venerdì 12 aprile 2019

Rottamazione delle liti pendenti, la circolare dell'Entrate scioglie le questioni dubbie

Con la Circolare n. 6 pubblicata lo scorso 1° aprile l'Agenzia delle Entrare ha fatto luce sui principali dubbi interpretativi relativi alla definizione agevolata delle liti tributarie evidenziati dagli addetti ai lavori all'indomani della conversione del Dl n. 119/2018. Alle preziose risposte fornite fanno da contraltare, tuttavia, questioni ancora irrisolte.
Normativa di riferimento - L'articolo 6 del Dl n. 119/2018 consente la rottamazione delle controversie tributarie pendenti alla data del 24 ottobre 2018 con il pagamento, anche rateale, di un importo compreso tra valore integrale della lite ed il 5% dello stesso. In particolare, in funzione del grado e dell'esito intermedio del giudizio alla predetta data, la norma dispone la riduzione quantum da versare (tributo al netto di sanzioni e interessi) al: a) 90%, nel caso in cui il ricorso risulti iscritto a ruolo ma la Commissione tributaria provinciale non abbia emesso alcuna pronuncia; b) 40%, qualora la Commissione tributaria provinciale abbia depositato una sentenza favorevole al ricorrente; c) 15%, nel caso in cui la sentenza favorevole al contribuente sia stata depositata dalla Commissione tributaria regionale. Disciplina ad hoc è stata, poi, predisposta per la definizione delle liti relative, esclusivamente, a sanzioni non collegate al tributo, definibili dal contribuente con il pagamento del 40% del valore della lite (corrispondente all'importo delle sanzioni) ovvero, in ipotesi di soccombenza dell'Amministrazione nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale, del 15%. Il Legislatore ha completato la regolamentazione della procedura con l'introduzione, in sede di conversione, dei commi 2-bise 2-ter con i quali, da un lato, ha delineato la disciplina applicabile ai casi di soccombenza ripartita e, dall'altro, ha previsto la rottamazione dei giudizi pendenti in Cassazione alla data del 19 dicembre 2018, in caso in ipotesi di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria in entrambi i gradi di merito, con pagamento del solo 5 per cento del valore di lite.
La Circolare n. 6/2019 - Nonostante le indicazioni rese da Telefisco 2019, i dubbi rimasti irrisolti avevano spinto gli addetti ai lavori a temporeggiare prima di dare avvio alla procedura, in attesa dei chiarimenti ufficiali dell'Agenzia delle Entrate. Con la pubblicazione, lo scorso 1° aprile, della Circolare n. 6, le auspicate indicazioni operative sono arrivate, ponendo fine a tutti o quasi i dubbi interpretativi.
Pendenza della lite - Riprendendo il dettato normativo l'Agenzia delle Entrate ha confermato che si considerano pendenti alla data di entrata in vigore del decreto i giudizi instaurati con ricorso notificato entro il 24 ottobre 2018, precisando che l'avvenuto deposito dello stesso, alla predetta data, rileva esclusivamente ai fini della riduzione al 90% del quantum da versare. L'Agenzia delle Entrate, inoltre, ha inoltre espressamente ammesso alla definizione anche liti instaurate mediante ricorsi affetti da vizi di inammissibilità. Da ultimo, è stato confermato che per l'accesso alla procedura è essenziale che alla data di presentazione della relativa istanza non sia intervenuta una sentenza definitiva.
Atti oggetto delle liti definibili - Dopo aver precisato che la procedura riguarda, esclusivamente, le liti "aventi ad oggetto atti impositivi", il documento di prassi si è soffermato sui procedimenti esclusi. Ferma restando l'esclusione delle liti relative a provvedimenti di dinieghi espresso o tacito (di rimborsi, agevolazioni o relativi a precedenti definizioni), a tasse automobilistiche, a contributi previdenziali ed a sanzioni per omesso o tardivo pagamento, in relazione alle controversie aventi ad oggetto ruoli derivanti da controlli formali e avvisi di liquidazione la Circolare ha chiarito che occorre avere riguardo alla natura sostanziale dell'atto, a prescindere dal "nomen iuris". Conseguentemente, assodata l'esclusione delle liti su atti e ruoli aventi contenuto meramente liquidatorio, le stesse rientrano nella procedura qualora dal controllo formale siano derivate riduzioni o esclusioni di deduzioni o detrazioni non spettanti ovvero qualora con l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro sia stata fatta valere, per la prima volta, una pretesa fiscale maggiore di quella applicata in sede di registrazione. Analogamente, con riferimento alle cartelle di pagamento, se da un lato devono escludersi dal perimetro della definizione le liti relative a cartelle precedute da avvisi di accertamento regolarmente notificati, dall'altro sono certamente definibili sia quelle concernenti cartelle non precedute da atti impositivi presupposti, sia quelle nelle quali sia stata rilevata l'illegittimità della notifica del prodromico atto impositivo. Escluse, inoltre, le liti relative a controversie concernenti, anche solo in parte, risorse proprie tradizionali dell'Unione europea, IVA riscossa all'importazione e aiuti di Stato.
Soccombenza reciproca - La Circolare ha, altresì, reso chiarimenti sulla disciplina applicabile in caso di soccombenza reciproca. Considerato che il comma 2-bis dell'articolo 6 si limita a prevedere il pagamento ridotto sulla parte della lite favorevole al contribuente ed il pagamento integrale sul residuo, era sorto più di un dubbio su come comportarsi qualora, alla data 24 ottobre 2018, alcune statuizioni della Commissione tributaria fossero già passate in giudicato. Il caso è quello in cui, alla data del 24 ottobre, il contribuente abbia proposto appello ma risultino spirati i termini per l'interposizione di appello incidentale da parte dell'Ufficio avverso la parte della sentenza favorevole al contribuente. Sul punto la Circolare ha confermato «ai fini della determinazione dell'effettivo valore della controversia, vanno esclusi gli importi di cui all'atto impugnato che eventualmente non formano oggetto della materia del contendere, come avviene, in caso di contestazione parziale dell'atto impugnato, di formazione di un giudicato interno, di conciliazione o mediazione perfezionate che non abbiano definito per intero la lite ovvero in caso di parziale annullamento dell'atto a seguito di esercizio del potere di autotutela».
Questioni irrisolte - Secondo quanto chiarito dalla circolare restano esclusi dalla definizione i soli rapporti definiti da sentenza definitiva alla data del 24 ottobre 2018 in quanto, in relazione a quelli pendenti alla medesima data, per evitare il deposito di una sentenza di cassazione senza rinvio prima della presentazione della domanda di definizione, il contribuente potrebbe chiedere la sospensione del giudizio alla Corte di Cassazione, ai sensi del comma 10 dell'articolo 6. Sul punto, non si può fare a meno di evidenziare che tale ultima possibilità resta preclusa in tutti i casi in cui la sentenza senza rinvio sia stata depositata a fronte di udienze tenutesi precedentemente al 24 di ottobre. Si pensi, per esempio, al deposito di una sentenza di cassazione senza rinvio intervenuto il 10 dicembre a fronte di una discussione del 1° ottobre. In tale scenario, la norma presta il fianco a potenziali profili di illegittimità costituzionale – per contrasto con gli articoli 3 e 111 della Costituzione - considerando che il contribuente interessato, da un lato, non avrebbe potuto chiedere la sospensione del processo e, dall'altro, in mancanza del Modello di definizione (approvato solo il 18 febbraio), pur avendone diritto, non avrebbe potuto dare avvio alla procedura in questione.
Non lineare, inoltre, appare l'assunto con cui l'Agenzia delle Entrate, dopo avere espressamente ammesso alla definizione anche liti instaurate mediante ricorsi affetti da vizi di inammissibilità in quanto proposti oltre i termini prescritti dalla legge, ha richiamato, in nota, un orientamento della Corte di Cassazione con cui la stessa era stata esclusa in ipotesi di evidente "abuso del processo" (sentenza 22 gennaio 2014, n. 1271).

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