Con 201 voti a favore, 38 contrari e 6 astensioni l'Aula del Senato ha approvato definitivamente il ddl sulla legittima difesa che è diventato così legge. A favore del provvedimento hanno votato i gruppi di Lega, M5s, Fi e Fdi. Contro il Pd. "Oggi 28 marzo 2019 è un bellissimo giorno, non per un partito, non per la Lega, non per Salvini, ma per gli italiani. Dopo anni di chiacchiere e polemiche il Parlamento ha sancito il sacrosanto diritto dei cittadini alla legittima difesa", ha commentato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Il ddl sulla legitima difesa è stato approvato a stragrande maggioranza tranne che dal Pd. Ma il Partito democratico voterebbe contro qualsiasi cosa pur di dire no a Salvini, alla Lega, al Governo. Onore al merito alla squadra che ci ha lavorato da anni, grazie agli amici del M5s, grazie anche a Forza Italia e a Fratelli d'Italia che hanno sostenuto questa battaglia di civiltà", ha aggiunto Salvini.
La legge modifica alcuni articoli del codice penale, del codice civile e del codice di procedura penale. L'articolo 1 della legge modifica l'articolo 52 del codice penale sulla "difesa legittima", precisando che nei casi di legittima difesa domiciliare si considera "sempre" sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l'offesa. Il disegno di legge poi aggiunge un ulteriore comma all'articolo 52, per il quale si considera "sempre in stato di legittima difesa" chi, all'interno del domicilio e nei luoghi ad esso equiparati, respinge l'intrusione da parte di una o più persone "posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica". Al domicilio è equiparato ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Si esclude, poi, con una modifica al codice penale in materia di "eccesso colposo" nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, "trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità", ossia quando colui che commette il fatto agisce profittando "di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa". All'articolo 3 si stabilisce che nei casi di condanna per furto in appartamento la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa. L'articolo 4, interviene sul reato di violazione di domicilio, inasprendo le pene. E' infatti elevata da sei mesi a un anno nel minimo e da tre a quattro anni nel massimo la pena detentiva per il reato di violazione di domicilio. Analogo inasprimento è previsto con riguardo all'ipotesi aggravata che ricorre quando la violazione di domicilio è commessa con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato. Il disegno di legge interviene sia sul minimo che sul massimo edittale, sanzionando tale ipotesi con la pena detentiva che aumenta sia il minimo che il massimo passando da uno a cinque anni a "da due fino a sei anni". Il disegno di legge interviene anche sulle pene per il furto in abitazione e lo scippo, elevando la pena detentiva (nel minimo dagli attuali tre anni a quattro anni e nel massimo dagli attuali sei anni a sette anni).
L'articolo 5 inoltre inasprisce anche il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate con un minimo edittale di cinque anni di reclusione (attualmente quattro anni), mentre il massimo resta quello attualmente previsto, pari a dieci anni, e la multa è rideterminata in un importo da un minimo di 1.000 euro (attualmente 927 euro) a un massimo di 2.500 euro (attualmente 2000 euro). L'articolo 6 del disegno di legge, infine, interviene sul reato di rapina. La disposizione modifica le sanzioni: la pena della reclusione è elevata da 4 a 5 anni nel minimo, mentre resta fermo il massimo fissato a 10 anni. Per le ipotesi aggravate e pluriaggravate il disegno di legge prevede un analogo inasprimento sanzionatorio. In particolare per la rapina aggravata la pena della reclusione è elevata nel minimo da 5 a 6 anni (il massimo resta fissato a 20 anni) e la pena pecuniaria è rideterminata in "da 2.000-4.000 euro" (a legislazione vigente da 1.290 a 3.098 euro). Per le ipotesi pluriaggravate la pena della reclusione è elevata nel minimo da 6 a 7 anni (il massimo resta fissato a 20 anni) e la pena pecuniaria è rideterminata in "da 2.500-4.000 euro" (a legislazione vigente da 1.538 a 3.098 euro). L'articolo 7 prevede che nei casi della legittima difesa domiciliare è esclusa in ogni caso la responsabilità di chi ha compiuto il fatto. La modifica vuole fare in modo che l'autore del fatto, se assolto in sede penale, non debba essere, in nessun caso, obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto. Nei casi di eccesso colposo, inoltre, al danneggiato è riconosciuto il diritto ad una indennità. Tale indennità dovrà essere calcolata dal giudice con equo apprezzamento tenendo conto "della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato". L'articolo 8 del disegno di legge introduce delle novità al testo unico sulle spese di giustizia estendendo le norme sul gratuito patrocinio (criteri e modalità di liquidazione dei compensi e delle spese per la difesa) a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l'archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo. E' comunque fatto salvo il diritto dello Stato di ripetere le spese anticipate, qualora a seguito di riapertura delle indagini o revoca del proscioglimento, la persona sia poi condannata in via definitiva. All'articolo 9 della legge si interviene sul codice di procedura penale affinchè "nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose".
fonte: www.italiaoggi.it
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
giovedì 28 marzo 2019
Legittima difesa, il Senato approva: è legge
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
La responsabilità medica è legata anche all'attività di prevenzione della malattia
La responsabilità medica si giudica anche in base a criteri probabilistici in base ai quali si sarebbe potuto evitare l'vento con una diagnosi preventiva.
Il nesso causale. I Supremi giudici con la sentenza n. 8461/18 hanno precisato che si configura il nesso causale tra il comportamento omissivo del medico e il pregiudizio subito dal paziente qualora attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi. Nel caso concreto a una donna non era stato diagnosticato tempestivamente un tumore, che poi ineviabilmente e, in tempi assai rapidi, l'aveva portata al decesso. E a tal proposito nella sentenza si legge che laddove il danno dedotto sia costituito anche dall'evento morte sopraggiunto in corso di causa e oggetto della domanda in quanto riconducibile al medesimo illecito, il giudice di merito, dopo aver provveduto alla esatta individuazione del petitum, dovrà applicare «la regola della preponderanza dell'evidenza» o del «più probabile che non» al nesso di causalità fra la condotta del medico e tutte le conseguenze dannose che da essa sono scaturite.
Conclusioni. I Supremi giudici hanno precisato, peraltro, che «anticipare il decesso di una persona già destinata a morire perché afflitta da una patologia, costituisce pur sempre una condotta legata da nesso di causalità rispetto all'evento morte e obbliga chi l'ha tenuta al risarcimento del danno».
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
martedì 26 marzo 2019
Non vede il dislivello e cade dal marciapiede, la colpa è del pedone
Se il possibile danno può essere previsto ed evitato mediante l’adozione di cautele attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, deve considerarsi incidente il comportamento imprudente del danneggiato nella realizzazione del danno.
Il caso. Il Comune di Monza viene condannato dal Tribunale di Milano a risarcire il danno derivante dalle lesioni riportate da un pedone caduto a causa di una buca sul marciapiede. La Corte d’Appello, riformando la pronuncia di primo grado rigetta la domanda risarcitoria, ritenendo interrotto il rapporto di causalità tra la cosa e le conseguenze lesive a causa della condotta negligente del pedone che non aveva prestato la consueta attenzione richiesta, che gli avrebbe impedito di cadere evitando il pericolo, ossia il dislivello presente sul marciapiede, poiché ampiamente visibile e prevedibile dalla danneggiata, consapevole dei dissesti del marciapiede. Il pedone ricorre per la Cassazione della sentenza, affidando il ricorso a due motivi.
Motivo di ricorso. In particolare, con il secondo motivo di ricorso, si ritiene che il comportamento disattento dell’utente non sarebbe idoneo ad esonerare l’ente pubblico proprietario della strada dalla responsabilità per custodia, tanto più che la luce artificiale era carente ed impediva di vedere chiaramente il pericolo.
Condotta del danneggiato. La Suprema Corte ritiene tale motivo inammissibile e ricorda che, in tema di responsabilità civile da cose in custodia, la condotta del danneggiato che interagisce con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, e richiede una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela.
Condotta evitabile. Dunque, se la situazione di possibile danno può essere prevista e superata mediante l’adozione di quelle cautele prevedibili in rapporto alle circostanze, deve considerarsi incidente il comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale del danno, fino a «rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro».
Modesti dislivelli. La Corte dichiara che dalla documentazione fotografica prodotta era evidente una pavimentazione caratterizzata da modesti dislivelli nella superficie, ampiamente visibili e non tali da costituire ostacoli al percorso pedonale. Dal momento che tali pericoli erano facilmente evitabili prestando un’ordinaria attenzione, la Corte ritiene attribuibile la caduta al comportamento distratto del pedone.
Fonte: www.ridare.it
Il caso. Il Comune di Monza viene condannato dal Tribunale di Milano a risarcire il danno derivante dalle lesioni riportate da un pedone caduto a causa di una buca sul marciapiede. La Corte d’Appello, riformando la pronuncia di primo grado rigetta la domanda risarcitoria, ritenendo interrotto il rapporto di causalità tra la cosa e le conseguenze lesive a causa della condotta negligente del pedone che non aveva prestato la consueta attenzione richiesta, che gli avrebbe impedito di cadere evitando il pericolo, ossia il dislivello presente sul marciapiede, poiché ampiamente visibile e prevedibile dalla danneggiata, consapevole dei dissesti del marciapiede. Il pedone ricorre per la Cassazione della sentenza, affidando il ricorso a due motivi.
Motivo di ricorso. In particolare, con il secondo motivo di ricorso, si ritiene che il comportamento disattento dell’utente non sarebbe idoneo ad esonerare l’ente pubblico proprietario della strada dalla responsabilità per custodia, tanto più che la luce artificiale era carente ed impediva di vedere chiaramente il pericolo.
Condotta del danneggiato. La Suprema Corte ritiene tale motivo inammissibile e ricorda che, in tema di responsabilità civile da cose in custodia, la condotta del danneggiato che interagisce con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, e richiede una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela.
Condotta evitabile. Dunque, se la situazione di possibile danno può essere prevista e superata mediante l’adozione di quelle cautele prevedibili in rapporto alle circostanze, deve considerarsi incidente il comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale del danno, fino a «rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro».
Modesti dislivelli. La Corte dichiara che dalla documentazione fotografica prodotta era evidente una pavimentazione caratterizzata da modesti dislivelli nella superficie, ampiamente visibili e non tali da costituire ostacoli al percorso pedonale. Dal momento che tali pericoli erano facilmente evitabili prestando un’ordinaria attenzione, la Corte ritiene attribuibile la caduta al comportamento distratto del pedone.
Fonte: www.ridare.it
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
lunedì 18 marzo 2019
Coppia di donne si lascia: “Sì all’assegno di divorzio”
Hanno convissuto felicemente per cinque anni, i primi tre more uxorio, perché all’epoca ancora non c’era la possibilità di ufficializzare, di fronte allo Stato, il loro amore. Qualche mese fa hanno scoperto interessi divergenti e incompatibilità di carattere. Così, due anni dopo essersi sposate in municipio a Pordenone, una coppia di donne ha deciso di “divorziare”. Il loro è il primo caso di rottura di un’unione civile tra coppie omosessuali da quando la legge Cirinnà è stata approvata.
E il Tribunale di Pordenone lo ha trattato alla stregua di un matrimonio tradizionale: il giudice Gaetano Appierto, con una sentenza storica, ha stabilito che la dirigente d’azienda quarantenne eroghi un assegno di mantenimento di 350 euro mensili alla ex compagna, una funzionaria amministrativa di qualche anno più giovane, che lavora nel mondo della scuola pubblica.
«La nuova normativa - spiega Maria Antonia Pili, presidentessa Fvg dell’Associazione italiana avvocati per la famiglia - di fatto equipara pressoché in toto l’unione civile al matrimonio, e consente addirittura di accedere direttamente al divorzio, senza passare per la fase propedeutica della separazione. Può essere immediato, senza un solo giorno di attesa. Un iter che peraltro non prevede, per gli uniti civilmente, l’obbligo di fedeltà, facendo così venir meno, sul punto, anche l’istituto dell’addebito della separazione». Esiste, infatti, una sorta di corsia preferenziale rispetto alle coppie cosiddette tradizionali, per le quali il transito per la separazione e almeno sei mesi di attesa - ma soltanto quando c’è totale identità di vedute e non esistono conflitti per la spartizione dei beni -, sono un passaggio obbligato verso il divorzio, in cui sfocia il 98% dei casi.
Nella vicenda friulana, la coniuge economicamente più forte sollecitava il divorzio giudiziale, cioè lo scioglimento dell’unione civile in quanto l’altra non intendeva aderire in via consensuale. L’ormai ex compagna, economicamente più debole, ha chiesto e ottenuto il riconoscimento di un assegno divorzile periodico, che possa colmare il peggioramento delle proprie condizioni dovuto principalmente al fatto di aver lasciato un lavoro più remunerativo e una situazione economica-abitativa comunque più agiata nella sua città di origine, in provincia di Venezia, per trasferirsi a Pordenone e stare insieme alla compagna, la quale le aveva garantito un supporto, date le sue floride condizioni finanziarie. Insieme avevano ristrutturato e arredato un immobile di proprietà che era stato destinato a residenza familiare.
«A seguito della richiesta di divorzio, la coniuge più debole, che aveva ripiegato per una più modesta e temporanea attività lavorativa a Pordenone, avrebbe rischiato di trovarsi, per il futuro, priva di quei supporti logistici ed economici che l’avevano indotta a cambiare radicalmente il proprio stile di vita e di lavoro trasferendosi in Friuli - ricorda l’avvocata Pili -. Il giudice ha dunque valorizzato la perdita di chance, attingendo espressamente al criterio cosiddetto perequativo».
«Mi fa piacere leggere che, per la prima volta, un tribunale ha applicato la legge sulle unioni civili anche in sede di scioglimento, riconoscendo un assegno alla coniuge debole - ha commentato Monica Cirinnà, senatrice del Pd e relatrice della norma sulle unioni civili -. La legge 76/2016 equipara coppie sposate e coppie unite civilmente in tutte le fasi, riconoscendo anche in questo caso che ogni famiglia ha diritto allo stesso trattamento giuridico». «Lo ricordino i nostri ministri - ha concluso la senatrice dem - che, a Verona, si riuniranno per ribadire una presunta superiorità della famiglia “naturale”: per il diritto italiano non esiste un modello superiore alle altre, ma ogni famiglia ha pari dignità di fronte alla legge».
fonte: www.lastampa.it
E il Tribunale di Pordenone lo ha trattato alla stregua di un matrimonio tradizionale: il giudice Gaetano Appierto, con una sentenza storica, ha stabilito che la dirigente d’azienda quarantenne eroghi un assegno di mantenimento di 350 euro mensili alla ex compagna, una funzionaria amministrativa di qualche anno più giovane, che lavora nel mondo della scuola pubblica.
«La nuova normativa - spiega Maria Antonia Pili, presidentessa Fvg dell’Associazione italiana avvocati per la famiglia - di fatto equipara pressoché in toto l’unione civile al matrimonio, e consente addirittura di accedere direttamente al divorzio, senza passare per la fase propedeutica della separazione. Può essere immediato, senza un solo giorno di attesa. Un iter che peraltro non prevede, per gli uniti civilmente, l’obbligo di fedeltà, facendo così venir meno, sul punto, anche l’istituto dell’addebito della separazione». Esiste, infatti, una sorta di corsia preferenziale rispetto alle coppie cosiddette tradizionali, per le quali il transito per la separazione e almeno sei mesi di attesa - ma soltanto quando c’è totale identità di vedute e non esistono conflitti per la spartizione dei beni -, sono un passaggio obbligato verso il divorzio, in cui sfocia il 98% dei casi.
Nella vicenda friulana, la coniuge economicamente più forte sollecitava il divorzio giudiziale, cioè lo scioglimento dell’unione civile in quanto l’altra non intendeva aderire in via consensuale. L’ormai ex compagna, economicamente più debole, ha chiesto e ottenuto il riconoscimento di un assegno divorzile periodico, che possa colmare il peggioramento delle proprie condizioni dovuto principalmente al fatto di aver lasciato un lavoro più remunerativo e una situazione economica-abitativa comunque più agiata nella sua città di origine, in provincia di Venezia, per trasferirsi a Pordenone e stare insieme alla compagna, la quale le aveva garantito un supporto, date le sue floride condizioni finanziarie. Insieme avevano ristrutturato e arredato un immobile di proprietà che era stato destinato a residenza familiare.
«A seguito della richiesta di divorzio, la coniuge più debole, che aveva ripiegato per una più modesta e temporanea attività lavorativa a Pordenone, avrebbe rischiato di trovarsi, per il futuro, priva di quei supporti logistici ed economici che l’avevano indotta a cambiare radicalmente il proprio stile di vita e di lavoro trasferendosi in Friuli - ricorda l’avvocata Pili -. Il giudice ha dunque valorizzato la perdita di chance, attingendo espressamente al criterio cosiddetto perequativo».
«Mi fa piacere leggere che, per la prima volta, un tribunale ha applicato la legge sulle unioni civili anche in sede di scioglimento, riconoscendo un assegno alla coniuge debole - ha commentato Monica Cirinnà, senatrice del Pd e relatrice della norma sulle unioni civili -. La legge 76/2016 equipara coppie sposate e coppie unite civilmente in tutte le fasi, riconoscendo anche in questo caso che ogni famiglia ha diritto allo stesso trattamento giuridico». «Lo ricordino i nostri ministri - ha concluso la senatrice dem - che, a Verona, si riuniranno per ribadire una presunta superiorità della famiglia “naturale”: per il diritto italiano non esiste un modello superiore alle altre, ma ogni famiglia ha pari dignità di fronte alla legge».
fonte: www.lastampa.it
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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