venerdì 12 aprile 2019

Gli sposi cambiano idea sulla location: va risarcito il titolare

Confermato il diritto del proprietario di una villa utilizzata come location per ricevimenti di nozze a ottenere il pagamento dai promessi sposi. Legittima, e non vessatoria, la clausola che nel contratto di banqueting vincolava il diritto di recesso dei clienti al versamento di un corrispettivo in denaro.
Costa cara ai promessi sposi la decisione di non effettuare più il banchetto di nozze nella villa scelta in prima battuta. Legittimo, sia chiaro, il recesso da loro esercitato, ma sacrosanto anche il loro obbligo di “risarcire” il titolare della struttura, così come previsto nel contratto di banqueting. Impossibile, spiegano i giudici, parlare di clausola vessatoria (Cassazione Civile, ordinanza n. 9937/19).
Recesso. A dar ragione al titolare della villa, posizionata in Abruzzo e utilizzata come location per matrimoni, sono sia i giudici del Tribunale che quelli della Corte d’Appello. Preso atto del recesso esercitato dai promessi sposi, è legittima la richiesta dell’imprenditore di ottenere il pagamento di una penale, come da regolare «contratto di banqueting».
Per i Giudici, in sostanza, non si può parlare di «clausola vessatoria», né si può ipotizzare che la cifra da pagare in caso di recesso, prevista nell’accordo tra sposi e ristoratore, possa essere letta come «espressione di un significativo squilibrio contrattuale», anche perché «si tratta, in ogni caso, di una condizione regolata ad esito di una trattativa individuale».
Clausola. Identica linea di pensiero adotta anche la Cassazione, respingendo il ricorso proposto dai due promessi sposi e sancendo in via definitiva il diritto del titolare della villa ad essere tenuto indenne a fronte del recesso esercitato dai clienti.
Nessun dubbio, in sostanza, sul valore della clausola messa nero su bianco nel contratto di banqueting. Essa è assolutamente legittima, poiché costituisce «una consensuale previsione (ad esito di una puntuale trattativa condotta dalle parti) di una specifica facoltà assicurata al cliente (quella di recedere dal contratto già concluso) dietro pagamento di un corrispettivo, variamente determinato in funzione dell’epoca dell’eventuale recesso», osservano i Giudici.
Impossibile, invece, parlare di «clausola penale» o di «forma di coazione unilaterale all’adempimento, eventualmente foriera di possibili squilibri nei diritti e negli obblighi delle parti».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

Rottamazione delle liti pendenti, la circolare dell'Entrate scioglie le questioni dubbie

Con la Circolare n. 6 pubblicata lo scorso 1° aprile l'Agenzia delle Entrare ha fatto luce sui principali dubbi interpretativi relativi alla definizione agevolata delle liti tributarie evidenziati dagli addetti ai lavori all'indomani della conversione del Dl n. 119/2018. Alle preziose risposte fornite fanno da contraltare, tuttavia, questioni ancora irrisolte.
Normativa di riferimento - L'articolo 6 del Dl n. 119/2018 consente la rottamazione delle controversie tributarie pendenti alla data del 24 ottobre 2018 con il pagamento, anche rateale, di un importo compreso tra valore integrale della lite ed il 5% dello stesso. In particolare, in funzione del grado e dell'esito intermedio del giudizio alla predetta data, la norma dispone la riduzione quantum da versare (tributo al netto di sanzioni e interessi) al: a) 90%, nel caso in cui il ricorso risulti iscritto a ruolo ma la Commissione tributaria provinciale non abbia emesso alcuna pronuncia; b) 40%, qualora la Commissione tributaria provinciale abbia depositato una sentenza favorevole al ricorrente; c) 15%, nel caso in cui la sentenza favorevole al contribuente sia stata depositata dalla Commissione tributaria regionale. Disciplina ad hoc è stata, poi, predisposta per la definizione delle liti relative, esclusivamente, a sanzioni non collegate al tributo, definibili dal contribuente con il pagamento del 40% del valore della lite (corrispondente all'importo delle sanzioni) ovvero, in ipotesi di soccombenza dell'Amministrazione nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale, del 15%. Il Legislatore ha completato la regolamentazione della procedura con l'introduzione, in sede di conversione, dei commi 2-bise 2-ter con i quali, da un lato, ha delineato la disciplina applicabile ai casi di soccombenza ripartita e, dall'altro, ha previsto la rottamazione dei giudizi pendenti in Cassazione alla data del 19 dicembre 2018, in caso in ipotesi di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria in entrambi i gradi di merito, con pagamento del solo 5 per cento del valore di lite.
La Circolare n. 6/2019 - Nonostante le indicazioni rese da Telefisco 2019, i dubbi rimasti irrisolti avevano spinto gli addetti ai lavori a temporeggiare prima di dare avvio alla procedura, in attesa dei chiarimenti ufficiali dell'Agenzia delle Entrate. Con la pubblicazione, lo scorso 1° aprile, della Circolare n. 6, le auspicate indicazioni operative sono arrivate, ponendo fine a tutti o quasi i dubbi interpretativi.
Pendenza della lite - Riprendendo il dettato normativo l'Agenzia delle Entrate ha confermato che si considerano pendenti alla data di entrata in vigore del decreto i giudizi instaurati con ricorso notificato entro il 24 ottobre 2018, precisando che l'avvenuto deposito dello stesso, alla predetta data, rileva esclusivamente ai fini della riduzione al 90% del quantum da versare. L'Agenzia delle Entrate, inoltre, ha inoltre espressamente ammesso alla definizione anche liti instaurate mediante ricorsi affetti da vizi di inammissibilità. Da ultimo, è stato confermato che per l'accesso alla procedura è essenziale che alla data di presentazione della relativa istanza non sia intervenuta una sentenza definitiva.
Atti oggetto delle liti definibili - Dopo aver precisato che la procedura riguarda, esclusivamente, le liti "aventi ad oggetto atti impositivi", il documento di prassi si è soffermato sui procedimenti esclusi. Ferma restando l'esclusione delle liti relative a provvedimenti di dinieghi espresso o tacito (di rimborsi, agevolazioni o relativi a precedenti definizioni), a tasse automobilistiche, a contributi previdenziali ed a sanzioni per omesso o tardivo pagamento, in relazione alle controversie aventi ad oggetto ruoli derivanti da controlli formali e avvisi di liquidazione la Circolare ha chiarito che occorre avere riguardo alla natura sostanziale dell'atto, a prescindere dal "nomen iuris". Conseguentemente, assodata l'esclusione delle liti su atti e ruoli aventi contenuto meramente liquidatorio, le stesse rientrano nella procedura qualora dal controllo formale siano derivate riduzioni o esclusioni di deduzioni o detrazioni non spettanti ovvero qualora con l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro sia stata fatta valere, per la prima volta, una pretesa fiscale maggiore di quella applicata in sede di registrazione. Analogamente, con riferimento alle cartelle di pagamento, se da un lato devono escludersi dal perimetro della definizione le liti relative a cartelle precedute da avvisi di accertamento regolarmente notificati, dall'altro sono certamente definibili sia quelle concernenti cartelle non precedute da atti impositivi presupposti, sia quelle nelle quali sia stata rilevata l'illegittimità della notifica del prodromico atto impositivo. Escluse, inoltre, le liti relative a controversie concernenti, anche solo in parte, risorse proprie tradizionali dell'Unione europea, IVA riscossa all'importazione e aiuti di Stato.
Soccombenza reciproca - La Circolare ha, altresì, reso chiarimenti sulla disciplina applicabile in caso di soccombenza reciproca. Considerato che il comma 2-bis dell'articolo 6 si limita a prevedere il pagamento ridotto sulla parte della lite favorevole al contribuente ed il pagamento integrale sul residuo, era sorto più di un dubbio su come comportarsi qualora, alla data 24 ottobre 2018, alcune statuizioni della Commissione tributaria fossero già passate in giudicato. Il caso è quello in cui, alla data del 24 ottobre, il contribuente abbia proposto appello ma risultino spirati i termini per l'interposizione di appello incidentale da parte dell'Ufficio avverso la parte della sentenza favorevole al contribuente. Sul punto la Circolare ha confermato «ai fini della determinazione dell'effettivo valore della controversia, vanno esclusi gli importi di cui all'atto impugnato che eventualmente non formano oggetto della materia del contendere, come avviene, in caso di contestazione parziale dell'atto impugnato, di formazione di un giudicato interno, di conciliazione o mediazione perfezionate che non abbiano definito per intero la lite ovvero in caso di parziale annullamento dell'atto a seguito di esercizio del potere di autotutela».
Questioni irrisolte - Secondo quanto chiarito dalla circolare restano esclusi dalla definizione i soli rapporti definiti da sentenza definitiva alla data del 24 ottobre 2018 in quanto, in relazione a quelli pendenti alla medesima data, per evitare il deposito di una sentenza di cassazione senza rinvio prima della presentazione della domanda di definizione, il contribuente potrebbe chiedere la sospensione del giudizio alla Corte di Cassazione, ai sensi del comma 10 dell'articolo 6. Sul punto, non si può fare a meno di evidenziare che tale ultima possibilità resta preclusa in tutti i casi in cui la sentenza senza rinvio sia stata depositata a fronte di udienze tenutesi precedentemente al 24 di ottobre. Si pensi, per esempio, al deposito di una sentenza di cassazione senza rinvio intervenuto il 10 dicembre a fronte di una discussione del 1° ottobre. In tale scenario, la norma presta il fianco a potenziali profili di illegittimità costituzionale – per contrasto con gli articoli 3 e 111 della Costituzione - considerando che il contribuente interessato, da un lato, non avrebbe potuto chiedere la sospensione del processo e, dall'altro, in mancanza del Modello di definizione (approvato solo il 18 febbraio), pur avendone diritto, non avrebbe potuto dare avvio alla procedura in questione.
Non lineare, inoltre, appare l'assunto con cui l'Agenzia delle Entrate, dopo avere espressamente ammesso alla definizione anche liti instaurate mediante ricorsi affetti da vizi di inammissibilità in quanto proposti oltre i termini prescritti dalla legge, ha richiamato, in nota, un orientamento della Corte di Cassazione con cui la stessa era stata esclusa in ipotesi di evidente "abuso del processo" (sentenza 22 gennaio 2014, n. 1271).

giovedì 11 aprile 2019

Cassazione: in caso di stupro l’aspetto della vittima è irrilevante. Assoluzione annullata

«L’aspetto fisico di una donna che si dichiara vittima di stupro è del tutto «irrilevante» e si tratta di un «elemento non decisivo» per valutare la credibilità sua e dei suoi aggressori. Lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni depositate oggi dell’annullamento con rinvio delle assoluzioni dei due giovani sudamericani accusati di aver violentato una ragazza peruviana a Senigallia quattro anni fa.
Ad assolverli era stata la Corte di Appello di Ancona nel novembre del 2017 con un verdetto che ha fatto scalpore e in cui si faceva riferimento anche alla «mascolinita’» della ragazza per dare credito alla versione assolutoria dei due imputati e, al contrario, minare la credibilità della vittima.
In particolare, la Corte d’appello di Ancona (composta in quel caso da tre donne), aveva stabilito che «non è possibile escludere che sia stata proprio» la giovane - definita in un passaggio la «scaltra peruviana» - «a organizzare la nottata `goliardica´, trovando una scusa con la madre, bevendo al pari degli altri, per poi iniziare a provocare» uno dei due imputati «(al quale la ragazza neppure piaceva, tanto da averne registrato il numero di cellulare sul proprio telefonino con il nominativo `Vikingo´ ... con allusione ad una personalità tutt’altro che femminile, quanto piuttosto mascolina, che la fotografia presente nel fascicolo processuale appare confermare)».
Secondo la Cassazione, però, la ricostruzione della vicenda fatta dai giudici d’appello «si basa fondamentalmente sulla incondizionata accettazione del narrato degli imputati», i quali avevano sostenuto la consensualita’ del rapporto. Una versione, prosegue la Suprema Corte, «che viene ritenuta riscontrata sul piano obiettivo da elementi non decisivi» e «irrilevanti in quanto eccentrici rispetto al dato di comune esperienza rispetto alla tipologia dei reati in questione, come l’aspetto della vittima». Secondo gli ermellini, inoltre, i giudici di merito non hanno svolto alcun «serio raffronto critico» con il verdetto di condanna emesso in primo grado: senza il necessario «supporto probatorio» le dichiarazioni dei due imputati sul consenso al rapporto sessuale sono state prese per buone a fronte della brutalità del rapporto in seguito al quale la ragazza si è dovuta sottoporre a intervento chirurgico e trasfusione.
La denuncia per lo stupro risale al marzo del 2015 quando la ventiduenne peruviana si presenta in ospedale con la madre dicendo di avere subito una violenza sessuale in un parco ad Ancona da parte di un coetaneo, mentre un amico di lui faceva da palo. Per loro, il 6 luglio 2016 il tribunale decreta una condanna a 5 e 3 anni, con l’accusa di aver violentato la giovane dopo averle somministrato un mix di alcol e droga. In appello la situazione si ribalta: il 23 novembre 2017 i due imputati vengono assolti e la ricostruzione della ragazza viene ritenuta non credibile. Lo scorso 5 marzo, poi, la Cassazione annulla la sentenza, ritenendo fondati i ricorsi della procura generale e della vittima, disponendo un nuovo processo d’appello a Perugia.

fonte: www.lastampa.it

Svolta sull’utero in affitto “La madre adottiva va sempre riconosciuta”

Utero in affitto, da Strasburgo un’importante apertura. Non è una sentenza vincolante per gli Stati membri, solo un parere su un caso specifico, ma il concetto espresso dai giudici della Corte europea dei Diritti umani è chiaro ed è stato preso all’unanimità dai 17 componenti del Tribunale europeo. Nell’interesse del minore, scrivono i giudici nel loro parere chiesto dalla Cassazione francese, gli Stati devono riconoscere legalmente il legame genitore-figlio con la madre intenzionale, cioè quella non biologica, indicata come «madre legale» secondo la legislazione di alcuni Paesi. Non farlo, potrebbe avere un impatto negativo sul diritto del minore. Se la legislazione del Paese europeo non consentisse il riconoscimento diretto, la corte di Strasburgo suggerisce altre vie come l’adozione.
All’origine del pronunciamento dei giudici di Strasburgo un caso che sta ancora impegnando la magistratura francese. Si tratta di una coppia di coniugi che ha chiesto di essere registrata come genitori di due bambini nati con la gestazione surrogata portata avanti da un’altra donna in California. Lo Stato francese fino ad ora ha regolarizzato solo il padre, in quanto genitore biologico. Ma non sua moglie, madre committente di fatto, ma senza alcun legame biologico coi bambini. Di fronte alla mancata registrazione i coniugi si erano rivolti alla magistratura. Fino alla Corte di Cassazione che ha investito i giudici di Strasburgo che si sono avvalsi per la prima volta dell’istituto dell’opinione non vincolante.
Malgrado non ci siano ricadute di legge il dibattito è aperto in Italia. Soprattutto a pochi giorni dal Congresso mondiale delle famiglie di Verona. Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, è tranchant: «Decisione abominevole. Per noi rimane reato universale». Stesse parole dagli organizzatori del Congresso di Verona: «Ci batteremo per impedire l’assimilazione giuridica di questo provvedimento anche se non è vincolante. È un invito a sfruttare all’estero l’utero di povere donne». Soddisfatto invece l’avvocato trentino Alexander Schuster, uno dei massimi esperti in diritti civili: «Il pronunciamento è positivo. Giusto equilibrio dalla Corte».

fonte: www.lastampa.it