domenica 5 novembre 2017

Poste private non possono notificare gli atti giudiziari

L’art. 149 del codice di procedura civile prevede espressamente la facoltà di notificare atti giudiziari avvalendosi del servizio postale; in particolare l’ufficiale giudiziario si occupa della spedizione della copia, eseguendo puntuale relazione di notificazione e indicando l’ufficio postale da dove l’atto è stato spedito.



Analogamente, la legge 53/94 attribuisce all’avvocato la  facoltà di notificare gli atti senza intermediazione dell’Ufficiale giudiziario, tramite il servizio postale.



Con la liberalizzazione del mercato accanto a Poste Italiane sono fiorite numerose aziende private che si occupano della distribuzione del servizio postale.



La questione che ha occupato la Corte di Cassazione riguarda la possibilità o meno delle poste private di notificare gli atti giudiziari.



La vicenda trae origine da un’opposizione ad una cartella esattoriale, notificata dal cittadino tramite poste private.



Sia in primo che in secondo grado l’opposizione era stata per questo motivo dichiarata inammissibile. In particolare i giudici di merito avevano aderito al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il d.lgs. n. 261/99 che ha liberalizzato il servizio postale stabilisce, l’affidamento in via esclusiva al fornitore del servizio universale i servizi di notificazione e comunicazioni a mezzo posta relativi ad atti giudiziari, compresi anche gli atti tributari e processuali.



La parte soccombente ricorreva in cassazione.



La Corte di Cassazione ribadiva il consolidato indirizzo - cui si erano appellate le corti di merito e rimarcato anche dalle Sezioni Unite - secondo cui il D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4, comma 1, lett. a), emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, aveva comunque stabilito che, per esigenze di ordine pubblico, venissero affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale, (cioè a Poste Italiane S.p.A.) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890 e successive modificazioni.



A ciò conseguiva l’inesistenza dell’atto notificato a mezzo posta privata e pertanto non suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio delle controparti.



Tuttavia la Corte di Cassazione riteneva opportuno dare una nuova lettura  a tale univoco orientamento e quindi sulla decisione della presente controversia, alla luce dell'entrata in vigore della legge annuale per il mercato e la concorrenza.



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In particolare, la L. 4 agosto 2017, n. 124, all'art. 1, comma 57, lett. b), ha disposto, con decorrenza dal 10 settembre 2017, l'abrogazione del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4, con conseguente soppressione dell'attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201.



Ne deriva che l’abrogazione non può avere alcuna efficacia retroattiva e nel caso in esame vada applicata la legge vigente al momento della notifica.



Peraltro la L. n. 124 del 2017, art. 1, combinato disposto dei commi 57, e  58, prevede che la licenza da parte dei servizi privati, debba essere subordinata a specifici obblighi con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi, che dovranno essere specificatamente determinate dalla AGCOM, anche in materia di notificazioni.



Ciò induceva a ritenere che, fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi della succitata norma, dovesse trovare ancora conferma l'orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza.



Pertanto il ricorso veniva respinto.

fonte:Poste private non possono notificare gli atti giudiziari | Altalex

Via libera al Dlgs che amplia i reati a querela di parte

Via libera allo schema di decreto legislativo che attua la delega contenuta nella legge 23 giugno 2017, n. 103 nella parte relativa alla modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati, riprendendo in parte le proposte della Commissione ministeriale (costituita il 14 dicembre 2012) presieduta dal professor Antonio Fiorella. In particolare, il provvedimento riguarda il regime di procedibilità per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di violenza privata. Ed anche per i reati contro il patrimonio, salva in ogni caso la procedibilità d'ufficio qualora la persona offesa sia incapace, qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale o le circostanze indicate nell'articolo 339 del C.p.; o ancora qualora il danno sia di rilevante gravità. L'ampliamento delle ipotesi a querela è volto a migliorare l'efficienza del sistema penale. Per reati che già prevedono la procedibilità a querela nella ipotesi-base, si è invece proceduto a ridurre il novero delle circostanze aggravanti alla cui ricorrenza è collegato l'effetto della procedibilità d'ufficio: come per le minacce.
Il testo si compone di 16 articoli e prevede i nuovi casi di procedibilità a querela negli articoli da 1 a 14.
L'articolo 1 concerne la condotta del pubblico ufficiale che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, procede a un arresto illegale. L'articolo 2 riguarda l'indebita limitazione di libertà personale perpetrato dal pubblico ufficiale. Gli articoli 3 e 4 le perquisizioni e ispezioni personali arbitrarie. L'articolo 5 il reato di minaccia “grave”. L'articolo 6 violazione di domicilio perpetrata dal pubblico ufficiale. L'articolo 7 la falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. L'articolo 8 la falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche. L'articolo 9 la violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni. L'articolo 10 la rivelazione, senza giusta causa, a colui che non ne sia il destinatario ovvero a persona diversa da quella tra cui è intervenuta la comunicazione o la conversazione, del contenuto di corrispondenza aperta o di una comunicazione telegrafica o di una conversazione telefonica, commesso da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni. L'articolo 11 l'uccisione o danneggiamento di animali altrui, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. L'articolo 12 il reato di truffa aggravata a meno che non sussistano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 61, primo comma, c.p., numero 7) – danno patrimoniale di rilevante gravità – e numero 5) – cd. minorata difesa limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. L'articolo 13 ha ad oggetto il delitto di frode informatica, esclusi i casi di particolare pericolosità della condotta incriminata che approfitta di situazioni di minorata difesa. L'articolo 14 le ipotesi aggravate del reato di appropriazione indebita.
L'articolo 15 detta il regime transitorio. Si stabilisce che, per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente schema di decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorra dalla predetta data, se la persona offesa abbia avuto già in precedenza notizia del fatto costituente reato. L'articolo 16 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

fonte:Via libera al Dlgs che amplia i reati a querela di parte

venerdì 3 novembre 2017

Ironia su Facebook: condannato per diffamazione

Messaggi pubblicati online per censurare e deridere i presunti comportamenti autoritari di un ‘capo area’ verso i propri operai. Secondo i Giudici, però, il contenuto degli scritti è chiaramente offensivo.
Contenuto. Ricostruita la vicenda, anche grazie a un monitoraggio dei post sul social network, i Giudici, prima in Tribunale e poi in Corte d’Appello, ritengono incontestabile il fatto che l’autore dei messaggi, ironici e sprezzanti, sia responsabile di «avere offeso la reputazione» della persona citata, a cui sono stati attribuiti «atteggiamenti autoritari nei confronti degli operai dell’area di cui era responsabile» all’interno dello stabilimento.
Diffamazione. Consequenziale è la condanna per «diffamazione», con «pena fissata in 1.000 euro». E questa decisione viene ora resa definitiva dai magistrati della Cassazione, i quali considerano evidente «l’offensività del contenuto dei messaggi» condivisi su Facebook.
In particolare, viene sottolineato che le frasi pubblicate online «hanno un contenuto immediatamente offensivo, in quanto evocativo di una gestione autoritaria», poi estremizzata col riferimento al «‘grande Adolf’». Inequivocabile il connotato delle parole utilizzate, legittima, di conseguenza, la condanna per «diffamazione».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Ironia su Facebook: condannato per diffamazione - La Stampa

giovedì 2 novembre 2017

Cassazione: trasfusione sbagliata, condannati tecnico e medico

Quando si tratta di trasfusioni, tutto il personale sanitario - che assiste il paziente che riceve le sacche ematiche - ha il dovere di controllare che il sangue trasfuso sia del gruppo giusto, senza dare per scontato che il collega che lo ha preceduto se ne sia sincerato. Lo sottolinea la Cassazione che ritiene le trasfusioni con sacche di gruppo sanguigno sbagliato «un errore di gravità tale da essere già stato considerato, in un altro caso deciso dalla Suprema Corte, dotato di esclusiva forza propria nella determinazione» della morte del paziente. Per questo è necessaria la massima attenzione da parte di tutti, indipendentemente dal momento nel quale intervengono.
Pertanto, gli `ermellini´ hanno confermato la condanna per omicidio colposo nei confronti di un tecnico del Servizio trasfusioni dell’ospedale salernitano `San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona´, Michele D.F., e per un medico dello stesso nosocomio, l’ortopedico Luigi L.B.
Al primo si contestava di aver «innescato il processo di utilizzazione di sacche ematiche destinate ad altro paziente e invece consegnate ad un infermiere per un paziente con gruppo incompatibile». In pratica, a Gerardo F. ricoverato per la riprotesizzazione dell’anca, arrivò il sangue sbagliato e quando i medici videro che peggiorava ordinarono che si continuasse con la trasfusione causandone la morte, il due luglio del 2009. Al capezzale dello sventurato arrivarono anche un anestesista e un altro ortopedico e anche loro - la cui posizione è stata dichiarata prescritta - omisero di controllare le caratteristiche delle sacche trasfuse e la loro compatibilità con il paziente. «La cooperazione tra più sanitari, ancorché non svolta contestualmente, impone ad ogni sanitario oltre che il rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, l’osservanza degli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico, senza che possa invocarsi il principio di affidamento da parte dell’agente che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l’altrui condotta colposa», afferma la sentenza 50038 depositata dalla Quarta sezione penale che si occupa di colpa medica.
Dunque anche se l’errore viene commesso `a monte´ di una procedura di trasfusione, tutti i camici bianchi e i tecnici rispondono, nel processo, di «colpa specifica consistita nella violazione delle linee guida raccomandate dal Ministero della Salute ai fini della prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità `Abo´ e adottate, altresì, nell’ambito dello specifico protocollo per la prevenzione degli errori trasfusionali», scrive la Suprema Corte.

fonte:Cassazione: trasfusione sbagliata, condannati tecnico e medico - La Stampa