domenica 14 gennaio 2018

Spese legali non vanno liquidate in misura inferiore ai minimi

Non possono essere liquidati compensi legali in misura inferiore ai minimi disposti dalla tariffa forense. Questo è il principio affermato dalla Corte di Cassazione, sez. VI-2 Civ., con l'ordinanza 11 dicembre 2017 n. 29594.
Il fatto
Un avvocato proponeva opposizione a ordinanze-ingiunzioni emessa dalla Prefettura, che veniva condannata alle spese. L’avvocato ricorreva in appello lamentando l'insufficiente liquidazione delle spese processuali. L’appello veniva rigettato e l’avvocato ricorreva in Cassazione.
La decisione
Il Supremo Collegio ribadisce, con stringata motivazione, che non possono essere liquidati compensi in misura inferiore ai minimi disposti dalla tariffa forense, richiamando una pronuncia risalente (Cass. Sez. VI 30 marzo 2011 n. 7293).
Si rilevi che la pronuncia provenga dalla VI Sezione, ossia una sorta di sezione filtro, alla quale vengono assegnate le questioni manifestamente fondate/infondate.
E tale è la annosa materia delle spese legali. Sarebbe stato giusto invero ricordare che il principio, oltre ad essere risalente, è stato recentemente ribadito dalle Sezioni Unite: la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi (Cass. Civ. Sez. Unite 10 luglio 2017 n. 16990).
Se la liquidazione non può avvenire al di sotto dei minimi, va ricordato che il giudice ha, altresì, l’onere di indicare dettagliatamente le singole voci che riduce, perché chieste in misura eccessiva, o elimina, perché non dovute (Cass. Civ. Sez. VI 6 giugno 2017 n. 14038; Cass. Civ. Sez. 10 novembre 2015 n. 22883; Cass. Civ. Sez. I 17 settembre 2015 n. 18238, Cass. Civ. Sez. Lav. 24 febbraio 2009 n. 4404; Cass. Civ. Sez. III 08 febbraio 2007 n. 2748).
Comune denominatore per l’interprete ci sembra quello di attenersi ai criteri medi: non sarà un caso che il legislatore abbia ripetuto nel dm 55/2014 ben venticinque volte il termine “di regola. (Art. 2, comma II; art. 4 comma I (tre volte); art. 4 comma II; art. 4 comma III; art. 4 comma IV; art. 4 comma VI; art. 5 comma I (viene usato il termine “di norma”); art. 5 comma VI; art. 6 comma I; art. 8 comma II; art. 9 comma I; art. 10 comma I; art. 10 comma II; art. 11 comma I; art. 12 comma I, art. 12 comma II, art. 15 comma I (viene usato il termine “di norma”); art. 17 comma I; art. 19 comma I; art. 21 comma VII; art. 22 comma I; art. 24 commaI; art. 26 comma I).

Fonte: Spese legali non vanno liquidate in misura inferiore ai minimi | Altalex

Pagamenti con le carte. L’Ue blocca i costi extra

L’Europa prova a farci fare pace con le carte di credito, levando di torno le «sorprese» legate all’utilizzo delle card negli acquisti online e mettendo la parola fine alla voce «commissioni extra» anche quando si paga piccoli o piccolissimi importi tramite il pos. Entra in vigore oggi la nuova direttiva europea sui servizi di pagamento (PSD 2), grazie a cui - si calcola - i consumatori europei potranno risparmiare fino a 500 milioni di euro all’anno, secondo le stime della Commissione.
Il cuore della direttiva è proprio il divieto di extra costi che finora hanno gravato sui pagamenti effettuati con carta. L’esempio forse più eclatante è dato da quei siti di compagnie aeree - per lo più «low cost» - abituate a rincarare i costi di transazione, spesso tra i 5 e i 10 euro, una sorta di tassa per la carta di credito. Ecco, con oggi, un comportamento del genere non sarà più ammesso. Allo stesso modo i commercianti non potranno applicare «sovrapprezzi» per gli acquisti effettuati con carte di credito o di debito. Il divieto di costi extra avrà alcune eccezioni. In alcuni Stati, il bando non riguarderà le carte aziendali, American Express o PayPal. Ma nella gran parte dei casi tali spese cesseranno.
Anche i consumatori avranno più armi per difendere i loro diritti: in caso di furto o frodi con carte o bancomat, il cliente fino ad oggi era tenuto a pagare 150 euro per operazioni che non riconosceva, effettuate prima della sua denuncia. Ora tale franchigia scende a 50 euro. Aumenterà anche la trasparenza dei costi di commissione quando si acquista in una valuta europea diversa dall’euro. Fino ad oggi, alla transazione veniva applicato un tasso di cambio poco chiaro. Aumenta poi la protezione della privacy di chi utilizza il Fintech - la tecnologia applicata ai servizi finanziari - e che creano un legame tra il conto del cliente e quello del venditore: da ora anche questi dovranno rispettare standard molto rigidi di protezione dei dati finanziari, e dovranno dotarsi di una sicurezza ulteriore per assicurare le transazioni.
Quella che entra in vigore oggi è l’evoluzione di una serie di interventi legislativi europei. La prima direttiva del genere risale al 2007, e favoriva l’ingresso nel mercato di altri attori e non lasciare il terreno dei pagamenti soltanto alle banche e alle carte di credito. Negli ultimi anni, con l’esplosione del fenomeno Fintech ci si è resi conto che l’impianto attuale non bastava. Dovrebbe poi finire l’era dei balzelli inutili. «I consumatori europei saranno felici di essersi liberati di queste spese irritanti. I sovraccosti delle carte significano che paghi per poter pagare, e non sai quanto fino a che non si arriva alla fine della transazione. È una buona notizia per la trasparenza», ha commentato Monique Goyens, direttore generale dell’organizzazione europea di difesa dei consumatori.

Fonte: Pagamenti con le carte. L’Ue blocca i costi extra - La Stampa

giovedì 11 gennaio 2018

Diritto all'immagine, risarcimento automatico per la pubblicazione della fotografia senza consenso

La pubblicazione non autorizzata di una fotografia, utilizzata per fini pubblicitari, comporta il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, in favore del danneggiato, a prescindere dal contenuto denigratorio o meno dell'immagine, per il sol fatto del mancato consenso alla pubblicazione. Il danno non patrimoniale, poi, previsto dall'articolo 10 del codice civile, se non può essere provato nel suo preciso ammontare, può essere liquidato anche equitativamente dal giudice tenendo conto di tutte le circostanze del caso specifico. Questo è quanto emerge dalla sentenza 634/2017 del Tribunale di Pordenone.
Il caso - La vicenda vede come protagonista un uomo che, per puro caso, sfogliando il catalogo di una rivista turistica, si era accorto di comparire insieme al suo figlio minore su una pagina del catalogo. L'immagine, che ritraeva il padre e il piccolo mentre accarezzavano un cervo con una porzione di costa sullo sfondo, era pubblicata senza il consenso dell'uomo e, per tale motivo, quest'ultimo chiedeva alla società editrice di ritirare dalla distribuzione il catalogo, nonché una somma a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. A seguito del rifiuto della società, la questione arriva dinanzi al Tribunale, che accoglie la domanda attorea spiegandone le ragioni.
La decisione - Il giudice friulano, una volta ricostruita la vicenda, afferma che la pubblicazione della fotografia in questione «non presenta alcun elemento atto a fornire un'immagine negativa dei soggetti in questione, né a ledere l'immagine, l'onore o la reputazione degli stessi», non essendo desumibile dalla stessa alcun elemento diffamatorio o denigratorio né per il padre né per il figlio. Tuttavia, l'avvenuta pubblicazione della fotografia in assenza di consenso dell'interessato, a prescindere da qualsivoglia elemento diffamatorio insito nella medesima, è un elemento determinante che comporta di per sé il risarcimento del danno.
Il diritto all'immagine, infatti, afferma il Tribunale, è tutelato dall'articolo 10 c.c. e si esplica «nel diritto a non vedere esposte o pubblicate qualsiasi rappresentazione delle proprie sembianze, senza il proprio consenso». E tale disposizione è interpretata nel senso che anche la sola pubblicazione non autorizzata o giustificata dalla legge è vietata e comporta, pertanto, in caso di mancato consenso, il diritto al risarcimento del danno. Tale norma, poi, si ricollega agli articoli 96 e 97 della legge sul diritto d'autore (Legge 633/1941) per i quali l'immagine di una persona non può essere esposta, pubblicata o messa in commercio senza il consenso di questa, salvo la notorietà della persona stessa. Ciò posto, per quanto riguarda la quantificazione del danno, è ben possibile che essa avvenga «in via forfettaria sulla base quanto meno del cd. prezzo del consenso, anche con valutazione equitativa». E nel caso di specie, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, ovvero la non notorietà delle persone raffigurate nella fotografia e la distribuzione capillare e per finalità pubblicitarie del catalogo, la somma equa per il giudice è stata di 10 mila euro.

Fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

Cassazione: papà in congedo parentale non si prende cura del figlio, giusto il licenziamento

Abusa del diritto al congedo parentale chiunque non utilizzi il permesso dal lavoro esclusivamente per la cura diretta del bambino e questo giustifica il licenziamento disciplinare. La sezione lavoro della Cassazione ha così confermato la decisione della Corte d’Appello dell’Aquila nei confronti di un dipendente di una ditta di trasporti.
Questi, in permesso parentale per i «bisogni affettivi e relazionali del figlio», non aveva «svolto alcuna attività» in favore del bimbo, come aveva appurato, attraverso appostamenti e foto, un’agenzia investigativa su mandato del datore di lavoro.
Per legge il lavoratore-genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro fino ai primi otto anni di vita del bambino, percependo solo fino al terzo un’indennità pari al 30% dello stipendio. Ma il permesso, spiega la Cassazione, è legato «all’interesse del tutelato», il bambino, appunto.
Per questo la condotta del lavoratore poi licenziato sottolineano i giudici è «contraria alla buona fede» e lesiva della buona fede del datore di lavoro, «privato ingiustamente della prestazione lavorativa del dipendente», oltre che dell’ente previdenziale che eroga la prestazione assistenziale.
Il principio, osservano i giudici (sentenza n. 509), vale tanto per chi nei giorni di congedo si dedica ad un altro lavoro, anche se questo incide «sull’organizzazione economica e sociale della famiglia», quanto per il genitore che «trascura la cura del figlio per dedicarsi a qualunque altra attività», come nel caso di questo papà abruzzese. Perché «Ciò che conta non è tanto quel che il genitore fa nel tempo da dedicare al figlio, quanto piuttosto quello che invece non fa nel tempo che avrebbe dovuto dedicare al minore».

Fonte: Cassazione: papà in congedo parentale non si prende cura del figlio, giusto il licenziamento - La Stampa