La responsabilità medica si giudica anche in base a criteri probabilistici in base ai quali si sarebbe potuto evitare l'vento con una diagnosi preventiva.
Il nesso causale. I Supremi giudici con la sentenza n. 8461/18 hanno precisato che si configura il nesso causale tra il comportamento omissivo del medico e il pregiudizio subito dal paziente qualora attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi. Nel caso concreto a una donna non era stato diagnosticato tempestivamente un tumore, che poi ineviabilmente e, in tempi assai rapidi, l'aveva portata al decesso. E a tal proposito nella sentenza si legge che laddove il danno dedotto sia costituito anche dall'evento morte sopraggiunto in corso di causa e oggetto della domanda in quanto riconducibile al medesimo illecito, il giudice di merito, dopo aver provveduto alla esatta individuazione del petitum, dovrà applicare «la regola della preponderanza dell'evidenza» o del «più probabile che non» al nesso di causalità fra la condotta del medico e tutte le conseguenze dannose che da essa sono scaturite.
Conclusioni. I Supremi giudici hanno precisato, peraltro, che «anticipare il decesso di una persona già destinata a morire perché afflitta da una patologia, costituisce pur sempre una condotta legata da nesso di causalità rispetto all'evento morte e obbliga chi l'ha tenuta al risarcimento del danno».
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