martedì 28 novembre 2017

Autovelox: multa recapitata a casa illegittima se l'infrazione è commessa su un rettilineo

La multa con autovelox recapitata direttamente a casa è illegittima se l'infrazione risulta commessa su un rettilineo. Lo hanno stabilito i giudici della VI sezione della Corte di cassazione con la sentenza n. 25030 del 3 ottobre 2017 secondo i quali gli agenti presenti sul luogo devono dare una motivazione del fatto che la sanzione non sia stata subito contestata all'automobilista.

Il fatto - Il giudice di pace accoglieva l'opposizione al verbale di contestazione per violazione di cui all'articolo 142 del codice della strada proposta da un automobilista che poneva a base della decisione il difetto di taratura dell'autovelox. A giudizio del Tribunale di Chieti chiamato a decidere sul ricorso d'appello il verbale non conteneva alcun riferimento alla circostanze impeditive della contestazione immediata e durante il primo giudizio nessuna istruttoria era stata neanche chiesta per contro risultavano in atti fotografie che rendevano palese come il tratto fosse un lungo rettilineo. Inoltre non si evidenziava l'apposizione di alcuna segnaletica idonea al preavviso di rilevazione della velocità, in quanto le foto contenute in atti riproducevano un cartello fisso presente lungo la strada senza che fosse possibile avere contezza della distanza intercorrente tra il detto segnale e il punto di rilevamento. Anche nei confronti di questa sentenza l'automobilista proponeva ricorso per cassazione per falsa applicazione dell'articolo 201, primo comma-bis lett, e) del codice della strada .
La decisione della Corte - Gli Ermellini rigettano il ricorso ribadendo che in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox), nell'ipotesi in cui esse consentono la rilevazione dell'illecito solo in tempo successivo, ovvero, dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, l'indicazione a verbale dell'utilizzazione di apparecchi di tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata.
Tuttavia, nel caso de quo, il tratto di percorrenza, controllato da autovelox, era un rettilineo e come si legge nell'ordinanza in via di principio, nulla impediva agli organi di Polizia stradale di posizionarsi in modo tale che potessero fermare l'autovettura di cui si era rilevato l'eccesso di velocità, per gli adempimenti inerenti alla contestazione.
Il verbale di contestazione, continua la Suprema corte, non poteva limitarsi a rilevare che l'accertamento era stato effettuato mediante autovelox: all'automobilista andava data, come visto, la possibilità di difendersi immediatamente.
Ricordiamo che, in linea generale, gli autovelox possono essere utilizzati sulle strade extraurbane secondarie in modalità automatica (e quindi senza la presenza della Polizia) solo previa autorizzazione da parte del Prefetto. Non solo: l'autorizzazione deve indicare esattamente il tratto all'interno del quale può essere posizionato l'apparecchio. Anche in questi casi, però, la multa può essere recapitata direttamente a casa solo se il verbale dà ragione del fatto che la stessa non è stata immediatamente contestata.
Non così su strade extraurbane principali e autostrade. Su questo tipo di carreggiate l'autovelox può essere posizionato senza autorizzazione scritta del Prefetto e senza il bisogno di contestazione immediata. Sarà solo necessario indicare la presenza dell'apparecchio tramite segnaletica preventiva.

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

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