Il licenziamento per recesso del datore di lavoro è legittimo nei confronti della donna che inizi il proprio stato di gravidanza durante il periodo di preavviso. Ma si sospende la decorrenza del preavviso, come nei casi di malattia o infortunio. Cioè il licenziamento è inefficace, ma non nullo. Infatti, la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 9268 depositata ieri ha confermato la decisione di merito che, in riforma di quella di primo grado, ha respinto la domanda della lavoratrice mirata all'annullamento del licenziamento e al pieno reintegro nel posto di lavoro. La lavoratrice ha infatti insistito in giudizio per la nullità del recesso datoriale a fronte del suo stato di gravidanza. E lo ha fatto puntando sull'applicazione della presunzione legale secondo cui l'inizio della gravidanza è fissato in 300 giorni precedenti la data presunta del parto. Ma superata dalle prove processuali tale presunzione (prevista dall'articolo 4 del Dpr 1026/1975) e acclarato che la donna fosse rimasta incinta durante il preavviso non restava altro che far valere la norma del Codice civile, che sospende la decorrenza del periodo di preavviso in caso di gravidanza, al pari della malattia o dell'infortunio del dipendente.
La causa
La lavoratrice appuntandosi sull'obiettivo di far ricadere la propria condizione di donna incinta in un'epoca precedente al ricevimento della lettera di recesso (momento in cui si perfeziona il licenziamento intimato per motivo oggettivo) mirava di fatto all'applicazione del divieto di licenziamento, che opera dall'inizio della gravidanza al decorso del periodo d'interdizione dal lavoro e fino al compimento del primo anno di età del bambino. Il divieto è previsto dall'articolo 54 del testo unico della maternità e paternità (Dlgs 151/2001) e la sua violazione determina la nullità del recesso datoriale. Ma proprio a causa di tale linea difensiva la ricorrente ha mancato di invocare la giusta tutela per il suo caso, cioè l'operatività dell'articolo 2110 del Codice civile che, invece, sospende la decorrenza del preavviso per tutto il periodo di legittima astensione dal lavoro per gravidanza, puerperio e maternità, determinando come conseguenza un diverso e successivo avverarsi dell'effetto risolutivo del rapporto d i lavoro. Il divieto del testo unico opera, al contrario, "cancellando" gli effetti del licenziamento con preavviso tenendo conto del momento in cui viene intimato e si è perfezionato. Rileva perciò come causa di nullità la gravidanza sussistente al momento del licenziamento anche se non comunicata o se il datore ne sia comunque inconsapevole. La Cassazione affermando l'assoluta unicità della vicenda, giunta fino al giudizio di legittimità, ha compensato le spese tra le parti.
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giovedì 4 aprile 2019
Licenziamento è valido se gravidanza inizia durante preavviso
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