sabato 6 aprile 2019

Sciopero dei penalisti dall'8 al 10 maggio contro le riforme populiste

Eliminazione dell’abbreviato per i reati da ergastolo, disciplina della legittima difesa connotata da finalità esclusivamente propagandistiche, drammaticità della violenza di genere senza nessuna altra risposta che l’inasprimento ossessivo delle pene fino alla idea barbarica della castrazione chimica, “spazzacorrotti” e irresponsabile mancata previsione di una normativa intertemporale per la sospensione della esecuzione delle pene comprese entro i quattro anni per i reati commessi prima dell’entrata in vigore della nuova legge, “decreto sicurezza” quale strumento di acutizzazione di contraddizioni sociali, condizione del carcere che ha raggiunto nuovamente allarmanti livelli di drammaticità, sostanziale abolizione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado quale vulnus intollerabile nel nostro sistema penale. L’UCPI, considerato che non sia più procrastinabile la esigenza di dare nel paese un forte segnale di allarme per questa sconsiderata, ossessiva gara alla promulgazione di norme sempre più eclatantemente connotate da una idea iperbolica e simbolica del più cupo e cinico populismo giustizialista, delibera l’astensione delle udienze per i giorni 8, 9 e 10 maggio. Convoca per il giorno 8 maggio una conferenza stampa in Roma per illustrare le ragioni dell'iniziativa e le specifiche critiche alle leggi esaminate. Invita le camere penali territoriali ad organizzare nella giornata del 9 maggio iniziative locali di approfondimento delle ragioni dell'astensione. Sollecita la partecipazione di tutti gli avvocati, magistrati, cittadini e studiosi alle giornate di presentazione del Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo, del 10 e 11 maggio in Milano.

fonte: www.camerepenali.it

giovedì 4 aprile 2019

Cassazione: è lecito fermarsi in corsia d’emergenza per i bisogni fisiologici

Nel 2013 sul Grande Raccordo Anulare di Roma avviene un incidente un po' particolare. Un taxi si ferma sulla corsia di emergenza, il guidatore scende, espleta un bisogno fisiologico e poi torna alla macchina per risalire. Proprio in questo momento sopraggiunge una motocicletta che lo urta. Il motociclista viene sbalzato via e perde la vita a causa dell'impatto. A questo punto inizia un iter giudiziario, con l'automobilista indagato per omicidio colposo. Nel 2017 la corte d’appello di Roma conferma la decisione del Giudice per l’udienza preliminare, assolvendo il guidatore dell'auto perché il fatto non costituisce reato. I parenti della vittima, però, presentano ricorso in Cassazione, perché secondo loro nella sentenza non è stato valutato un fatto rilevante, cioè che il tassista aveva fatto una telefonata prima di occuparsi dei propri bisogni.
Inoltre, questi non aveva acceso le luci di emergenza, né indossato il giubbotto catarifrangente. Infine secondo i portatori del ricorso, l'esigenza urinaria non poteva essere qualificata come un malessere, visto che l'automobilista non soffriva di incontinenza cronica ma solo di problemi prostatici. In altre parole, per i parenti del motociclista deceduto, il conducente dell'auto aveva scambiato la corsia di emergenza per una qualunque area di sosta, senza preoccuparsi di segnalare bene la propria posizione e senza avere una particolare urgenza, visto che si era preso anche il tempo per telefonare. Tutte motivazioni che la Cassazione non ha ritenuto valide, scagionando del tutto l'autista del taxi con la sentenza 13124/2019 pubblicata pochi giorni fa.
I giudici hanno ritenuto che le condizioni meteo - ore 9 di mattina e pieno sole - e della strada completamente rettilinea, portassero a una ottima visibilità, dove non servivano né il giubbetto né l'accensione delle quattro frecce. La telefonata, invece, non ha alcuna influenza sul malessere che comunque viene giudicato come un'emergenza. In conclusione, per la Cassazione, l'incidente si è verificato solo ed esclusivamente per la distrazione del motociclista. A questo proposito vale la pena ricordare che la corsia di emergenza può essere usata solo per il tempo strettamente necessario a superare il problema e comunque per non più di tre ore. Dopo questo lasso di tempo c'è la multa di 431 euro e la rimozione del veicolo.

fonte: www.lastampa.it

Licenziamento è valido se gravidanza inizia durante preavviso

Il licenziamento per recesso del datore di lavoro è legittimo nei confronti della donna che inizi il proprio stato di gravidanza durante il periodo di preavviso. Ma si sospende la decorrenza del preavviso, come nei casi di malattia o infortunio. Cioè il licenziamento è inefficace, ma non nullo. Infatti, la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 9268 depositata ieri ha confermato la decisione di merito che, in riforma di quella di primo grado, ha respinto la domanda della lavoratrice mirata all'annullamento del licenziamento e al pieno reintegro nel posto di lavoro. La lavoratrice ha infatti insistito in giudizio per la nullità del recesso datoriale a fronte del suo stato di gravidanza. E lo ha fatto puntando sull'applicazione della presunzione legale secondo cui l'inizio della gravidanza è fissato in 300 giorni precedenti la data presunta del parto. Ma superata dalle prove processuali tale presunzione (prevista dall'articolo 4 del Dpr 1026/1975) e acclarato che la donna fosse rimasta incinta durante il preavviso non restava altro che far valere la norma del Codice civile, che sospende la decorrenza del periodo di preavviso in caso di gravidanza, al pari della malattia o dell'infortunio del dipendente.

La causa
La lavoratrice appuntandosi sull'obiettivo di far ricadere la propria condizione di donna incinta in un'epoca precedente al ricevimento della lettera di recesso (momento in cui si perfeziona il licenziamento intimato per motivo oggettivo) mirava di fatto all'applicazione del divieto di licenziamento, che opera dall'inizio della gravidanza al decorso del periodo d'interdizione dal lavoro e fino al compimento del primo anno di età del bambino. Il divieto è previsto dall'articolo 54 del testo unico della maternità e paternità (Dlgs 151/2001) e la sua violazione determina la nullità del recesso datoriale. Ma proprio a causa di tale linea difensiva la ricorrente ha mancato di invocare la giusta tutela per il suo caso, cioè l'operatività dell'articolo 2110 del Codice civile che, invece, sospende la decorrenza del preavviso per tutto il periodo di legittima astensione dal lavoro per gravidanza, puerperio e maternità, determinando come conseguenza un diverso e successivo avverarsi dell'effetto risolutivo del rapporto d i lavoro. Il divieto del testo unico opera, al contrario, "cancellando" gli effetti del licenziamento con preavviso tenendo conto del momento in cui viene intimato e si è perfezionato. Rileva perciò come causa di nullità la gravidanza sussistente al momento del licenziamento anche se non comunicata o se il datore ne sia comunque inconsapevole. La Cassazione affermando l'assoluta unicità della vicenda, giunta fino al giudizio di legittimità, ha compensato le spese tra le parti.

Congedi di paternità: il papà avrà diritto ad almeno 10 giorni di congedo retribuito

Congedo di paternità più lungo per i cittadini europei. Il padre o il secondo genitore equivalente, se riconosciuto dalla legislazione nazionale, avrà diritto ad almeno 10 giorni lavorativi di congedo di paternità retribuito nei giorni vicini alla nascita o al parto del feto morto. Questo congedo dovrà essere pagato ad un livello non inferiore all'indennità di malattia. È la principale novità introdotta dalla direttiva sulle nuove misure per facilitare la conciliazione tra lavoro e vita di famiglia, approvata oggi, con 490 voti a favore, 82 contrari e 48 astensioni, dal Parlamento europeo, che regolamenta anche congedi parentali e di assistenza. Attualmente in Italia la durata del congedo obbligatorio per il padre è di 5 giorni, più un giorno facoltativo previo accordo con la madre e in sua sostituzione. Gli eurodeputati hanno aggiunto due mesi di congedo parentale non trasferibile e retribuito. Questo congedo sarà un diritto individuale, in modo da creare le condizioni adeguate per una distribuzione più equilibrata delle responsabilità. Gli Stati membri, che hanno tre anni di tempo per recepire la direttiva nei propri ordinamenti, si legge in una nota, "fisseranno un livello adeguato di retribuzione, o indennità, per il periodo minimo non trasferibile di congedo parentale, tenendo conto del fatto che questo spesso comporta una perdita di reddito per la famiglia e che invece anche il familiare più retribuito (spesso un uomo) dovrebbe potersi avvalere di tale diritto. Gli Stati membri devono offrire 5 giorni all'anno di congedo per i lavoratori che prestano assistenza personale a un parente o a una persona che vive nella stessa famiglia a causa di un grave motivo medico o infermità connesse all'età. I genitori e i prestatori di assistenza che lavorano potranno richiedere modalità di lavoro adattabili, ove possibile, ricorrendo al lavoro a distanza o a orari flessibili per poter svolgere le loro mansioni. Nell'esaminare tali richieste, i datori di lavoro potranno tener conto non solo delle proprie risorse, ma anche delle esigenze specifiche di un genitore di figli con disabilità, o una malattia di lunga durata, e dei genitori soli".

fonte: www.italiaoggi.it