mercoledì 12 maggio 2021

Malfunzionamento del pannello di accesso alla ZTL: annullata la multa

Annullata la sanzione amministrativa per accesso abusivo alla Z.T.L. se il pannello segnaletico che indica l'attivazione o meno del varco non funziona: è quanto stabilito dal Giudice di Pace di Roma con la sentenza n. 21746/2020.
La questione definita dalla sentenza in commento è relativa all'applicabilità dell'esimente della buona fede incolpevole ex art. 3, comma 2, l. n. 689/1981.
Il ricorrente, pare di intendere, richiedeva l'applicazione di tale esimente in ragione di una serie di circostanze che, di fatto, lo avevano indotto in errore circa l'illiceità della propria condotta.In particolare, e questo è l'elemento che si potrebbe rivelare di maggiore interesse anche in altre ipotesi, il ricorrente deduceva il malfunzionamento del pannello di accesso alla ZTL. In sostanza, non era visibile la nota dicitura "VARCO ATTIVO/VARCO NON ATTIVO".
Ipotizziamo fosse spento ovvero ci fosse un messaggio generico (come, ad esempio, asterischi ***). E, dunque, il ricorrente maturava il convincimento di poter accedere alla ZTL senza alcuna violazione di legge. Il Giudice, poi, osservava come il pannello elettronico di accesso costituisca una forma di segnaletica alternativa ma rilevava altresì la mancata dimostrazione dell'esistenza della segnaletica verticale, indicata dall'Amministrazione quale segnaletica principale.
La prova circa l'esistenza della segnaletica principale, infatti, gravava esclusivamente sull'Amministrazione comunale.
In assenza di tale prova contraria, dunque, il Giudice, unitamente ad altri elementi di fatto, riteneva doveroso applicare l'esimente della buona fede incolpevole ex art. 3, comma 2, l. n. 689/1981.
L'applicabilità dell'esimente della buona fede incolpevole ex art. 3, comma 2, l. n. 689/1981 viene a costituire un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione.
Nel caso di specie, pare di intendere, il ricorrente deduceva di non risiedere a Roma e di aver appreso da fonti giornalistiche di ritardi nell'attivazione della ZTL A1.
Tali circostanze, in sostanza, unitamente al malfunzionamento del pannello di accesso alla ZTL sono state ritenute idonee dal Giudice quale motivo di errore sul fatto tale da ingenerare nel soggetto il convincimento incolpevole di agire secondo la legge.
fonte: ilsole24ore.com

Facebook non è gratis: l’utente “paga” il servizio con i propri dati personali

Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 29 marzo 2021 n. 2631, ha deciso una vicenda che vede come protagonista Facebook (per l’esattezza, Facebook Inc e Facebook Ireland Ltd) pesantemente sanzionato, nel 2018, dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato per pratiche commerciali scorrette. I giudici amministrativi confermano il provvedimento sanzionatorio solo in relazione alla pratica commerciale ingannevole. Infatti, il social, al momento dell’attivazione dell’account, informa l’utente solo della gratuità dell’iscrizione, ma non che i dati personali ceduti vengano usati a fini commerciali, per la cosiddetta profilazione. Secondo, l’AGCM, la cessione dei dati integra una controprestazione, atteso che il 98% del fatturato della società deriva dalla pubblicità on line basata proprio sulla profilazione degli utenti.
La decisione è lunga e articolata, per brevità espositiva, si commentano solo i passaggi più rilevanti.
La vicenda
L’AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato), nel 2018, condannava Facebook Inc e Facebook Ireland Ltd (di seguito, per brevità, solo Facebook) per pratica ingannevole e per pratica aggressiva, irrogando due sanzioni amministrative pecuniarie di 5 milioni di euro ciascuna. Inoltre, ingiungeva a Facebook di pubblicare una dichiarazione rettificativa. Avverso tale provvedimento, Facebook proponeva ricorso al TAR Lazio, il quale accoglieva parzialmente le doglianze della società e annullava uno dei due provvedimenti sanzionatori. Infatti, non veniva riconosciuta la sussistenza della pratica aggressiva, mentre era confermata quella ingannevole. La sentenza viene impugnata sia da Facebook che dall’AGCM e si giunge, così, al Consiglio di Stato.
Premessa: cosa sono le pratiche commerciali scorrette
Le pratiche commerciali sono i comportamenti posti in essere dai professionisti in ordine alla promozione, vendita o fornitura di beni o servizi ai consumatori.
L’art. 20 Codice del Consumo considera scorretta una pratica se:
- è contraria alla diligenza professionale,
- è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio.
Quanto sopra, si riferisce alla nozione generale di pratica scorretta, che si declina in due ulteriori categorie:
- le pratiche ingannevoli (art. 21 e 22 Codice del Consumo),
- le pratiche aggressive (art. 24 e 25 Codice del Consumo).
Esistono, poi, le liste nere, ossia una serie di pratiche commerciali considerate ingannevoli e aggressive, in ogni caso (art. 23 e 26, art. 21 c. 3 e 4, 22 bis).
Le pratiche scorrette contestate a Facebook
L’AGCM contesta a Facebook due distinte pratiche commerciali scorrette:
pratica ingannevole in violazione degli artt. 20, 21, 22 del Codice del Consumo
pratica aggressiva in violazione degli artt. 20, 24, 25 del Codice del Consumo
Viene, quindi, applicata la disciplina consumeristica (d.lgs. 206/2005), a mente della quale Facebook riveste il ruolo di professionista, mentre l’utente del sito è il consumatore.
La pratica ingannevole, secondo l’Autorità, consiste nel fatto che il professionista (Facebook) non informi subito l’utente che i suoi dati sono raccolti e utilizzati per finalità informative e/o commerciali. In buona sostanza, in fase di attivazione dell’account, l’utente viene reso consapevole solo della gratuità del servizio (ossia che registrarsi a Facebook è gratis), in tal modo viene indotto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
La pratica aggressiva, contestata dall’AGCM, consiste nel fatto che l’utente ceda i propri dati tramite un sistema di preselezione operato da Facebook, in tal modo, secondo l’Autorità, i consumatori, in cambio dell'utilizzo del sito, verrebbero costretti a consentire alla piattaforma social e a terzi la raccolta e l'utilizzo, per finalità informative e/o commerciali, dei dati che li riguardano.
La pratica commerciale ingannevole: Facebook non è gratis
Secondo l’AGCM, lo slogan della società – poi modificato – secondo cui “iscriviti è gratis e lo sarà per sempre” rappresenta un’informazione ingannevole, in quanto lascia intendere che non vi sia alcuna controprestazione richiesta al consumatore. Invece, l’utente cede i suoi dati, i quali vengono impiegati a fini remunerativi dal professionista (ossia Facebook), che persegue finalità commerciali. L’utente non è consapevole della profilazione ad uso commerciale. Inoltre, nessun pregio ha l’argomentazione secondo cui l’iscritto potrebbe deselezionare la propria scelta. Infatti, in tal modo, egli perderebbe il servizio offerto come gratuito ma che, invece, ha come corrispettivo la messa a disposizione dei dati. Quindi, Facebook ha condizionato la consapevolezza dell’utente che, per ottenere i benefici promessi come gratuiti, deve cedere i propri dati personali, i quali vengono usati come strumento di profilazione a fini commerciali, senza un’adeguata informazione del consumatore. Le informazioni fornite da Facebook, nella pagina di accesso, sono incomplete e tale incompletezza non è stata mitigata dall’inserimento del “banner cookie”. Al contrario, qualora il consumatore intenda deselezionare alcuni dati, viene avvisato di tutti gli svantaggi che una tale scelta comporterebbe. Pertanto, una condotta siffatta integra una pratica commerciale ingannevole.
L’obbligo di chiarezza informativa a tutela del consumatore
Secondo il Codice del Consumo, il consumatore ha diritto ad un’adeguata informazione e ad una corretta pubblicità (art. 2 c. 2 lett. c), c-bis) e), inoltre, le informazioni al consumatore devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile (art. 5 c. 3). La giurisprudenza costante ritiene che “l'obbligo di estrema chiarezza gravante sul professionista deve essere da costui assolto sin dal primo contatto, attraverso il quale debbono essere messi a disposizione del consumatore gli elementi essenziali per un'immediata percezione della offerta pubblicizzata” (Cons. Stato, Sez. VI, 6984/2019, sent. 4976/2019 e sent. 3347/2019). L’obbligo di chiarezza, nel caso di specie, non è stato rispettato. L’utente non è stato informato, dal primo contatto, che a fronte della gratuità del servizio consegue una profilazione dei suoi dati, messi a disposizione per fini commerciali. Inoltre, la gratuità del servizio è condizionata dal fatto che i dati siano resi disponibili a soggetti commerciali non definibili anticipatamente ed operanti in settori anch’essi non preindicati.
La pratica aggressiva: opt-in (consenso) e opt-out (rinuncia)
L’AGCM lamenta che il TAR Lazio non abbia riconosciuto la sussistenza di una pratica commerciale aggressiva e che abbia annullato il relativo provvedimento sanzionatorio. Secondo la ricostruzione dell’Autorità, Facebook adopera un sistema di preselezione, che costringe l’utente all’opt-out. Con questa espressione inglese, si fa riferimento alla possibilità, per l’utente, di rinunciare ad una determinata opzione, già preselezionata. Quindi, l’utente non è messo in condizione di operare un consenso consapevole (opt-in) alla condivisione dei dati, ma solo di rinunciare alla loro cessione (opt-out), opzione che è preselezionata da Facebook.
La pratica commerciale è aggressiva quando “tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso” (art. 24 d.lgs. 206/2005). Secondo il Consiglio di Stato, la pratica adottata da Facebook, non può considerarsi aggressiva perché difetta di un quid pluris che conduca all’effettiva manipolazione dell’utente. Infatti, “la “pre-attivazione” della piattaforma Facebook (vale a dire la “preselezione” delle opzioni a disposizioni) non solo non comporta alcuna trasmissione di dati in modo diretto ed immediato dalla piattaforma di FB a quella di soggetti terzi, ma è seguita da una ulteriore serie di passaggi necessitati, in cui l’utente è chiamato a decidere se e quali dei suoi dati intende condividere al fine di consentire l’integrazione tra le piattaforme”.
Conclusioni
In conclusione, il Consiglio di Stato respinge sia il ricorso di Facebook che dell’AGCM e conferma la sentenza del TAR Lazio. Inoltre, afferma l’applicabilità della disciplina consumeristica nel caso di sfruttamento dei dati personali ad uso commerciale.
Pertanto:
- viene ravvisata una pratica commerciale ingannevole nell’asserita gratuità del servizio, a cui, invece, segue la cessione dei dati personali,
- è confermata la sanzione pecuniaria di 5 milioni di euro per pratica ingannevole, così come l’obbligo di una dichiarazione rettificativa,
- è annullata la sanzione di 5 milioni di euro per pratica aggressiva, in quanto ritenuta insussistente
fonte:altalex.coc

venerdì 16 aprile 2021

Guida in stato di ebbrezza: patente sospesa senza sconti anche nei casi lievi

Non si può estendere il beneficio della riduzione alla metà della sanzione a seguito del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, previsto per i casi più gravi di guida in stato di ebbrezza, alle ipotesi più lievi. È quanto emerge dalla sentenza della Corte Costituzionale dell'8 aprile 2021, n. 62.
Il Giudice di pace di Genova sollevava questioni di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 9-bis, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), aggiunto dall'art. 33, comma 1, lettera d), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), nella parte in cui non prevede un istituto o una prestazione che consenta alle persone incorse nella violazione dell'art. 186, comma 2, lett. a), cod. strad., di beneficiare della riduzione alla metà della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, parimenti a quanto previsto per le ipotesi di cui alle successive lettere b) e c) dello stesso comma, per contrasto con l'art. 3 Cost., e con l'art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.
Con ordinanza n. 247 del 2013 la Corte Costituzionale dichiarò manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strad., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., con riguardo alla scelta del legislatore di negare la possibilità di sostituire la pena detentiva e pecuniaria irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza con il lavoro di pubblica utilità qualora la fattispecie risultasse aggravata dal fatto di avere cagionato un incidente stradale.
Con sentenza n. 198 del 2015 la Corte dichiarò infondata la questione di legittimità costituzionale della norma in esame, censurata in riferimento all'art. 3 Cost., laddove non prevede, per il caso di svolgimento con esito positivo del lavoro di pubblica utilità, che la riduzione alla metà della sanzione accessoria della sospensione della patente possa essere operata senza tener conto dell'indicato raddoppio. La sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità avvia una vera e propria procedura di tipo premiale, giacché, in considerazione degli esiti positivi della prestazione offerta al soggetto condannato, il giudice assume nei confronti di quest'ultimo, una serie di provvedimenti favorevoli, fra cui il dimezzamento della durata della sospensione della patente di guida.
Il giudice remittente si duole dell'incongruenza tra la posizione finale del trasgressore della fattispecie di cui all'art. 186, comma 2, lett. a), sanzionato in ogni caso con la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, e la posizione finale del trasgressore della più grave fattispecie punita dalla lett. b), come risultante dall'esito del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità che comporta, beneficiando della riduzione alla metà, una identica misura minima di tre mesi di sospensione della patente.
L'ordinanza di rimessione auspica l'introduzione, anche per la condotta costituente illecito amministrativo, di un fattore di premialità comune a quello garantito per le condotte di rilevanza penale, addebitando alla riducibilità della misura minima della sospensione della patente inflitta per la violazione di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 186 cod. strad., l'effetto censurabile di omologare tale sanzione a quella fissata per le condotte di rilevanza penale, sebbene in origine ragionevolmente differenziate.
La possibilità di sostituzione della pena è prevista, però, per i soli illeciti penali e, tra questi, solo per quelli per i quali il legislatore stabilisce una pena detentiva, sola o congiunta ad una pena pecuniaria; la procedura di tipo premiale, disciplinata dall'art. 186, comma 9-bis, non può assumersi come un tertium comparationis, né tanto meno come soluzione che possa applicarsi allo scopo di ridurre la misura della sospensione della patente di guida conseguente alla violazione prevista dalla lettera a) dell'art. 186, comma 2, cod. strad., posto che, come già affermato dai giudici delle leggi, essa ha un evidente carattere speciale, culmina nella irrogazione di una pena sostitutiva ed è intimamente correlata alla natura degli illeciti penali cui la misura accede.
Per detti motivi la Corte Costituzionale dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 9-bis cod. strad., sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., e all'art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, dal Giudice di pace di Genova.
fonte:altalex.com

Accompagnamento in caserma e rifiuto dell'alcoltest: è reato

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, sez. IV penale, sentenza 16 dicembre 2020 - 31 marzo 2021, n. 12142 è integrato il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico laddove il conducente, pur non opponendosi all'accompagnamento in caserma, rifuti, ivi giunto, l'alcoltest.

Il fatto
Nel processo di merito, i giudici di secondo grado avevano confermato la sentenza di prime cure con cui il ricorrente era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico (art. 186 comma 7 CdS).
In ordine alla ricostruzione della vicenda criminosa era emerso che una pattuglia dei Carabinieri, estraendo da un furgoncino finito fuori strada il ricorrente in stato di ubriachezza, lo aveva accompagnato presso una caserma posta a 25 Km, dove questi aveva rifiutato di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico.
La Corte territoriale, pur riconoscendo che l'accompagnamento coattivo non fosse consentito, evidenziava come ad esso l'imputato non avesse opposto resistenza, manifestando il rifiuto all'accertamento solo una volta giunti nella caserma dotata dell'attrezzatura necessaria per l'esame.
Interponeva ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore di fiducia,   deducendo l'illegittimità della richiesta delle forze dell'ordine di recarsi a oltre 20 km di distanza dal luogo di accertamento del fatto per la misurazione del tasso alcolemico, poiché tale richiesta non era riconducibile alle ipotesi di cui all'articolo 186 C.d.S., commi 3, 4 e 5: in particolare, non era riconducibile all'ipotesi di cui al comma 3, in quanto i militari che avevano sottoposto a controllo il ricorrente non erano in possesso di apparecchio portatile; non era riconducibile all'ipotesi di cui al comma 4, in quanto non era stato effettuato il preventivo accertamento qualitativo e il ricorrente non era stato accompagnato presso le più vicine stazioni, situate a distanza di pochi chilometri dal luogo del fatto; non era riconducibile all'ipotesi di cui al comma 5, in quanto il ricorrente non era stato ricoverato presso una struttura sanitaria, non necessitando di cure mediche.
Invocava a sostegno degli assunti il principio, espresso dalla sentenza n. 21192/2012 della IV Sezione Penale della Corte di Cassazione, secondo cui il reato in contestazione non è integrato laddove il conducente si opponga all'accompagnamento in caserma, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi 3 e 7 dell'art. 186 C.d.S.
La sentenza
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso escludendo la pertinenza al caso concreto del precedente invocato dal ricorrente: tanto, sull'assunto secondo cui  il ricorrente non si era opposto all'accompagnamento ma, solo giunto in tale luogo, si era rifiutato di sottoporsi ad alcoltest.  
Senonchè, mette conto di rilevare come, trattandosi di materia penale sorretta dal principo di tassatività, affinchè possa dirsi integrata la contravvenzione contestata, è necessario che il conducente rifiuti l'accertamento così come specificamente previsto dai commi 3 4 e 5 della disposizione normativa che descrive la condotta tipica.
E non par dubbio che, con particolare riferimento alle modalità di espletamento degli accertamenti di cui all'articolo 186, comma 3, la disposizione non preveda la possibilità di accompagnamento coattivo del conducente. Nè può  dirsi che tale potere sia implicito nella disposizione in quanto, costituendo l'accompagnamento una limitazione della libertà personale, esso deve essere espressamente previsto dalla legge.
L'assunto della sentenza non appare condivisibile in quanto è la modalità di integrazione della condotta contestata a non risultare corrispondente alla fattispecie legale tipizzata, indipendentemente dalla circostanza che in prima battuta il ricorrente non avesse opposto resistenza all'accompagnamento.
fonte:altalex.com