domenica 14 settembre 2014

L'uso imprudente di Facebook e di Internet può far licenziare un dipendente? Sì, secondo il Tribunale di Milano

Con ordinanza del 1 agosto 2014, il Giudice del Lavoro di Milano ha rigettato il ricorso di un dipendente licenziato dalla propria azienda per ragioni connesse all'uso di Facebook e di Internet sul luogo di lavoro (Trib. Milano, Sezione lavoro, R.G. n. 6847/2014, Dr.ssa Colosimo).

I fatti: alla fine del 2013, un'azienda lombarda aveva formalmente contestato a un proprio dipendente di avere, in orario di lavoro, scattato foto all'interno di una propria unità produttiva, ritraenti il dipendente stesso con alcuni colleghi, e averle pubblicate in Facebook accompagnandole con commenti molto poco lusinghieri nei confronti del datore di lavoro. Non basta: secondo l'azienda, dalla cronologia di navigazione di un p.c. nella disponibilità del medesimo dipendente risultavano diversi accessi a siti di carattere pornografico in giorno e orario di lavoro.

Su queste basi, l'azienda aveva intimato il licenziamento per violazione dei doveri di diligenza, correttezza e buona fede nell'esecuzione della prestazione lavorativa, rottura del rapporto fiduciario e lesione dell'immagine aziendale.

Il dipendente ha impugnato il licenziamento negando la riconducibilità a sé delle condotte contestate. Egli ha ipotizzato che terzi si fossero impossessati delle sue credenziali dell'account Facebook e avessero pubblicato in sua vece le foto e i relativi commenti denigratori; quanto all'uso del p.c. aziendale per la navigazione di siti porno, ha osservato di non essere l'unico dipendente ad avere accesso al computer in questione. Tuttavia, nel corso del giudizio, entrambe le tesi difensive sono crollate, e il Giudice ha ritenuto sufficientemente provato che tutte le condotte contestate fossero attribuibili al ricorrente.

Su queste premesse, il Giudice ha concluso, di fatto facendo proprie le tesi dell'azienda, che le condotte in questione concretassero "un'evidente violazione dei più elementari doveri di diligenza, lealtà e correttezza", e, con particolare riferimento alle espressioni ingiuriose nei confronti dell'azienda contenute in un profilo Facebook pubblico, che esse determinassero una lesione dell'immagine aziendale; la navigazione su siti pornografici in orario di lavoro è stata inoltre ritenuta dal Giudice comportamento del tutto idoneo, "anche di per sé solo considerato", a determinare un'irrimediabile lesione del vincolo fiduciario, anche perché realizzato durante l'orario di lavoro, con conseguente interruzione della prestazione.

Dalla lettura della sentenza emerge che il dipendente non abbia neppure tentato - con riferimento al controllo da parte del datore di lavoro della cronologia di navigazione in Rete da una postazione lavorativa - una difesa fondata sull'eventuale inosservanza delle misure prescritte, a tutela della privacy dei lavoratori, dal provvedimento del Garante della Privacy n. 13 del 1 marzo 2007, riguardante l'uso di Internet e della posta elettronica nel contesto lavorativo.

Quel provvedimento prescrive, ad esempio, ai datori di lavoro di specificare dettagliatamente le modalità consentite di utilizzo della posta elettronica e della rete Internet da parte dei dipendenti e detta linee-guida circa l'utilizzo di filtri o sistemi che impediscano in radice la navigazione di determinati siti. Esso vieta, inoltre, di effettuare controlli a distanza di lavoratori svolti, tra l'altro, mediante "la riproduzione e l'eventuale memorizzazione sistematica delle pagine web visualizzate dal lavoratore".

A chi scrive non è dato sapere se non sussistessero i presupposti di fatto per usare simili difese. E' comunque probabile che, anche se impiegate con successo, queste non avrebbero potuto mutare l'esito del giudizio, essendo ragionevolmente sufficienti a giustificare il licenziamento le condotte contestate relative all'uso improprio di Facebook.

Quel che è certo è che il Giudice milanese ha concluso per il rigetto integrale del ricorso del dipendente, confermando il licenziamento, e la condanna di questi alla rifusione delle spese.

fonte: ilsole24ore.com//L'uso imprudente di Facebook e di Internet può far licenziare un dipendente? Sì, secondo il Tribunale di Milano

venerdì 12 settembre 2014

Per chi acquista il pc nessun obbligo di accettare il sistema operativo

Chi acquista un pc con sistema operativo installato di serie - 'in bundle' - ha diritto al rimborso del costo del software, anche quello applicativo, se non clicca sull'accettazione della licenza d'uso. Il consumatore acquirente potrà comunque tenersi l'hardware. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza 19161/2014, dando torto al colosso Hewlett-Packard.

«Chi acquista un computer sul quale sia stato preinstallato dal produttore un determinato software di funzionamento (sistema operativo) ha il diritto, qualora non intenda accettare le condizioni della licenza d'uso del software propostegli al primo avvio del computer, di trattenere quest' ultimo restituendo il solo software oggetto della licenza non accettata, a fronte del rimborso della parte di prezzo ad esso specificamente riferibile», ha stabilito la Corte di legittimità, confermando 140 euro di rimborso a un consumatore fiorentino.

Ad avviso della Cassazione, «nell'accertata assenza di controindicazioni tecnologiche, l''impacchettamento' alla fonte di hardware e sistema operativo Windows-Microsoft (così come avverrebbe per qualsiasi altro sistema operativo a pagamento) risponderebbe, infatti, nella sostanza, ad una politica commerciale finalizzata alla diffusione forzosa di quest'ultimo nella grande distribuzione dell'hardware (quantomeno in quella, largamente maggioritaria, facente capo ai marchi Oem più affermati)».

In questo modo, si verificherebbero «riflessi a cascata in ordine all'imposizione sul mercato di ulteriore software applicativo la cui diffusione presso i clienti finali troverebbe forte stimolo e condizionamento, se non vera e propria necessità, in più o meno intensi vincoli di compatibilità ed interoperabilità (che potremo questa volta definire 'tecnologici ad effetto commerciale') con quel sistema operativo, almeno tendenzialmente monopolista». Questa è una «evenienza» - afferma la Cassazione nella sentenza 19161 della Terza sezione civile - a tal punto «concreta» da essere già «stata fatta oggetto sotto vari profili di interventi restrittivi e sanzionatori da parte degli organismi antritust Usa e della stessa Commissione Ue». L'intervento della Suprema Corte si inscrive nello stesso solco di quelle delle autorità statunitensi e comunitarie a tutela del libero mercato.

fonte: ilsole24ore.com//Per chi acquista il pc nessun obbligo di accettare il sistema operativo

La moglie del commercialista risponde al Fisco dei proventi illeciti del marito

Brutte notizie per la moglie del professionista. La sentenza d’Appello che, stante la sua estraneità al procedimento penale del marito, scaturente da fatti illeciti a lei sconosciuti, ne escludeva la responsabilità solidale ex art. 17, Legge n. 114/77, è stata annullata. Delle tante censure sollevate dall’Agenzia per smontare la sentenza di merito, l’unica che ha trovato l’accoglimento della Cassazione è proprio quella inerente alla responsabilità del coniuge codichiarante per l’obbligazione tributaria accertata nei confronti dell’altro coniuge.

Come ribadito dai Giudici del Palazzaccio, la dichiarazione congiunta non lascia scampo: si tratta di una “volontaria”, “libera” scelta dei coniugi, con cui vengono accettati “anche i rischi inerenti alla disciplina propria dell’istituto”, e fa sorgere una responsabilità solidale per le obbligazioni tributarie che opera anche se i redditi accertati nei confronti del marito siano costituiti da proventi derivanti da reato. I dubbi, poi, sulla legittimità costituzionale del menzionato art. 17, in relazione alla capacità contributiva, sono già stati fugati dalla Consulta (sent. n. 215/04).

Posto che la posizione della moglie è comunque garantita: dinanzi al giudice tributario, resta libera di contestare anche nel merito l’obbligazione del marito, purché lo faccia entro i termini decorrenti dalla notifica dell’atto da cui assume per la prima volta conoscenza della pretesa. Con la sentenza del 10 settembre, n. 19026, la Cassazione decide nel merito: anche la moglie del commercialista è responsabile del maggior reddito accertato in capo al marito e derivante dalla partecipazione di quest’ultimo a un’operazione di false fatturazioni nell’interesse di alcune società di cui curava la contabilità.

Fonte:  www.fiscopiu.it/La Stampa - La moglie del commercialista risponde al Fisco dei proventi illeciti del marito

Licenziato, ma comunque messo meglio dell’ex moglie: assegno divorzile confermato

Durissimo colpo per l’uomo, che perde il lavoro. Nonostante ciò, egli deve comunque far fronte all’obbligo di versare il previsto contributo mensile in favore dell’ex moglie. Unica concessione, da parte dei giudici, la riduzione dell’assegno, passato da 600 euro a 450 euro (Cassazione, ordinanza 14501/14).

Il caso

Procedura conclusa: viene ufficializzata la «cessazione degli effetti civili del matrimonio». E sulle spalle dell’uomo viene caricato l’onere di versare un «contributo mensile di 600 euro» in favore della ex moglie e uno di «400 euro in favore della figlia, convivente con la madre e non ancora indipendente economicamente». Secondo l’uomo, però, è stato ignorato un fatto decisivo: il «licenziamento dal suo posto di lavoro», con conseguente peggioramento delle proprie «condizioni economiche». Allo stesso tempo, ancora l’uomo sostiene che l’ex moglie «non aveva diritto all’assegno divorzile, in considerazione del suo patrimonio immobiliare, delle sue condizioni economiche e della durata estremamente breve del matrimonio, durato solo alcuni mesi».

Tali obiezioni, però, permettono all’uomo solo di ottenere una riduzione dell’«assegno divorzile», portato a «450 euro mensili». E tale cifra viene ‘cristallizzata’, ora, dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali ritengono prevalente, rispetto al «licenziamento» subito dall’uomo, la precaria posizione patrimoniale dell’ex moglie. Quest’ultima, difatti, è impossibilitata a «procurarsi, con i propri mezzi economici, non solo un tenore di vita tendenzialmente corrispondente a quello goduto in costanza di matrimonio», ma anche, addirittura, «un tenore di vita dignitoso». Inoltre, concludono i giudici, la «forte sproporzione dei redditi dei due ex coniugi» non può certo essere riequilibrata dalle «condizioni patrimoniali» della donna.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Licenziato, ma comunque messo meglio dell’ex moglie: assegno divorzile confermato