Per la configurazione del reato di stalking, anche in assenza di un incontro fisico tra vittima ed imputato, sono sufficienti pochi messaggi via WhatsApp ed una telefonata dal tono minaccioso, che portano a modificare le abitudini della persona offesa. È quanto stabilito dalla Cassazione penale con sentenza 2 gennaio 2019, n. 61.
Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione, nel ribadire i principi già espressi in altre sentenze, chiarisce che - indipendentemente dall’incontro fisico tra vittima e imputato – il reato di atti persecutori si configura nel momento in cui la condotta minacciosa del reo destabilizzi l’equilibrio psichico della persona offesa.
In primo luogo, la Corte individua nel contenuto di vari messaggi WhatsApp e di una conversazione telefonica le gravi “intrusioni” perpetrate nella sfera intima della persona offesa che, indipendentemente dal limitato arco temporale nel quale si erano verificate, assumono rilevanza penale per l’intensità del loro contenuto.
Infatti, accertato che il tenore di dette comunicazioni era chiaramente minaccioso (ad es. ti faccio vedere io) e che si faceva riferimento esplicito alla famiglia dell’interlocutrice ed alla città nella quale viveva, per i Giudici della Cassazione risulta credibile il racconto della persona offesa la quale aveva riferito che, dopo tali conversazioni, nel timore che l’imputato potesse raggiungerla, aveva modificato il proprio stile di vita, pernottando, provvisoriamente, presso un’altra abitazione e sospendendo la propria attività professionale.
Partendo da questi presupposti, la Suprema Corte di Cassazione ha considerato integrato il reato de quo posto che si era realizzato l'evento di danno richiesto dalla norma, escludendo, al contempo, che il comportamento tenuto dall’imputato potesse rientrare nelle fattispecie meno gravi di molestie o minacce.
Pertanto, i Giudici di legittimità hanno ritenuto configurato il reato di cui all'art. 612-bis c.p. sul presupposto che l’imputato, con una telefonata e 12 messaggi di WhatsApp inviati, avesse adottato reiteratamente un comportamento persecutorio idoneo a cagionare nella vittima uno dei tre eventi, alternativamente previsti, dalla norma incriminatrice.
Sul punto è bene precisare che il delitto di stalking rientra nella categoria dei reati abituali e si differenzia dal reato di minaccia e molestia in quanto richiede, innanzitutto, la presenza di condotte reiterate, anche in tempi e contesti differenti, e tali condotte devono cagionare alla vittima, alternativamente, un perdurante e grave stato di ansia o di paura, oppure un fondato timore per l'incolumità propria, di un prossimo congiunto o di persona legata alla vittima da una relazione affettiva, oppure l'alterazione delle abitudini di vita della persona offesa.
Con riferimento alla reiterazione, sebbene la stessa costituisce un requisito essenziale del reato, non è necessaria una lunga sequela di azioni delittuose, viceversa - dopo orientamenti altalenanti – si è oramai pacificamente affermato il principio in base al quale si considera consumato il suddetto reato anche in presenza di due soli episodi di minaccia o molestia, se abbiano cagionato alla vittima un perdurante stato di ansia o di paura per la propria o altrui incolumità o che si sia vista costretta a modificare le proprie abitudini di vita.
Quanto al contenuto di tali condotte è bene precisare che, già in precedenza, la giurisprudenza ha ritenuto configurato il delitto di cui all’art. 612 bis c.p. indipendentemente dalla presenza fisica dello stalker.
Pertanto, oltre ai comportamenti di semplice controllo quali i pedinamenti, le visite sotto casa o sul posto di lavoro, sono stati considerati atti persecutori anche il ripetuto invio di e-mail, sms, messaggi sui social network, telefonate, lettere e persino murales e graffiti, tutti dal contenuto ingiurioso, minaccioso o sessualmente offensivo.
Appare opportuno chiarire che l’elencazione appena fatta individua le condotte che sono state più frequentemente denunciate e, pertanto, non deve essere considerata esaustiva ma semplicemente esemplificativa.
Con riferimento al perdurante e grave stato di ansia o di paura sofferto dalla persona offesa, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che, ai fini della sussistenza del reato de quo, sia sufficiente che gli atti persecutori abbiano avuto un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, non ritenendo pertanto, necessario l'accertamento di uno stato patologico, precisando, altresì che “lo stato d'ansia e di paura deve essere accertato mediante l'osservazione di segni e indizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alla condotta dell'agente”(Cfr. Cass. pen., Sez. V, 14/4/2015, n. 28703).
Mentre per quanto riguarda il fondato timore che si ingenera nella persona offesa per la propria incolumità o per quella di un soggetto terzo, per così dire, qualificato per la consumazione del reato occorre accertare la concretezza e l'oggettività della situazione di paura vissuta dalla vittima.
Infine, per quanto concerne il riferimento all'alterazione delle proprie abitudini di vita occorre verificare se la vittima, a seguito dell'intrusione rappresentata dall'attività persecutoria, ha modificato quel complesso di comportamenti che una persona solitamente mantiene nell'ambito familiare, sociale e lavorativo.
Per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato la sentenza in commento, ribadisce, infine, il principio consolidato secondo il quale “nel delitto di atti persecutori, l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, che consiste nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice; esso, avendo ad oggetto un reato abituale di evento, deve essere unitario, esprimendo un'intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica, anche se può realizzarsi in modo graduale, non essendo necessario che l'agente si rappresenti e voglia fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi”.
Non è necessaria, dunque, una rappresentazione anticipata del risultato finale, essendo sufficiente la coscienza e la volontà delle singole condotte con la consapevolezza che ognuna di esse andrà ad aggiungersi alle precedenti formando un insieme di comportamenti offensivi.
Tant’è che si parla di dolo in "itinere" quale rappresentazione di tutti gli episodi già posti in essere, della loro frequenza e del nesso che li collega all'ulteriore apporto criminoso.
Dalla lettura dell’intera sentenza si evince che i Giudici, nel confermare i principi già espressi in precedenti pronunce, hanno voluto ribadire che per la configurazione del reato di stalking non è necessario né un arco temporale ampio né tanto meno un numero elevato di telefonate o messaggi dal contenuto minaccioso.
fonte: quotidianogiuridico.it
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
martedì 15 gennaio 2019
#Stalking: condanna anche con una sola telefonata e pochi messaggi WhatsApp
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
sabato 12 gennaio 2019
Nuova famiglia di fatto? Addio al mantenimento per l’ex
La moglie presentava ricorso contro la sentenza con cui la Corte d’Appello di Perugia aveva revocato l’assegno di mantenimento corrisposto dal marito in suo favore in considerazione del fatto che ella aveva costituto una nuova famiglia di fatto.
La nuova famiglia di fatto esclude il mantenimento. La Cassazione si è allineata al suo consolidato orientamento secondo cui anche in tema di separazione dei coniugi, la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con un’altra persona può comportare la cessazione dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento che grava sull’altro.
Tale conseguenza trova la sua giustificazione nel principio di autoresponsabilità, «ossia nel compimento di una scelta consapevole e chiara, orgogliosamente manifestata con il compimento di fatti inequivoci» per aver dato luogo a una unione stabile e continuativa «che si è sovrapposta con effetti di ordine diverso, al matrimonio, sciolto o meno che sia».
In caso di separazione legale dei coniugi e di formazione di un nuovo nucleo familiare di fatto da parte del coniuge beneficiario del mantenimento, indipendentemente dalla risoluzione del rapporto coniugale, avviene una rottura tra il preesistente modello di vita e il nuovo assetto fattuale di rilievo costituzionale in quanto espressamente voluto e cercato dal coniuge beneficiario della solidarietà (ancora) coniugale.
La ricerca, la scelta e il concreto perseguimento di un diverso assetto di vita familiare da parte del beneficiario «fa scaturire un riflesso incisivo dello stesso diritto alla contribuzione periodica, facendola venire meno».
A nulla rileva la possibilità che i coniugi non divorziati possano astrattamente ricomporre la propria vita in comune in seguito a un ripensamento: anche in questo caso l’assegno non rivivrebbe ma tornerebbe a operare il precedente assetto di vita caratterizzato dalla ripresa della convivenza.
Per questi motivi, la Corte ha respinto il ricorso.
Fonte: ilfamiliarista.it
La nuova famiglia di fatto esclude il mantenimento. La Cassazione si è allineata al suo consolidato orientamento secondo cui anche in tema di separazione dei coniugi, la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con un’altra persona può comportare la cessazione dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento che grava sull’altro.
Tale conseguenza trova la sua giustificazione nel principio di autoresponsabilità, «ossia nel compimento di una scelta consapevole e chiara, orgogliosamente manifestata con il compimento di fatti inequivoci» per aver dato luogo a una unione stabile e continuativa «che si è sovrapposta con effetti di ordine diverso, al matrimonio, sciolto o meno che sia».
In caso di separazione legale dei coniugi e di formazione di un nuovo nucleo familiare di fatto da parte del coniuge beneficiario del mantenimento, indipendentemente dalla risoluzione del rapporto coniugale, avviene una rottura tra il preesistente modello di vita e il nuovo assetto fattuale di rilievo costituzionale in quanto espressamente voluto e cercato dal coniuge beneficiario della solidarietà (ancora) coniugale.
La ricerca, la scelta e il concreto perseguimento di un diverso assetto di vita familiare da parte del beneficiario «fa scaturire un riflesso incisivo dello stesso diritto alla contribuzione periodica, facendola venire meno».
A nulla rileva la possibilità che i coniugi non divorziati possano astrattamente ricomporre la propria vita in comune in seguito a un ripensamento: anche in questo caso l’assegno non rivivrebbe ma tornerebbe a operare il precedente assetto di vita caratterizzato dalla ripresa della convivenza.
Per questi motivi, la Corte ha respinto il ricorso.
Fonte: ilfamiliarista.it
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
martedì 8 gennaio 2019
Mazza da baseball in auto? E' reato se manca il giustificato motivo
La Cassazione conferma la sentenza del Tribunale di Trento che, previo riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui alla L. 110 del 1975, art. 4 comma 3, aveva condannato l’imputato che si era reso responsabile del reato di porto ingiustificato di strumento atto ad offendere, per essere stato trovato in possesso di una mazza da baseball lunga 60 cm.
E’ quanto ha statuito la Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 55037 del 10.12.2018 (ud. 6.11.2018).
Il difensore proponeva ricorso per cassazione, denunciando, con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al disposto della L. n. 110 del 1975, art. 4, e motivazione contraddittoria ed illogica, se non assente. Con il secondo motivo, inosservanza e/o erronea applicazione della L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2. In sostanza, secondo il ricorrente, il Tribunale non aveva considerato che nel caso specifico difettavano gli elementi costitutivi del reato poiché la mazza rinvenuta in suo possesso non costituiva oggetto atto ad offendere, essendo di ridotte dimensioni ed inoffensiva, oltre che utilizzata in ambito sportivo quale oggetto di libera vendita. In aggiunta, la mazza in sequestro non poteva in alcun modo considerarsi un'arma, ma solo un oggetto decorativo o con finalità pubblicitaria, recante la denominazione della squadra calcistica di cui l'imputato era tifoso.
Secondo la Suprema Corte, l’assunto difensivo non aveva individuato un’unica, precisa e verificabile giustificazione del porto fuori la propria abitazione di una mazza da baseball. Invero, nel caso di specie, la difesa aveva richiamato evenienze teoriche e possibili in natura, senza però offrire una giustificazione positivamente riscontrabile, rapportata al caso concreto. Si era limitata a prospettare, in via astratta ed ipotetica, che la mazza fosse stata detenuta per la passione sportiva per il gioco del baseball o quale gadget della squadra calcistica dell’imputato, ovvero per mero ricordo di viaggio, in ogni caso per scopi del tutto leciti. L’art. 4 co.2 della Legge 110 del 1975 richiede invece espressamente che il porto fuori dalla propria abitazione o dalle pertinenze di essa, di strumenti atti ad offendere, costituisce reato alla sola condizione che esso avvenga “senza giustificato motivo” ed a prescindere quindi dall'ulteriore condizione che esso appaia “chiaramente utilizzabile, per le condizioni di tempo e di luogo, per l'offesa della persona”.
Il Supremo Collegio sottolinea come la giurisprudenza di legittimità detta i criteri per ricostruire la fattispecie di porto ingiustificato di strumento atto ad offendere, nel senso che il “giustificato motivo” del porto degli oggetti di cui alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, comma 2, ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite, relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento, alla normale funzione del bene (Cass. sez. 1, n. 9662 del 03/10/2013, dep. 27/02/2014, Dibra, rv. 259787; sez. 1, n. 4498 del 14/01/2008, Genepro, Rv. 238946; sez. 1, n. 41098 del 23/9/2004, Caruso, rv. 230630; sez. 1, n. 580 del 5/12/1995, Paterni, rv. 203466).
Il Supremo Collegio condividendo le conclusioni del Tribunale respinge il ricorso dell’imputato in quanto il giustificato motivo rilevante ai sensi della normativa contestata, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte degli agenti verbalizzanti (sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, rv. 256007; sez. 1, n. 4696 in data 14/01/1999, Zagaria, rv. 213023).
Tali indicatori non sono stati nemmeno presi in considerazione nell'impugnazione, che, per la sua astrattezza e la trattazione dei relativi temi in termini generali e soltanto possibilistici, risulta inammissibile, poiché non consente di ravvisare i vizi della sentenza impugnata denunciati, sentenza che, seppur per implicito, ha escluso che la condotta avesse trovato una plausibile ragione lecita.
Quanto al secondo motivo, che investe il giudizio di responsabilità sotto il profilo della potenzialità dell'uso offensivo dell’oggetto portato in luogo pubblico, al di là delle contingenze del singolo momento, la Corte ritiene che siffatto accertamento non sia stato dedotto dalla difesa nel corso del giudizio di prima grado, ma solo con il ricorso per cassazione, incorrendo così nella sanzione della inammissibilità per difetto di prova.
Il ricorso viene dunque rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
fonte: www.altalex.com
E’ quanto ha statuito la Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 55037 del 10.12.2018 (ud. 6.11.2018).
Il difensore proponeva ricorso per cassazione, denunciando, con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al disposto della L. n. 110 del 1975, art. 4, e motivazione contraddittoria ed illogica, se non assente. Con il secondo motivo, inosservanza e/o erronea applicazione della L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2. In sostanza, secondo il ricorrente, il Tribunale non aveva considerato che nel caso specifico difettavano gli elementi costitutivi del reato poiché la mazza rinvenuta in suo possesso non costituiva oggetto atto ad offendere, essendo di ridotte dimensioni ed inoffensiva, oltre che utilizzata in ambito sportivo quale oggetto di libera vendita. In aggiunta, la mazza in sequestro non poteva in alcun modo considerarsi un'arma, ma solo un oggetto decorativo o con finalità pubblicitaria, recante la denominazione della squadra calcistica di cui l'imputato era tifoso.
Secondo la Suprema Corte, l’assunto difensivo non aveva individuato un’unica, precisa e verificabile giustificazione del porto fuori la propria abitazione di una mazza da baseball. Invero, nel caso di specie, la difesa aveva richiamato evenienze teoriche e possibili in natura, senza però offrire una giustificazione positivamente riscontrabile, rapportata al caso concreto. Si era limitata a prospettare, in via astratta ed ipotetica, che la mazza fosse stata detenuta per la passione sportiva per il gioco del baseball o quale gadget della squadra calcistica dell’imputato, ovvero per mero ricordo di viaggio, in ogni caso per scopi del tutto leciti. L’art. 4 co.2 della Legge 110 del 1975 richiede invece espressamente che il porto fuori dalla propria abitazione o dalle pertinenze di essa, di strumenti atti ad offendere, costituisce reato alla sola condizione che esso avvenga “senza giustificato motivo” ed a prescindere quindi dall'ulteriore condizione che esso appaia “chiaramente utilizzabile, per le condizioni di tempo e di luogo, per l'offesa della persona”.
Il Supremo Collegio sottolinea come la giurisprudenza di legittimità detta i criteri per ricostruire la fattispecie di porto ingiustificato di strumento atto ad offendere, nel senso che il “giustificato motivo” del porto degli oggetti di cui alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, comma 2, ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite, relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento, alla normale funzione del bene (Cass. sez. 1, n. 9662 del 03/10/2013, dep. 27/02/2014, Dibra, rv. 259787; sez. 1, n. 4498 del 14/01/2008, Genepro, Rv. 238946; sez. 1, n. 41098 del 23/9/2004, Caruso, rv. 230630; sez. 1, n. 580 del 5/12/1995, Paterni, rv. 203466).
Il Supremo Collegio condividendo le conclusioni del Tribunale respinge il ricorso dell’imputato in quanto il giustificato motivo rilevante ai sensi della normativa contestata, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte degli agenti verbalizzanti (sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, rv. 256007; sez. 1, n. 4696 in data 14/01/1999, Zagaria, rv. 213023).
Tali indicatori non sono stati nemmeno presi in considerazione nell'impugnazione, che, per la sua astrattezza e la trattazione dei relativi temi in termini generali e soltanto possibilistici, risulta inammissibile, poiché non consente di ravvisare i vizi della sentenza impugnata denunciati, sentenza che, seppur per implicito, ha escluso che la condotta avesse trovato una plausibile ragione lecita.
Quanto al secondo motivo, che investe il giudizio di responsabilità sotto il profilo della potenzialità dell'uso offensivo dell’oggetto portato in luogo pubblico, al di là delle contingenze del singolo momento, la Corte ritiene che siffatto accertamento non sia stato dedotto dalla difesa nel corso del giudizio di prima grado, ma solo con il ricorso per cassazione, incorrendo così nella sanzione della inammissibilità per difetto di prova.
Il ricorso viene dunque rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
fonte: www.altalex.com
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
Legittima la riduzione del canone se l’immobile presenta vizi
È legittima la riduzione del canone di locazione di un immobile adibito ad abitazione se sussiste un vizio che impedisca il godimento totale o che apporti una riduzione notevole del godimento.
Tizio e Caia (conduttori) avevano chiesto al giudice la responsabilità di Sempronio (locatore) per vizi dell’immobile, con conseguente risarcimento del danno e riduzione del canone. Costituendosi in giudizio il locatore aveva chiesto la condanna delle controparti a risarcirgli i danni che avrebbe subito per le opere rese necessarie dalla spruzzatura a calce del sottotetto eseguita senza autorizzazione dai conduttori.
In primo grado era stata accolta parzialmente la domanda con contestuale riduzione del canone. In secondo grado, la Corte d’Appello aveva ritenuto che il vizio, consistente in umidità, giustificava la riduzione del canone per la durata del contratto, e che l’ulteriore vizio da infestazione di zecche legittimava la riduzione del canone per un determinato periodo. Avverso tale decisione, il locatore ha proposto ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, la quale ha confermato il ragionamento espresso in Appello.
Infatti, a parere della Suprema Corte, i conduttori avevano provato di non aver goduto dell’immobile a causa dell’umidità e della presenza di zecche.
Del resto, nel rapporto locativo, la sospensione totale o parziale dell’adempimento dell’obbligazione del conduttore è legittima solo qualora venga completamente a mancare la controprestazione. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato.
Fonte: condominioelocazione.it
Tizio e Caia (conduttori) avevano chiesto al giudice la responsabilità di Sempronio (locatore) per vizi dell’immobile, con conseguente risarcimento del danno e riduzione del canone. Costituendosi in giudizio il locatore aveva chiesto la condanna delle controparti a risarcirgli i danni che avrebbe subito per le opere rese necessarie dalla spruzzatura a calce del sottotetto eseguita senza autorizzazione dai conduttori.
In primo grado era stata accolta parzialmente la domanda con contestuale riduzione del canone. In secondo grado, la Corte d’Appello aveva ritenuto che il vizio, consistente in umidità, giustificava la riduzione del canone per la durata del contratto, e che l’ulteriore vizio da infestazione di zecche legittimava la riduzione del canone per un determinato periodo. Avverso tale decisione, il locatore ha proposto ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, la quale ha confermato il ragionamento espresso in Appello.
Infatti, a parere della Suprema Corte, i conduttori avevano provato di non aver goduto dell’immobile a causa dell’umidità e della presenza di zecche.
Del resto, nel rapporto locativo, la sospensione totale o parziale dell’adempimento dell’obbligazione del conduttore è legittima solo qualora venga completamente a mancare la controprestazione. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato.
Fonte: condominioelocazione.it
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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