domenica 5 novembre 2017

Via libera al Dlgs che amplia i reati a querela di parte

Via libera allo schema di decreto legislativo che attua la delega contenuta nella legge 23 giugno 2017, n. 103 nella parte relativa alla modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati, riprendendo in parte le proposte della Commissione ministeriale (costituita il 14 dicembre 2012) presieduta dal professor Antonio Fiorella. In particolare, il provvedimento riguarda il regime di procedibilità per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di violenza privata. Ed anche per i reati contro il patrimonio, salva in ogni caso la procedibilità d'ufficio qualora la persona offesa sia incapace, qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale o le circostanze indicate nell'articolo 339 del C.p.; o ancora qualora il danno sia di rilevante gravità. L'ampliamento delle ipotesi a querela è volto a migliorare l'efficienza del sistema penale. Per reati che già prevedono la procedibilità a querela nella ipotesi-base, si è invece proceduto a ridurre il novero delle circostanze aggravanti alla cui ricorrenza è collegato l'effetto della procedibilità d'ufficio: come per le minacce.
Il testo si compone di 16 articoli e prevede i nuovi casi di procedibilità a querela negli articoli da 1 a 14.
L'articolo 1 concerne la condotta del pubblico ufficiale che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, procede a un arresto illegale. L'articolo 2 riguarda l'indebita limitazione di libertà personale perpetrato dal pubblico ufficiale. Gli articoli 3 e 4 le perquisizioni e ispezioni personali arbitrarie. L'articolo 5 il reato di minaccia “grave”. L'articolo 6 violazione di domicilio perpetrata dal pubblico ufficiale. L'articolo 7 la falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. L'articolo 8 la falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche. L'articolo 9 la violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni. L'articolo 10 la rivelazione, senza giusta causa, a colui che non ne sia il destinatario ovvero a persona diversa da quella tra cui è intervenuta la comunicazione o la conversazione, del contenuto di corrispondenza aperta o di una comunicazione telegrafica o di una conversazione telefonica, commesso da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni. L'articolo 11 l'uccisione o danneggiamento di animali altrui, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. L'articolo 12 il reato di truffa aggravata a meno che non sussistano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 61, primo comma, c.p., numero 7) – danno patrimoniale di rilevante gravità – e numero 5) – cd. minorata difesa limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. L'articolo 13 ha ad oggetto il delitto di frode informatica, esclusi i casi di particolare pericolosità della condotta incriminata che approfitta di situazioni di minorata difesa. L'articolo 14 le ipotesi aggravate del reato di appropriazione indebita.
L'articolo 15 detta il regime transitorio. Si stabilisce che, per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente schema di decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorra dalla predetta data, se la persona offesa abbia avuto già in precedenza notizia del fatto costituente reato. L'articolo 16 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

fonte:Via libera al Dlgs che amplia i reati a querela di parte

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