeva dalle commissioni. Quando usufruiva delle ferie annuali, queste non gli venivano retribuite. All’atto di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha chiesto all’impresa il pagamento delle indennità finanziarie per le sue ferie annuali sia quelle godute e non retribuite, sia quelle non godute - corrispondenti all’intero periodo di occupazione. La Swwl ha respinto la richiesta di King, che ha quindi proposto un ricorso dinanzi al tribunale del lavoro britannico che ha stabilito come il lavoratore in questione avesse diritto alle indennità per ferie annuali retribuite.
Adita in appello, la Corte d’appello di Inghilterra e Galles ha sottoposto alla Corte di giustizia diverse questioni relative all’interpretazione della direttiva sull’orario di lavoro chiedendo in particolare se, in caso di controversia tra lavoratore e datore di lavoro sul diritto del lavoratore alle ferie annuali retribuite, il fatto che il lavoratore debba anzitutto godere delle ferie prima di poter stabilire se abbia diritto a essere retribuito per tali ferie sia compatibile con il diritto dell’Unione.
Oggi la Corte rileva che il diritto alle ferie annuali retribuite per ogni lavoratore «deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione ed espressamente sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea».
Lo scopo di tale diritto è consentire al lavoratore di riposarsi e di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione. Tuttavia, un lavoratore durante il periodo di ferie annuali non può essere in grado di godere del tutto delle ferie. In questo caso «le circostanze possono dissuadere il lavoratore dal richiedere le ferie annuali». A tal proposito, la Corte osserva che ogni azione o omissione di un datore di lavoro suscettibile di avere un simile effetto dissuasivo «è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite».
La Corte ricorda anche che gli Stati membri devono assicurare il rispetto del diritto a un ricorso effettivo, garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Nella vicenda britannica, tale diritto non sarebbe garantito se, nel caso in cui il datore di lavoro accordi solamente ferie non retribuite al lavoratore, quest’ultimo non potesse far valere davanti al giudice il diritto di usufruire delle ferie retribuite in quanto tali, ma fosse obbligato a usufruirne senza retribuzione e, in seguito, a introdurre un ricorso diretto a ottenerne il pagamento. Secondo la Corte, un tale risultato è incompatibile con il diritto a un ricorso effettivo e con la direttiva sull’orario di lavoro. Il diritto dell’Unione osta, quindi, «a che il lavoratore debba beneficiare delle ferie prima di poter stabilire se ha diritto a essere retribuito per tali ferie».
Infine, la Corte conclude che il diritto dell’Unione osta a disposizioni o a prassi nazionali secondo le quali un lavoratore non può riportare e, se del caso, cumulare, fino al momento in cui il suo rapporto di lavoro termina, i diritti alle ferie annuali retribuite non godute nell’arco di più periodi di riferimento consecutivi, a causa del rifiuto del datore di lavoro di retribuire tali ferie”. Secondo la giurisprudenza della Corte un lavoratore che non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, «ha diritto a un’indennità finanziaria». Nelle cause che hanno dato origine a detta giurisprudenza, i lavoratori non avevano potuto esercitare tale diritto data la loro assenza dal lavoro a causa di malattia. Per proteggere il datore di lavoro dal rischio di un cumulo troppo considerevole dei periodi di assenza del lavoratore e dalle difficoltà che tali assenze potrebbero implicare per l’organizzazione del lavoro, la Corte ha statuito che «il diritto dell’Unione non osta a norme o a prassi nazionali che limitano il cumulo del diritto alle ferie annuali retribuite a un periodo di riporto di quindici mesi allo scadere del quale il diritto si estingue».
Nel caso in questione, una protezione degli interessi del datore di lavoro «non sembra strettamente necessaria poiché la valutazione del diritto alle ferie annuali retribuite del lavoratore non è legata a una situazione nella quale il suo datore di lavoro ha dovuto affrontare dei periodi di assenza di quest’ultimo». Al contrario, l’azienda ha potuto trarre vantaggio del fatto che non interrompesse i periodi di attività professionale. Di conseguenza, , contrariamente ad una situazione nella quale il lavoratore non ha potuto beneficiare delle ferie annuali retribuite a causa di malattia, «il datore di lavoro che impedisca a un lavoratore di esercitare il diritto alle ferie annuali retribuite deve assumerne le conseguenze». Dunque, «in assenza di qualsiasi disposizione nazionale che preveda un limite al riporto delle ferie in conformità con le prescrizioni del diritto dell’Unione, ammettere un’estinzione del diritto alle ferie annuali retribuite acquisito dal lavoratore equivarrebbe a legittimare un comportamento che causa un arricchimento illegittimo del datore di lavoro a danno dell’obiettivo della direttiva di rispettare la salute del lavoratore».
fonte: Lavoro, Corte Ue: possibile cumulare ferie se impresa impedisce di usufruirne - La Stampa
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mercoledì 29 novembre 2017
Lavoro, Corte Ue: possibile cumulare ferie se impresa impedisce di usufruirne
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Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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