giovedì 14 febbraio 2019

Nuovo codice della strada, le bici potranno andare contromano. Niente fumo in auto

È una vera rivoluzione quella che riguarda le biciclette prevista dal nuovo codice della strada, in discussione in Commissione Trasporti alla Camera. Nei centri abitati dove il limite di velocità è di 30 km orari potranno andare contromano, «indipendentemente dalla larghezza della carreggiata e dalla massa dei veicoli autorizzati al traffico». I ciclisti inoltre avranno la possibilità di circolare nelle corsie ora riservate solo ai taxi e agli autobus e di parcheggiare in aree adibite dal comune altrimenti sui marciapiedi e all’interno delle zone pedonali. Avranno anche la precedenza ai semafori, così come succede in diversi Paesi al mondo, in primis in Olanda con uno spazio ad hoc, «una striscia di arresto avanzata», una doppia linea (una per le bici e una per le auto) davanti ai semafori e agli stop.
Contromano in centro
La misura più rivoluzionaria è certo quella che permetterebbe di andare in senso opposto alle auto nelle vie a lento scorrimento del centro, già stata sperimentata in diversi Paesi (Belgio, Regno Unito, Olanda, solo per citarne qualcuno). Secondo gli studi dei ricercatori non comporta un aumento dei rischi per incidenti stradali, anzi consente un maggiore controllo di spazi e distanze. In ogni modo Lega e M5s prevedono che sia il sindaco a dover emanare un’ordinanza e che la possibilità di «circolare anche in senso opposto a quello di marcia rispetto agli altri veicoli» sia segnalata da un pannello.
Diversi emendamenti presentati in Commissione prevedono inoltre l’obbligatorietà dell’utilizzo del casco e incentivi per l’acquisto di nuove due ruote. Mentre per quanto riguarda i motociclisti la maggioranza si sta confrontando sull’eventualità di inserire l’obbligo di dotarsi di un abbigliamento `tecnico´ di sicurezza. Le moto elettriche potranno circolare anche in autostrada. Con il disegno di legge M5s-Lega gli skate, i monopattini e gli hoverboard entrano a far parte per la prima volta del codice della strada (il dibattito in corso è se potranno circolare solo nelle piste ciclabili).
Niente fumo e aumento dei limiti di velocità in autostrada
Al momento in Commissione sono in corso le audizioni, il testo di legge della maggioranza (lo stanno portando avanti in particolar modo Scagliusi per M5s e Capitanio e Morelli per la Lega) non è blindato. Prevede anche parcheggi “rosa” per le donne in gravidanza, lo stop al fumo e all’utilizzo dei telefonini alla guida, l’aumento delle sanzioni per i trasgressori e dei limiti di velocità sulle autostrade a tre corsie (elevato a 150 km/h).

fonte:www.lastampa.it

Passeggero senza cintura di sicurezza? La colpa è anche del conducente

Una donna, danneggiata come passeggera in un sinistro stradale, conviene dinnanzi al Tribunale sia il proprietario che il conducente della vettura per ottenere il risarcimento dei danni subiti. La compagnia assicuratrice, contestando la domanda, attribuisce la responsabilità esclusiva alla passeggera per non aver indossato la cintura di sicurezza. Accolta in primo grado, la domanda della donna è stata poi rigettata in secondo grado, la quale decide di rivolgersi ai Giudici della Cassazione.
Esclusa la causalità. In particolare, la ricorrente censura il capo della sentenza che ha escluso il nesso causale tra il comportamento del conducente ed il danno patrimoniale occorso alla danneggiata, ossia le lesioni riportate e la necessità di sottoporsi ad una terapia ortodontica e protesica. Pur in presenza di una riduzione del risarcimento dovuto al concorso di colpa del danneggiato, il nesso causale tra condotta del conducente ed il danno, secondo la ricorrente, resta fermo, unitamente all’elemento soggettivo della colpa.
Il nesso eziologico non è interrotto. La Suprema Corte dichiara fondato il motivo e chiarisce che il comportamento colpevole del danneggiato non può comunque interrompere il nesso causale tra la condotta del conducente del veicolo e la produzione del danno. Può riscontrarsi piuttosto una riduzione percentuale del risarcimento del danno dovuta al concorso di colpa tra le parti, ma non esclusione totale di responsabilità in capo al conducente del veicolo e del relativo obbligo risarcitorio. Secondo la Cassazione, dunque, la corte territoriale avrebbe dovuto limitarsi a ridurre il quantum risarcitorio in modo proporzionale, senza escludere il nesso di causalità.
Il conducente è responsabile. La Corte ricorda che il conducente è responsabile dell’uso delle cinture di sicurezza da parte del passeggero e che la provocazione del danno da mancato utilizzo è imputabile sia a lui che al passeggero, e riporta il principio di diritto precedentemente espresso: «In materia di responsabilità civile, in caso di mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte di un passeggero, poi deceduto, di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, verificandosi un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell’azione produttiva dell’evento, è legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore dei congiunti della vittima».
Cooperazione colposa. E quanto espresso è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte che prevede che, nel caso in cui la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza sia ricollegabile oltre che all’azione o all’omissione del conducente, sul quale grava l’obbligo di accertarsi prima che questa avvenga secondo le normali norme di prudenza o perizia, anche al fatto del trasportato, che ha accettato i rischi della circolazione, «si verifica un’ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell’evento dannoso». In caso di danni al trasportato, anche se la condotta di quest’ultimo non sia idonea di per sé ad escludere la responsabilità del conducente, «né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può costituire nondimeno un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all’accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato».

Fonte: www.ridare.it


Non è reato «minacciare» lo sfratto se l’inquilino non paga l’affitto

Il locatore che “minaccia” al conduttore, non in regola con i pagamenti del canone di locazione, di: “buttare dalla finestra tutti i suoi effetti personali e di distaccare le utenze (elettriche ed idriche)”, non commette alcun reato. Tanto è quanto hanno appena stabilito i giudici della Corte di Cassazione, Sezione V Penale, con la Sentenza nr 563/2019, pubblicata l’8 gennaio 2019.
Il dato fattuale con il quale si sono confrontati i giudici – per come si apprende dalla scarna motivazione del provvedimento in commento – si sussume nell’ipotesi in cui, più in generale, il proprietario di un immobile locato intimi al proprio conduttore di lasciare l’appartamento, se persevera nella morosità, anticipando l’esercizio dell’azione giudiziale.
Nella specie, il conduttore ha ritenuto che tale condotta integrasse gli estremi della minaccia di cui all’articolo 612 codice penale, a mente del quale: «Chiunque minaccia ad altri un ingiusto dannoè punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro. Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno. Si procede d’ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339». Ma per i giudici di legittimità l’assunto è infondato.
Infatti è argomentato nella sentenza che l’elemento essenziale del reato di “minaccia” è dato dalla limitazione della libertà psichica, laddove compromessa mediante la prospettazione del pericolo che un male possa essere cagionato, purché la stessa si configuri come ingiusta e, in quanto tale, possa essere dedotta dalla situazione contingente (Cassazione Penale, Sezione V, n. 45502 del 22/04/2014, Scognamillo, Rv. 261678).
Nella specie il danno minacciato non è stato ritenuto come tale (cioè “ingiusto”), poiché – secondo il decidente – la frase pronunciata dal locatore (imputato) in sè evocherebbe l’esercizio di una facoltà giuridica, di cui egli è legittimamente titolare.
In altri termini, se il conduttore è moroso e quindi non rispetta l’impegno contrattuale assunto, il proprietario dell’appartamento che ha concesso in godimento il proprio immobile è perfettamente legittimato ad intimare, già verbalmente e secondo le forme del caso, lo sfratto dall’abitazione.
La prospettazione di adire le vie legali, in quanto esercizio di una prerogativa giuridica riconosciuta dal nostro ordinamento, dunque, non implica la sussistenza di un cosiddetto “danno ingiusto”, e, come tale, rimane estranea alla fattispecie incriminatrice di cui al citato articolo 612 codice penale (in punto, sono state richiamate nel provvedimento i seguenti arresti giurisprudenziali: Corte di Cassazione Penale, Sezione 6, n. 20320 del 07/05/2015, Lobina, Rv 263398; conforme Sezione 5, n. 44381, 26/09/2017; Sezione 5, n. 51246 del 30/09/2014, Marotta, Rv. 261357).

fonte: CassaForense - DatAvvocati

sabato 9 febbraio 2019

Marito accede al profilo Facebook della moglie senza autorizzazione? E' reato

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha precisato che la conoscenza delle credenziali di accesso a un sistema informatico non esclude il reato di accesso abusivo (art. 615 ter c.p.) allorquando questo avvenga in contrasto con la volontà della persona offesa ed esorbiti da qualsiasi possibile ambito autorizzatorio del titolare dello ius excludendi alios.
Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte, il ricorrente era stato condannato per il reato di cui all'articolo 615 ter c.p., commesso accedendo al profilo Facebook della moglie con il nome utente e la password utilizzati da quest'ultima, a lui noti da prima della fine della loro relazione; l'imputato, secondo i giudici di merito, avrebbe così potuto fotografare una chat intrattenuta dalla moglie con un altro uomo, successivamente prodotta nel giudizio di separazione, e avrebbe poi cambiato la password, si' da impedire alla persona offesa di accedere al social network.
La Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso in quanto tendente ad una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie, ha in particolare respinto la valenza a discarico dell'avvenuta comunicazione delle credenziali all'imputato da parte della moglie prima del lacerarsi della loro relazione, valorizzata nell'impugnazione di legittimità: a riguardo, ha precisato che tale circostanza  non escluderebbe comunque il carattere abusivo degli accessi in contestazione poiché, mediante questi ultimi, sarebbe stato ottenuto “un risultato certamente in contrasto con la volontà della persona offesa ed esorbitante rispetto a qualsiasi possibile ambito autorizzatorio del titolare dello ius excludendi alios, vale a dire la conoscenza di conversazioni riservate e finanche l'estromissione dall'account Facebook della titolare del profilo e l'impossibilità di accedervi”.
Tale interpretazione, come sottolineato dalla stessa Sezione, si pone in linea con la sentenza delle Sez. Un., n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, Rv. 271061, che, sia pure rispetto ad una situazione diversa (accesso al registro informatizzato delle notizie di reato da parte del funzionario di cancelleria per ragioni estranee allo svolgimento delle proprie funzioni) ha ritenuto che la fattispecie criminosa di cui all'art. 615 ter c.p. sia integrata dalla condotta di chi, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l’accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni “ontologicamente” estranee o diverse rispetto a quelle per le quali, soltanto, la facoltà di accesso gli è attribuita.

fonte: www.altalex.com