Un vero e proprio prontuario di cosa "non fare" per evitare di incorrere nel reato di diffamazione a mezzo stampa e attraverso i social media: è questo - letto a contrario - il contenuto di una recente sentenza del Tribunale di Roma, sez. I civile, 1° agosto 2019, n. 15951, che ha riconosciuto la responsabilità del direttore e dell'editore di un noto quotidiano per aver leso, con una serie di articoli offensivi, la reputazione e l'onore di una volontaria di un'organizzazione umanitaria, autrice di un reportage fotografico nella striscia di Gaza.
La decisione è di particolare interesse pratico, perché coinvolge le dinamiche tipiche della fattispecie diffamatoria in ambito giornalistico e si sofferma - con apprezzabile approfondimento - anche sull'esistenza, sulla prova e sulla quantificazione del danno risarcibile in favore della vittima.
La vicenda è descritta ampiamente nella sentenza e riguarda un gruppo di articoli - pubblicati dal quotidiano sia nell'edizione cartacea, sia in quella online - incentrati sulla presunta riconducibilità della figura della volontaria a un sostegno ad ambienti terroristici palestinesi.
I dettagli dell'attività giornalistica costituiscono elemento fondamentale di valutazione, in quanto ritenuti componenti di un unico strumento di (falsa e denigratoria) rappresentazione:
- il titolo del più significativo di tali articoli (riportato peraltro nella prima pagina della cronaca cittadina), che testualmente recitava "Gloria ai martiri palestinesi - bufera sulla mostra di […]. Evento pagato dal Comune. Su facebook la curatrice loda i terroristi";
- il fotomontaggio, pubblicato sulla versione online del giornale, che ritraeva l'effigie dei terroristi davanti alla sede, ove si svolgeva la mostra curata dalla volontaria;
- la pubblicazione di foto con due attentatori, accompagnata dalla didascalia "Gloria ai martiri", e di ulteriori immagini dell'attivista con persone armate;
- l'occhiello dell'articolo, che riportando la frase "L'organizzatrice su facebook loda i terroristi", lasciava intendere che la volontaria fosse effettivamente vicina alle posizioni violente del terrorismo antisionista.
L'analisi del Giudice è puntuale e parte correttamente dall'accertamento - non contestato dai convenuti - della verità oggettiva, ossia della "totale estraneità della volontaria a tali fatti, essendo invece la stessa da anni impegnata sul fronte pacifista e sulle effettive finalità della mostra dalla stessa organizzata, aventi finalità tutt'altro che di sostegno al conflitto bensì dirette a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla gravità di tali eventi e a condannare la violenza e la guerra".
A fronte di tale quadro, non è valsa la difesa del direttore e dell'editore, basata essenzialmente sull'asserita oggettività della notizia (smentita dagli atti di causa) e sulla circostanza di aver dato spazio, sul giornale, alla volontaria per rappresentare la sua posizione circa gli attentati terroristici.
Il Tribunale è di altro avviso: la pubblicazione di notizie false e non verificate, aggravata dall'uso di toni suggestivi e insinuanti, non viene inquadrata in termini di esercizio del diritto di critica (men che meno del diritto di cronaca), ma valutata come distorta informazione, alimentata e modificata contravvenendo al precetto di «verità», con l'unica finalità di creare uno scoop inveritiero.
Il convincimento della violazione coinvolge la complessiva attività giornalistica:
"[…] l'impostazione dell'articolo, tra cui il titolo e il sottotitolo, e le foto utilizzate sono tali, per il loro accostamento suggestivo e per la natura delle immagini fornite, da indurre il lettore a ritenere che la volontaria sia una sostenitrice dei gruppi armati palestinesi […] e che abbia utilizzato l'evento-mostra proprio per esprimere tale adesione".
Sul punto, l'orientamento della giurisprudenza è consolidato. Anche la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che: "In tema di esercizio dell'attività giornalistica, il carattere diffamatorio di un articolo non va valutato sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni, ma con riferimento all'intero contesto della comunicazione, comprensiva di titoli e sottotitoli e di tutti gli altri elementi che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, come tali in grado di fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi, dovendosi dunque riconoscere particolare rilievo alla titolazione, in quanto specificamente idonea, in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore, ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione" (tra le tante: Cassazione civile, sez. III, 12 dicembre 2017, n. 29640). Un ulteriore dato è significativo.
La sentenza del Tribunale di Roma nega rilevanza esimente al fatto che il quotidiano avesse successivamente riportato anche le dichiarazioni di "presa di distanza" dell'attivista: il Giudice rileva, infatti, che esse avessero un risalto grafico certamente inferiore rispetto alle notizie "accusatorie" (quindi, una minor presa sui lettori) e che, in ogni caso, ingenerassero il dubbio circa l'effettiva corrispondenza a verità dell'estraneità dell'autrice agli eventi terroristici oggetto degli articoli.
In questo senso, la prova della diffamazione è individuata dal Tribunale proprio nell'effetto dirompente della dimensione social delle notizie, non soltanto con una serie di messaggi di utenti apparsi sul web, in cui la volontaria era stata oggetto di scherno e di disapprovazione, ma anche con le comprensibili reazioni di critica da parte della comunità ebraica, ampliate e diffuse dalla stampa.
È questo l'elemento centrale da tenere in considerazione in chiave di responsabilità del giornalista: la falsità (o quantomeno la colpevole mistificazione della realtà) delle notizie fornite può ingenerare convincimenti distanti dalla verità e, dunque, integrare gli estremi della diffamazione, con conseguente obbligo di risarcimento del danno nei confronti del soggetto leso.
Proprio sotto il profilo della prova del danno, il Giudice - dopo aver richiamato il noto precedente delle Sezioni Unite della Cassazione (11 novembre 2008, n. 26972), che ha riconosciuto il diritto al risarcimento, qualora il fatto illecito abbia violato i diritti della persona, oggetto di tutela costituzionale - ha ritenuto che la vicenda, nel suo complesso, anche per gli effetti pregiudizievoli che ne sono derivati (post offensivi, reazioni scomposte sui social network), avesse causato un oggettivo discredito della reputazione e dell'immagine della volontaria, il cui nome risultava ingiustamente collegato a condotte di odio e di violenza (c.d. prova del "danno-evento").
Da qui, la liquidazione equitativa del danno in € 20.000,00, calibrato tenendo conto di specifici parametri di quantificazione: innanzitutto, la gravità del fatto (nella specie, particolarmente evidente, considerato anche l'omesso controllo, da parte del direttore, nella pubblicazione di notizie del tutto difformi dalla realtà); e poi anche la qualità e la diffusione della testata giornalistica, indici di indubbia amplificazione degli effetti negativi della condotta illecita.
fonte: www.ilsole24ore.com
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
martedì 1 ottobre 2019
Diffamazione a mezzo stampa: il danno da risarcire è amplificato dalla grave falsità della notizia e dalle reazioni sui social network
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
venerdì 27 settembre 2019
Cellulare rubato e lasciato su una panchina: trovarlo e tenerlo vale una condanna per furto
Definitiva la sanzione per un uomo finito sotto processo perché beccato ad andare in giro portando con sé un telefonino oggetto di una denuncia per furto. Ha spiegato di aver trovato il cellulare abbandonato su una panchina, ma questo elemento non è sufficiente, secondo i Giudici, per rendere meno grave la sua condotta ed evitargli la condanna.
Pessima idea quella di raccogliere e portar via un telefono cellulare – poi risultato rubato – trovato su una panchina. Tale comportamento può valere, difatti, una condanna per furto (Cassazione, sentenza n. 32419/201919, sez. V Penale).
Possesso. Concordi i Giudici del Tribunale e della Corte d’Appello sulla pena nei confronti dell’uomo beccato ad andare in giro portando con sé un cellulare – oggetto di denuncia di furto – e finito per questo sotto processo: due mesi e venti giorni di reclusione e 80 euro di multa. In secondo grado, però, viene data una lettura diversa all’episodio, verificatosi nel Palermitano: i giudici, difatti, ritengono legittimo contestare il reato di furto, e non quello di ricettazione, come invece fatto in primo grado.
Inevitabile la contestazione da parte dell’uomo sotto processo, che attraverso il proprio legale prova ad alleggerire la propria posizione, sostenendo che «il semplice possesso dell’apparecchio telefonico non può integrare il reato di ricettazione o di furto, essendo stato rinvenuto in stato di abbandono su una panchina».
Proprietà. Per il difensore è evidente che la condotta tenuta dal cliente ha avuto ad oggetto «una res derelicta».
Questa visione viene censurata subito dai giudici della Cassazione, i quali osservano che «la condotta ha riguardato un bene che non poteva ritenersi abbandonato, in quanto oggetto di furto».
Per meglio inquadrare la vicenda viene poi richiamato il principio secondo cui «integra il delitto di furto semplice la condotta di colui che sottragga una cosa rubata, perché essa, ancorché abbandonata dal ladro, non costituisce res derelicta, appropriabile da chiunque, considerato che non vi è abbandono senza una volontà in tal senso dell’avente diritto, che nella specie è il proprietario».
In sostanza, «la cosa rubata, una volta abbandonata dal ladro, deve considerarsi nuovamente in possesso del proprietario», concludono i giudici della Cassazione.
Nessun dubbio, quindi, sulla condanna dell’uomo che sostiene di avere preso possesso del cellulare – risultato rubato – dopo averlo trovato abbandonato su una panchina.
fonte:www.lastampa.it
fonte:www.lastampa.it
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
martedì 24 settembre 2019
Definisce “animale” il ragazzino che ha ferito la figlia: è diffamazione
Cancellata in Cassazione la sorprendente assoluzione pronunciata dal Giudice di Pace. Per i Magistrati è evidente la valenza offensiva della frase con cui si paragona un bambino ad un animale. (Cassazione, sentenza n. 34145/19, sez. V Penale).
Oggi è evidente, soprattutto sui social media, la degradazione dei codici comunicativi. Altrettanto ovvio come sia scaduto il livello espressivo utilizzato dalla maggioranza delle persone. Ciò nonostante, determinati epiteti continuano ad essere chiaramente offensivi: ad esempio, è inaccettabile definire “animale” un ragazzino. Questa la visione tracciata dai Giudici della Cassazione, visione che rende vicina la condanna per un uomo che su WhatsApp nella chat condominiale ha indicato come “animale” un ragazzo che aveva ferito al volto la figlia.
Chat. Scenario della vicenda è un condominio nel leccese. A dare il ‘la’ al caso giudiziario è un incidente che coinvolge un ragazzino e una ragazzina: quest’ultima riporta una ferita al volto. Rabbiosa la reazione del padre che si sfoga su WhatsApp nella chat di gruppo del condominio. In quel contesto – che include anche il genitore del ragazzino – egli scrive una frase inequivocabile: «Volevo solo far sapere al proprietario dell’animale ciò che è stato procurato al volto di mia figlia. Domani, al rientro dal turno lavorativo, prenderò le dovute precauzioni».
Proprio quelle parole sono oggetto del processo a carico del genitore della ragazzina per il reato di diffamazione. A sorpresa, però, il Giudice di Pace di Lecce ritiene prive di fondamento le accuse nei confronti dell’uomo ed esclude «la portata offensiva del termine “animale”» utilizzato per indicare il ragazzino.
Offesa. La decisione del Giudice di Pace viene fortemente contestata dalla Procura di Lecce, che presenta ricorso in Cassazione, sottolineando che «il termine “animale” era stato utilizzato per indicare in maniera spregiativa il bambino». Questa osservazione è ritenuta corretta dai Giudici della Cassazione, i quali aggiungono che «la frase» incriminata «presenta un immediato contenuto offensivo, espresso dalla parola “animale” riferita a un bambino».
Lo sfogo su WhatsApp del padre della ragazzina va assolutamente censurato. Ciò perché è vero che in passato ci sono state delle «‘aperture’ verso un linguaggio più diretto e disinvolto», ma «talune espressioni presentano» comunque «un carattere insultante». E di sicuro «sono ingiuriose», spiegano i Giudici, «quelle espressioni con cui si disumanizza la vittima, assimilandola a cose o animali»: in questa vicenda, in particolare, «paragonare un bambino a un animale – inteso addirittura come oggetto, visto che il padre ne viene definito “proprietario” – è certamente locuzione» caratterizzata da «valenza offensiva».
fonte: www.lastampa.it
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
Scontro fatale: la cintura di sicurezza non allacciata riduce il risarcimento
Respinte le obiezioni mosse dai familiari della persona deceduta a seguito dell’incidente. Legittima, secondo la Cassazione, la visione tracciata in appello, laddove si è attribuito alla vittima un concorso di colpa nella misura del 30%. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21747/19, depositata il 27 agosto.
Il caso. Semaforo rosso completamente ignorato da un’automobilista che con la propria vettura occupa illegittimamente l’incrocio e centra in pieno un furgone. A riportare i danni più seri è una donna, terza trasportata a bordo del furgone: le lesioni ne provocano la morte.
Nessun dubbio sulla responsabilità dell’automobilista. Evidente, però, anche il concorso di colpa della vittima, che non aveva allacciato la cintura di sicurezza. E questo dato è ritenuto decisivo per ridurre al 70% il risarcimento in favore dei familiari della persona deceduta.
Colpa. Ricostruito nei dettagli il drammatico incidente stradale, sono ritenute lapalissiane dai Giudici le colpe dell’automobilista che «non rispettando il semaforo che portava luce rossa ha occupato l’incrocio andando ad urtare un furgone». A essere chiamato in causa è, peraltro, anche il proprietario del veicolo.
In sostanza, nessun dubbio sull’onere risarcitorio in favore dei familiari della donna che, trasportata a bordo del furgone, è morta a causa delle lesioni riportate a seguito dell’incidente. Su questo punto concordano i giudici di Tribunale e di Corte d’Appello, che, comunque, mostrano anche di essere d’accordo sul «concorso di colpa» - per un 30% – della persona deceduta.
In sostanza, si è appurato che la vittima «non aveva allacciato la cintura di sicurezza», e questo dato è ritenuto sufficiente per ‘tagliare’ il risarcimento in favore dei suoi familiari.
Tale decisione viene fortemente contestata dai parenti della donna, ma ogni obiezione si rivela inutile. Per i Giudici della Cassazione, difatti, è corretta la visione tracciata in Appello, poiché si è raggiunta la prova che «la persona trasportata a bordo del furgone non aveva allacciato la cintura di sicurezza nel momento dello scontro».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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