giovedì 17 giugno 2021

Epatite dopo emotrasfusione, ospedale deve dimostrare la propria diligenza

Grava sull’ospedale l’onere di dimostrare la propria diligenza nell’acquisizione del plasma da utilizzare per la trasfusione (Cass. 10592/2021).

Un paziente contrae il virus dell’epatite C in conseguenza di una emotrasfusione: cosa deve allegare per dimostrare la responsabilità dell’ospedale?
Nel caso di responsabilità contrattuale, il danneggiato deve provare la sussistenza di un contratto e allegare il danno patito (ossia la malattia) in conseguenza della condotta dell’ospedale (nesso causale). Spetta alla struttura sanitaria (e non al paziente) allegare di aver tenuto una condotta diligente o prudente, nel rispetto delle norme giuridiche e delle leges artis, in relazione all’acquisizione e perfusione del plasma. In altre parole, il danneggiato non deve dimostrare la colpa dell’ospedale, ma semplicemente il suo inadempimento.
Così ha deciso la Corte di Cassazione, sezione VI-3 civile, con l’ordinanza 18 febbraio - 22 aprile 2021, n. 10592.
La vicenda
A seguito di una trasfusione di sangue, avvenuta nel 1987, una donna contraeva il virus dell’epatite C (virus HCV). Nel 2007, ella conveniva in giudizio il Ministero della Salute e l’Assessorato per la sanità della sua regione1, chiedendo la condanna al risarcimento del danno. In primo grado, il Tribunale accoglieva la domanda attorea e la pronuncia veniva impugnata dalle due amministrazioni soccombenti.
In sede di gravame, veniva accolto solo l’appello proposto dall’Assessorato.
Il giudice di merito motivava il rigetto della domanda nei confronti dell’Assessorato rilevando che la donna non aveva allegato che l’ospedale avesse provveduto alle trasfusioni “approvvigionandosi di sangue tramite un proprio centro trasfusionale e non, come avviene nella normalità dei casi, utilizzando sacche di provenienza esterna”. Si giunge così in Cassazione.
Cosa deve allegare il danneggiato?
La donna si duole del fatto che il giudice del gravame le abbia addossato l'onere di provare che l'ospedale avesse eseguito la trasfusione con sacche di plasma prelevate da un proprio centro trasfusionale. Ebbene, secondo l’attrice, tale prova incombeva sulla struttura ospedaliera.
La difesa della donna affermava che l’infezione stessa fosse dimostrativa della condotta colposa dell’ospedale in virtù del principio “res ipsa loquitur” (ossia “il fatto parla da sé”). Infatti, l’obbligo di assistenza, gravante sulla struttura, comporta “la garanzia del risultato di non infettare il paziente”.
La Suprema Corte ritiene fondata la doglianza e rileva come l’attrice, dopo aver invocato la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, abbia dimostrato di aver patito un danno alla salute (ossia aver contratto il virus dell’epatite C), a causa del trattamento sanitario (la trasfusione).
È onere dell’attore allegare i fatti costitutivi della domanda; nella responsabilità contrattuale (ex art. 1218 c.c.) tale onere si esaurisce:
·nella dimostrazione dell'esistenza del contratto,
·nell’allegazione della condotta inadempiente del debitore (l’ospedale nel nostro caso)
È appena il caso di ricordare che, in ambito contrattuale (art. 1218 c.c.), il creditore dell’obbligazione inadempiuta (il paziente danneggiato) non ha l'onere di provare la colpa del debitore inadempiente (la struttura sanitaria), ma deve dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento. Tuttavia, il nesso causale può essere provato in via presuntiva in caso di trasfusione con sangue infetto.
Spetta all’ospedale dimostrare la condotta diligente
Da quanto sopra, emerge che l’attrice non doveva dimostrare in che modo l'ospedale si fosse approvvigionato delle sacche di plasma risultate infette. La paziente doveva solo provare l’inadempimento dell’ospedale. Viceversa, era la struttura sanitaria a dover dimostrare (ex art. 1218 c.c.) di aver tenuto una condotta irreprensibile sul piano della diligenza.
Secondo gli Ermellini, il giudice del gravame avrebbe dovuto accertare se l’Assessorato (successore dell’azienda ospedaliera) avesse provato (o meno) la causa non imputabile ex art. 1218 c.c. Infatti “la circostanza che l'ospedale provvedesse o non provvedesse da sé all'approvvigionamento di plasma non era un fatto costitutivo della domanda, ma era un fatto impeditivo della stessa, che in quanto tale andava allegato e provato dall'amministrazione convenuta”
fonte: altalex.com

Bonus acqua potabile: cos’è e come ottenerlo

Approvato con la legge di bilancio 2021, da oggi è diventato operativo. Il bonus acqua potabile prevede il riconoscimento di un credito d’imposta fino a 500 euro per l’acquisto di depuratori d’acqua nella propria abitazione. Lo scopo è quello di ridurre l’utilizzo di bottiglie di plastica destinate alle acque per uso potabile.
Hai deciso di installare un depuratore per il trattamento dell’acqua di casa? Da oggi, grazie al bonus acqua potabile, puoi recuperare fino a 500 euro sul totale della spesa sostenuta per l’acquisto. Istituito con la legge di bilancio 2021 il bonus può essere utilizzato per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290.
Scopo del bonus è la riduzione dell’utilizzo di bottiglie di plastica destinate alle acque per uso potabile. L'Enea, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, si occuperà di raccogliere i dati del reale impatto ambientale che questa misura comporterà nei prossimi due anni. Ma come funziona precisamente? Ecco tutto quello che c’è da sapere.
Che cos’è il bonus acqua potabile
Il bonus viene riconosciuto attraverso un credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 fino a un massimo di 1.000 euro a unità immobiliare per i cittadini e un massimo di 5.000 euro per le attività commerciali e istituzionali.
La buona notizia è che non esistono vincoli di spesa e di numero o tipologia di utilizzo delle abitazioni in cui mettere il depuratore: per esempio, se decidi di installare un depuratore in casa e uno nell’abitazione al mare, puoi ottenere il bonus per entrambi i casi. Il credito d’imposta non viene considerato nel calcolo del reddito imponibile e può essere richiesto da persone fisiche, imprese, professionisti ed enti che posseggono o detengono a qualsiasi titolo (proprietà, affitto, comodato...) immobili.
Come ottenere il credito d’imposta
La spesa deve essere documentata tramite fattura elettronica o documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale di chi richiederà il credito d’imposta. Ricordati che devi pagare con un mezzo tracciabile, non puoi utilizzare i contanti.
Per le spese sostenute fino al 16 giugno 2021 vengono considerati validi tutti i mezzi di pagamento e se la fattura o lo scontrino non riportano il tuo codice fiscale puoi annotarlo sul documento. Attenzione: questa modalità non è concessa a partire dai documenti emessi dal 17 giugno 2021.
Il bonus viene riconosciuto solo comunicando all’Agenzia delle entrate la spesa sostenuta entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Quindi per i depuratori installati nel 2021 entro il 2022, mentre per le installazioni dell’anno prossimo avrai tempo fino al 28 febbraio 2023.
Il bonus potrà esser utilizzato in compensazione per pagare altre imposte tramite il modello F24, oppure può essere indicato nella dichiarazione dei redditi. In questo caso, richiedendo il bonus nel 2021 per l’installazione di depuratori, potrai inserire il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi che presenterai nel 2022 e ottenere così l’importo con i tempi del 730 e del modello Redditi.
Agenzia delle entrate: come richiedere il bonus
Tra il 1° e il 28 febbraio 2022 dovrai presentare all’Agenzia delle entrate il modulo di “comunicazione delle spese per il miglioramento dell’acqua potabile” per le spese sostenute nel 2021.
La comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica tramite il sito dell’Agenzia delle entrate, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato (commercialista, Caf). Una volta presentata la comunicazione, l’Agenzia entro 5 giorni rilascia una ricevuta che potrai trovare nella tua area riservata e che attesta la presa in carico o il rifiuto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

mercoledì 26 maggio 2021

Zona bianca rafforzata: coprifuoco e consumazioni nei locali

Il presidente Massimiliano Fedriga ha convocato in videoconferenza la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Il Dl Semplificazione e Dl Governance del Pnrr sono gli argomenti all’ordine del giorno, con una riflessione ulteriore sulle linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali, già licenziate dalla Conferenza delle Regioni. Soprattutto nella riunione verranno valutate le possibilità di «definire indicazioni e misure comuni per la zona bianca».
Che sarà una “zona bianca rafforzata” per evitare il rischio di una repentina retrocessione nel caso in cui l'incidenza settimanale dei contagi dovesse risalire, anche se di poco, oltre i 50 casi ogni 100mila abitanti. Le prime tre Regioni che dovrebbero essere promosse ad inizio della prossima settimana sono Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna. L'idea è quella di introdurre nuovi meccanismi condivisi a livello nazionale affinché sia tutelata la continuità delle aperture nei territori che hanno la più bassa diffusione del virus. E allo stesso tempo scongiurare un nuovo “effetto Sardegna”, la regione che dopo essere finita in zona bianca a marzo ha registrato un notevole aumento dei contagi finendo in zona rossa. 
Una prima ipotesi è quella del coprifuoco alle 24. in zona bianca non sarebbe previsto, ma è una principali misure anti-assembramento sulla movida, come l'obbligo di consumare solo seduti ai tavolini di bar e ristoranti all'aperto senza sostare in piedi davanti ai locali. Certa, invece, la proposta di poter rientrare in zona bianca dopo un futuro passaggio in zona gialla senza dover aspettare necessariamente tre settimane consecutive di dati incoraggianti. 
Il trend in miglioramento dei dati spinge la possibilità di limitare le restrizioni: il tasso di positività oggi è crollato al 1,2% - mai così basso nel 2021 - con 3.224 contati nelle ultime 24 ore, ma ancora 166 vittime registrate. Un'altra questione ancora aperta è quella sulle vaccinazioni in vacanza. Nonostante il Commissario per l'Emergenza, Francesco Figliuolo, abbia invitato i cittadini ad una programmazione in funzione delle villeggiature escludendo altre ipotesi, c’è chi evidenzia difficoltà tecniche. Le 4 milioni e mezzo di dosi attese a fine maggio potranno essere la boccata di ossigeno per la ripresa.  Con Draghi che avrebbe proposto di chiedere all'Ema di pronunciarsi sulla possibilità di mescolare i vaccini tra prima e seconda dose anche perché, secondo alcuni studi, è più efficace fare il richiamo con un vaccino diverso piuttosto che con lo stesso della prima dose.
fonte:lastampa.it

Il Dl Sostegni bis in vigore da oggi

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dl Sostegni Bis. Il provvedimento, firmato ieri sera dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, entra in vigore oggi.
Il dl, approvato giovedì scorso, aveva avuto un rallentamento a causa della necessità, da parte del governo, di rivedere la norma sul blocco dei licenziamenti. Il testo definitivo prevede cassa integrazione gratuita dal primo luglio a patto di non licenziare nessun dipendente nel periodo di utilizzo dell'ammortizzatore e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Scompare così la misura anticipata dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, che prevedeva il divieto di licenziare fino al 28 agosto per le aziende intenzionate ad utilizzare la cassa Covid a giugno. L'articolo 40 del decreto Sostegni bis prevede, in particolare, che i datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data del primo luglio 2021, sospendono o riducono l`attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale siano esonerati dal pagamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021.La norma stanzia un massimo di 163,7 milioni di euro per l'anno 2021 a copertura del beneficio. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e "qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concesso.
fonte:italiaoggi.it