Con questa recente pronuncia la Corte europea dei diritti dell’uomo è tornata ad occuparsi, nell’ambito degli obblighi positivi scaturenti dall’art. 2 della Convenzione, di responsabilità delle autorità pubbliche per la morte di soggetti sottoposti alla loro sfera di controllo, ed in particolare dei criteri di imputazione della responsabilità medica per la morte del paziente psichiatrico.
Nel caso di specie la ricorrente, in seguito al suicidio del figlio avvenuto mentre questi si trovava ricoverato in regime di trattamento sanitario obbligatorio, si rivolge alla Corte di Strasburgo per vedere riconosciuta la violazione sostanziale dell’art. 2 della Convenzione da parte dell’Austria, ritenuta responsabile per la condotta negligente dello staff ospedaliero che avrebbe permesso il verificarsi del tragico evento.
Ancorché abbia per oggetto fatti che, in sede domestica, hanno coinvolto il solo giudizio civile, la sentenza assume una certa rilevanza anche nell’ambito del diritto penale italiano, laddove giurisprudenza e dottrina sono da tempo alla ricerca degli indici fattuali da prendere in considerazione nel vagliare la responsabilità dello psichiatra per il suicidio del paziente.
Questi i fatti. Nell’aprile 2010 un tribunale distrettuale austriaco aveva stabilito che il figlio della ricorrente venisse sottoposto a ricovero coatto in una struttura psichiatrica pubblica: al soggetto, infatti, era stata contestualmente diagnosticata una grave forma di schizofrenia paranoide, che lo rendeva pericoloso per sé e per gli altri.
Dopo una prima fase di rifiuto della malattia e della conseguente cura, il paziente era diventato più collaborativo, iniziando ad assumere spontaneamente i farmaci prescritti e mostrandosi in generale più docile; questo apparente miglioramento determinava i medici nella scelta di concedere al soggetto una maggiore libertà di movimento, come parte del suo percorso terapeutico – e ciò nonostante che si fosse da poco reso protagonista di un tentativo di fuga dall’ospedale. Tuttavia, durante una delle passeggiate intorno alla struttura autorizzate dai medici, il paziente si era allontanato, finendo poi per togliersi la vita gettandosi sui binari della metropolitana.
La madre, quindi, chiamava in giudizio la città di Vienna, quale autorità responsabile dell’ospedale, chiedendo un risarcimento per la morte del figlio, secondo l’attrice dovuta alla negligenza dello staff ospedaliero: alla luce della precaria condizione mentale del figlio, oltre che dei suoi precedenti tentativi di fuga, questi avrebbe dovuto essere ristretto nei movimenti e attentamente supervisionato da medici e infermieri, dal momento che il contratto alla base del suo ricovero prevedeva obblighi di protezione e cura.
Dal canto suo, l’autorità convenuta asseriva che lo staff ospedaliero aveva pienamente adempiuto all’obbligo di diligenza dovuta: il paziente non aveva infatti mai dato segno di intenzioni suicidarie, mostrandosi anzi sempre più incline a sottostare alla terapia; per questo motivo i medici avevano deciso di concedergli una maggiore libertà – in linea con le più recenti direttive psichiatriche, laddove viene indicato che la restrizione dei movimenti debba essere circoscritta ai soli casi “di assoluta necessità ed entro i confini della proporzionalità”.
La Corte di primo grado accoglieva la richiesta di risarcimento, ritenendo la città di Vienna responsabile per il comportamento negligente dello staff medico: il suicidio del paziente sarebbe avvenuto come conseguenza della sovrastimolazione alla quale il soggetto, ritrovatosi in un ambiente esterno all’ospedale, era stato esposto; situazione che i medici avrebbero dovuto impedire, assicurandosi che il paziente rispettasse le restrizioni alla sua libertà di movimento o, comunque, supervisionandone le passeggiate. Inoltre, se anche il soggetto sembrava non rappresentare più un pericolo per se stesso, cionondimeno continuava a costituirlo per gli altri; proprio per questo motivo, per altro, il suo ricovero forzato continuava a risultare legittimo e doveroso.
In secondo grado, tuttavia, la Corte accoglieva l’appello della Città di Vienna, ritenendo che non vi fosse alcun nesso causale tra l’inaspettato suicidio del paziente psichiatrico e la supposta violazione del dovere di supervisione dell’ospedale: il soggetto non aveva dato motivo di essere ritenuto un pericolo per se stesso; il suicidio, quindi, non poteva essere attribuito alla responsabilità dell’ospedale, non essendo stato in alcun modo prevedibile.
Questa decisione veniva, infine, confermata dalla Corte Suprema, che nelle sue motivazioni si sofferma, in particolare, sulla necessità di assicurare al paziente psichiatrico la massima libertà di movimento possibile – sia per garantirne una più rapida guarigione, sia nell’ottica di tutela degli stessi art. 3 e 5 della Convenzione.
Esauriti i rimedi interni, la madre del paziente adiva la Corte di Strasburgo, lamentando la violazione, da parte dell’Austria, dell’art. 2 della Convenzione, per avere omesso di proteggere la vita di suo figlio, malato mentalmente e sottoposto coattivamente alle cure della sanità pubblica. In particolare, la donna rilevava che la persistenza del regime di ricovero coattivo si giustificava proprio sulla base della permanente situazione di pericolosità per sé e per i terzi del paziente, e della conseguente necessità di “assicurare la protezione della vita e dell’incolumità della persona ricoverata e di terze parti”, protezione in concreto non assicurata nel caso di specie.
Secondo il governo austriaco, invece, l’approccio terapeutico in concreto prescelto doveva considerarsi in linea con le più recenti direttive mediche a livello europeo: il ricovero di tipo “aperto”, comprendente anche passeggiate senza accompagnatore, permetterebbe, infatti, un più rapido recupero del paziente psichiatrico, consentendone, al contempo, un suo graduale reinserimento nella società.
La Corte ribadisce anzitutto la sussistenza di obblighi positivi scaturenti dalla prima parte dell’art. 2: lo Stato non viene chiamato solo a non uccidere, ma anche ad “adottare le misure adeguate per salvaguardare le vite dei soggetti sotto la sua giurisdizione”. E il rispetto di questo principio, sottolinea la Corte, deve essere assicurato anche nella sfera della sanità pubblica: in particolare, lo Stato deve garantire ai pazienti psichiatrici sottoposti a ricovero coatto un’adeguata protezione, soprattutto in considerazione della loro “particolare vulnerabilità”.
Altro principio generale richiamato dalla Corte riguarda eventuali “misure di protezione preventive” che lo Stato è tenuto a prendere, in determinati casi, per proteggere un soggetto da altri o da se stesso. In questa seconda ipotesi, la giurisprudenza di Strasburgo si muove nella direzione di ritenere che questi obblighi sorgano solo laddove sia provato che “le autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere che la persona in questione correva un reale ed imminente rischio per la sua vita” e, ciononostante, non hanno assunto le misure da considerarsi ragionevoli per neutralizzare tale rischio.
Nel caso di specie, la Corte rileva che non vi era controversia tra le parti circa la legittimità del ricovero forzato del soggetto e circa il fatto che al momento del suo decesso il provvedimento fosse ancora in vigore. A divergere nelle prospettazioni delle parti sono, piuttosto, la prevedibilità o meno del suicidio del paziente e l’esistenza di un eventuale onere, gravante sull’ospedale, di impedirne la verificazione attraverso una più stringente restrizione della libertà di movimento del soggetto.
A tal proposito, la Corte osserva come, stando alla ricostruzione dei fatti effettuata dalle corti domestiche, tanto lo stato di salute mentale del figlio della ricorrente quanto il suo atteggiamento nei confronti della terapia da qualche tempo sembravano essere considerevolmente migliorati, sì da spingere lo staff medico a ritenere non solo opportuno, ma addirittura necessario estenderne la libertà di movimento – anche per facilitare il graduale reinserimento in società del soggetto. Come accertato in sede giudiziaria nazionale, al momento della fuga fatale, infatti, il paziente non sembrava più rappresentare un pericolo per se stesso. Queste ricostruzioni sono ritenute dalla Corte di Strasburgo “esaurienti, pertinenti e convincenti, oltre che in linea con la propria giurisprudenza in materia”. In particolare, nessun segnale di rischio suicidario era mai stato manifestato dal soggetto durante la sua permanenza nell’ospedale psichiatrico, tanto che una sua ulteriore restrizione nel reparto chiuso sarebbe stata illegittima; i medici, quindi, non avevano alcuna ragione di sospettare che il paziente fosse incline al suicidio. Esclusa la prevedibilità dell’evento, dunque, viene esclusa anche la conseguente responsabilità dell’ospedale e, di conseguenza, dello Stato austriaco.
D’altra parte, la Corte osserva come la scelta dello staff ospedaliero di autorizzare il paziente a qualche passeggiata non supervisionata non possa essere considerata sintomo di negligenza, atteso che il suo stato mentale era migliorato; anche a livello internazionale, l’approccio alla cura delle malattie mentali prevede di concedere la massima libertà possibile ai pazienti, in modo facilitarne il reinserimento nella società. Anche dalla prospettiva della Convenzione, resta auspicabile assicurare un’ampia libertà ai malati, così da preservarne nel miglior modo possibile la dignità ed il diritto di autodeterminazione. In altre parole, è sempre necessario operare un bilanciamento tra i possibili vantaggi derivanti dall’applicazione di una terapia “aperta” e gli eventuali svantaggi di un simile approccio – quali il rischio di fuga del paziente o, peggio, qualche gesto autolesionista.
Per tali ragioni, la Corte nega una qualsivoglia violazione sostanziale dell’art. 2 imputabile all’Austria, ritenendo fondate le argomentazioni dalla Corte Suprema austriaca: una più severa restrizione della libertà di movimento del figlio della ricorrente si sarebbe essa stessa scontrata con le esigenze di tutela degli artt. 3, 5 e 8 della Convenzione.
Parimenti, viene esclusa un’eventuale violazione dell’art. 2 nel suo versante processuale, posto che nessun rimprovero può essere mosso alle corti domestiche riguardo allo svolgimento di adeguate indagini.
La sentenza in commento fornisce preziose indicazioni anche al penalista italiano, in relazione alla spinosa questione della responsabilità dello psichiatra per il suicidio del paziente.
Parte delle complessità in materia sorgono dal fatto che in questo tipo di responsabilità la determinazione dei presupposti della posizione di garanzia coincide con la stessa definizione delle regole cautelari cui il medico avrebbe dovuto attenersi, nel senso che in queste ultime devono ritrovarsi i limiti della prima: come si è perspicuamente osservato in dottrina, “ogni qual volta il medico si sia attenuto al dovere oggettivo di diligenza ricavato dalla regola cautelare – e quindi l’evento avverso non sia a lui rimproverabile – viene a mancare, già a monte, un’omissione penalmente rilevante, non trovandoci al cospetto di una azione doverosa inosservata”.
In questo quadro, carico di incertezze, l’operatore giuridico è chiamato ad operare un bilanciamento tra due valori che talvolta, purtroppo, finiscono per scontrarsi: da una parte, il corretto svolgimento dell’attività psichiatrica, dove – come in generale nella ars medica, e forse non a torto – mancano precise linee guida che dettino puntualmente le doverose cautele; dall’altra, la protezione della vita, e prima ancora dell’incolumità, del paziente sottoposto alle cure mediche. Ma la doverosa tutela (discendente anche dallo stesso art. 2 Cedu) di questi ultimi beni, d’altro canto, deve fare i conti con il rispetto di altri valori costituzionalmente protetti, quali la libertà, l’autonomia e la dignità del paziente. E, dunque, la partita non potrà che giocarsi, caso per caso, sul filo della corretta ricostruzione delle regole cautelari che vincolano il medico: in quest’ottica, dunque, ben potranno venire in soccorso del penalista italiano le considerazioni svolte dalla Corte di Strasburgo circa la necessità di riscontrare, in capo allo psichiatra, una concreta prevedibilità dell’evento suicidario e, al contempo, di riconoscere l’evoluzione della scienza psichiatrica verso un approccio terapeutico di tipo “aperto”, nel quale la restrizione della libertà del paziente – anche se sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio – sia relegata davvero ad extrema ratio.
Fonte: www.penalecontemporaneo.it/DPC | La Corte di Strasburgo in materia di responsabilità del medico per ...
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
martedì 17 gennaio 2017
La Corte di Strasburgo in materia di responsabilità del medico per il suicidio del paziente psichiatrico
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
Tentato omicidio della convivente: no all’aggravante ex art. 577 c.p. prevista per il coniuge
Armato di coltello aggredisce la convivente, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 808 del 10 gennaio 2017, esclude che gli possa essere applicata l’aggravante prevista dall’art. 577 c.p. quando il reato è commesso contro il coniuge. Corretto, invece, qualificare il fatto come tentato omicidio e non come lesioni, a fare la differenza l’atteggiamento psicologico del reo e la potenzialità lesiva dell’azione.
L’aggravante prevista dall’art. 577 ultimo comma c.p. che prevede la reclusione da ventiquattro a trent’anni per chi uccide il coniuge non è applicabile al convivente more uxorio. Lo ha ribadito la Corte di cassazione con la sentenza in commento relativa ad una caso di tentato omicidio, annullando la sentenza della Corte territoriale che aveva diversamente deciso.
Inappuntabili le motivazioni a sostegno della decisione. Non è possibile ritenere, come ha invece fatto la Corte di appello, che l’evoluzione del costume sociale giustifichi l’equiparazione fra coniuge e convivente more uxorio se da tale equiparazione deriva l’applicazione analogica di una circostanza aggravante, con conseguente aumento della pena edittale. La norma penale sanzionatoria, infatti, è sottoposta al principio di legalità contenuto non solo nell’art. 2 c.p., ma soprattutto nell’art. 25 della Costituzione e, dunque, è del tutto insuscettibile di estensione analogica. Per tanto, l’interpretazione analogica ed estensiva dell’art. 577 c.p. è vietata dal principio di legalità della legge penale, ovvero da uno dei principali baluardi di un sistema democratico.
Nel caso concreto l’equiparazione fra coniuge e convivente more uxorio appare improponibile anche per altre ragioni. La Corte costituzionale, infatti, ha già escluso in passato che possano applicarsi al convivente more uxorio (persino) le norme penali di favore previste dal codice penale con riguardo al coniuge. Ci si riferisce all’art. 649 c.p. e alla sentenza della Corte costituzionale numero 352 del 2000, citata anche dalla sentenza in commento. Se si esclude che il convivente more uxorio possa avvantaggiarsi della causa di non punibilità prevista dall’art. 649 c.p. a favore del coniuge non può, a maggior ragione, sostenersi che al convivente si applichino le circostanze aggravanti previste a carico del coniuge. Infatti, al di là della incompatibilità fra tale conclusione e i corollari del principio di legalità, l’evoluzione del costume sociale invocato dalla Corte di appello non ha trovato riconoscimento presso il Giudice delle leggi, neppure relativamente alle norme penali di favore.
La differenza di trattamento fra coniuge e convivente, sotto il profilo penale, ha resistito al vaglio della Corte costituzionale sul presupposto che non è irragionevole, né arbitrario che il legislatore “adotti soluzioni diversificate per la famiglia fondata sul matrimonio contemplato nell’art. 29 della costituzione e per la convivenza more uxorio”, trattandosi di scelta che rientra nella discrezionalità dell’azione legislativa.
Se la sentenza della Corte costituzionale citata non è recentissima, risalendo al 2000, e se il costume sociale può essere da allora mutato, non va dimenticato che la Legge 20/05/2016, n. 76 che reca in rubrica “Regolamentazione delle unioni civili fra persone dello steso sesso e di disciplina delle convivenze” non ha operato alcun intervento per avvicinare la situazione della persona sposata a quella del convivente more uxorio quando ci si trovi di fronte al giudice penale, mentre è intervenuta per evitare che, nella materia penale, il coniuge abbia un trattamento differente rispetto al partner di un’unione civile fra persone dello stesso sesso.
Per tanto l’art. 577 c.p. rimane non applicabile al convivente more uxorio.
La sentenza in commento ha ricordato che la Corte di cassazione, in passato, aveva già considerato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 577 comma 2 c.p. sotto il profilo della disparita di trattamento fra coniuge e convivente more uxorio escludendo che la questione dovesse essere posta all’attenzione della Corte costituzionale.
Si dubita, in ogni caso, che una eventuale nuova questione di legittimità costituzionale dell’art. 577 c.p. possa trovare accoglimento.
Ancora una volta sono il principio di legalità e il divieto di retroattività che caratterizzano la norma penale incriminatrice ad impedire che un intervento della Corte costituzionale successivo alla commissione del fatto possa portare all’applicazione retroattiva di una aggravante. Infatti è escluso che la Corte costituzionale possa pronunciare sentenze additive in malam partem. Di conseguenza la Corte costituzionale non potrebbe estendere il trattamento sanzionatorio più severo previsto dall’art. 577 c.p. a situazioni che, nel momento in cui il fatto è stato commesso, non rientravano nell’ambito di applicazione della circostanza aggravante.
Solo un intervento del legislatore potrebbe, eventualmente, modificare la situazione.
Secondo tema di interesse affrontato dalla Corte di cassazione con la sentenza in commento è quello della possibilità di configurare il reato di tentato omicidio, invece del reato di lezioni aggravate, pur in assenza di esplicite ammissioni da parte dell’imputato .
In proposito la giurisprudenza è monolitica nell’escludere che il dolo eventuale sia compatibile con il delitto tentato (ex pluribus Cass. pen. sez. VI, 20 marzo 2012, 14342, in CED Cassazione 2012; Cass. pen. sez. I, 31 marzo 2010, 25114, in CED Cassazione 2010). La sentenza in esame non si discosta dalla giurisprudenza richiamata supra. I supremi giudici operano una distinzione fra le ipotesi in cui l’evento si pone come accadimento possibile o probabile rispetto alla condotta tenuta dal reo e quelle in cui la condotta può portare all’evento ovvero integrare altra meno grave fattispecie (morte o lesioni aggravate), ma l’agente prevede e vuole alternativamente l’uno o l’altra. In quest’ultimo caso a muovere l’agente è il dolo diretto alternativo, del tutto compatibile con il reato tentato. Secondo quanto si legge nella motivazione, per verificare concretamente se ci si trovi di fronte ad una fattispecie di lesioni o ad un tentativo di omicidio vanno valutati l’atteggiamento psicologico del reo e la potenzialità lesiva dell’azione. A far propendere per l’omicidio tentato è la notevole potenzialità lesiva dell’azione testimoniata dal tipo di arma utilizzata (un coltello da cucina “apprezzato per le sue temibili caratteristiche e potenzialità lesive”), dalla direzione con la quale sono stati inferti i colpi (dall’alto vero il basso), dalle zone del corpo della vittima verso le quali i fendenti sono stati indirizzati (il volto e le reni), dal fatto che l’evento mortale non sia intervenuto perché la persona offesa è riuscita a parare alcuni dei fendenti con un cuscino e per il successivo intervento di un terzo che ha soccorso la vittima.
La Corte di cassazione, dunque, ancora una volta ha escluso che il delitto di omicidio tentato possa essere contestato in presenza di dolo eventuale. Essa, tuttavia, si è posta su quella consolidata scia giurisprudenziale secondo la quale non v’è dolo eventuale, ma dolo diretto, da intendersi sotto la forma del dolo diretto alternativo, nel caso in cui la condotta dimostri che l’agente si è prefigurato e ha voluto, alternativamente, sia la morte della vittima sia la commissione, a suo danno, del meno grave reato di lesioni. In presenza di un simile elemento psicologico si può configurare il reato tentato.
Fonte: www.quotidianogiuridico.it/Tentato omicidio della convivente: no all’aggravante ex art. 577 c.p. prevista per il coniuge | Quotidiano Giuridico
L’aggravante prevista dall’art. 577 ultimo comma c.p. che prevede la reclusione da ventiquattro a trent’anni per chi uccide il coniuge non è applicabile al convivente more uxorio. Lo ha ribadito la Corte di cassazione con la sentenza in commento relativa ad una caso di tentato omicidio, annullando la sentenza della Corte territoriale che aveva diversamente deciso.
Inappuntabili le motivazioni a sostegno della decisione. Non è possibile ritenere, come ha invece fatto la Corte di appello, che l’evoluzione del costume sociale giustifichi l’equiparazione fra coniuge e convivente more uxorio se da tale equiparazione deriva l’applicazione analogica di una circostanza aggravante, con conseguente aumento della pena edittale. La norma penale sanzionatoria, infatti, è sottoposta al principio di legalità contenuto non solo nell’art. 2 c.p., ma soprattutto nell’art. 25 della Costituzione e, dunque, è del tutto insuscettibile di estensione analogica. Per tanto, l’interpretazione analogica ed estensiva dell’art. 577 c.p. è vietata dal principio di legalità della legge penale, ovvero da uno dei principali baluardi di un sistema democratico.
Nel caso concreto l’equiparazione fra coniuge e convivente more uxorio appare improponibile anche per altre ragioni. La Corte costituzionale, infatti, ha già escluso in passato che possano applicarsi al convivente more uxorio (persino) le norme penali di favore previste dal codice penale con riguardo al coniuge. Ci si riferisce all’art. 649 c.p. e alla sentenza della Corte costituzionale numero 352 del 2000, citata anche dalla sentenza in commento. Se si esclude che il convivente more uxorio possa avvantaggiarsi della causa di non punibilità prevista dall’art. 649 c.p. a favore del coniuge non può, a maggior ragione, sostenersi che al convivente si applichino le circostanze aggravanti previste a carico del coniuge. Infatti, al di là della incompatibilità fra tale conclusione e i corollari del principio di legalità, l’evoluzione del costume sociale invocato dalla Corte di appello non ha trovato riconoscimento presso il Giudice delle leggi, neppure relativamente alle norme penali di favore.
La differenza di trattamento fra coniuge e convivente, sotto il profilo penale, ha resistito al vaglio della Corte costituzionale sul presupposto che non è irragionevole, né arbitrario che il legislatore “adotti soluzioni diversificate per la famiglia fondata sul matrimonio contemplato nell’art. 29 della costituzione e per la convivenza more uxorio”, trattandosi di scelta che rientra nella discrezionalità dell’azione legislativa.
Se la sentenza della Corte costituzionale citata non è recentissima, risalendo al 2000, e se il costume sociale può essere da allora mutato, non va dimenticato che la Legge 20/05/2016, n. 76 che reca in rubrica “Regolamentazione delle unioni civili fra persone dello steso sesso e di disciplina delle convivenze” non ha operato alcun intervento per avvicinare la situazione della persona sposata a quella del convivente more uxorio quando ci si trovi di fronte al giudice penale, mentre è intervenuta per evitare che, nella materia penale, il coniuge abbia un trattamento differente rispetto al partner di un’unione civile fra persone dello stesso sesso.
Per tanto l’art. 577 c.p. rimane non applicabile al convivente more uxorio.
La sentenza in commento ha ricordato che la Corte di cassazione, in passato, aveva già considerato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 577 comma 2 c.p. sotto il profilo della disparita di trattamento fra coniuge e convivente more uxorio escludendo che la questione dovesse essere posta all’attenzione della Corte costituzionale.
Si dubita, in ogni caso, che una eventuale nuova questione di legittimità costituzionale dell’art. 577 c.p. possa trovare accoglimento.
Ancora una volta sono il principio di legalità e il divieto di retroattività che caratterizzano la norma penale incriminatrice ad impedire che un intervento della Corte costituzionale successivo alla commissione del fatto possa portare all’applicazione retroattiva di una aggravante. Infatti è escluso che la Corte costituzionale possa pronunciare sentenze additive in malam partem. Di conseguenza la Corte costituzionale non potrebbe estendere il trattamento sanzionatorio più severo previsto dall’art. 577 c.p. a situazioni che, nel momento in cui il fatto è stato commesso, non rientravano nell’ambito di applicazione della circostanza aggravante.
Solo un intervento del legislatore potrebbe, eventualmente, modificare la situazione.
Secondo tema di interesse affrontato dalla Corte di cassazione con la sentenza in commento è quello della possibilità di configurare il reato di tentato omicidio, invece del reato di lezioni aggravate, pur in assenza di esplicite ammissioni da parte dell’imputato .
In proposito la giurisprudenza è monolitica nell’escludere che il dolo eventuale sia compatibile con il delitto tentato (ex pluribus Cass. pen. sez. VI, 20 marzo 2012, 14342, in CED Cassazione 2012; Cass. pen. sez. I, 31 marzo 2010, 25114, in CED Cassazione 2010). La sentenza in esame non si discosta dalla giurisprudenza richiamata supra. I supremi giudici operano una distinzione fra le ipotesi in cui l’evento si pone come accadimento possibile o probabile rispetto alla condotta tenuta dal reo e quelle in cui la condotta può portare all’evento ovvero integrare altra meno grave fattispecie (morte o lesioni aggravate), ma l’agente prevede e vuole alternativamente l’uno o l’altra. In quest’ultimo caso a muovere l’agente è il dolo diretto alternativo, del tutto compatibile con il reato tentato. Secondo quanto si legge nella motivazione, per verificare concretamente se ci si trovi di fronte ad una fattispecie di lesioni o ad un tentativo di omicidio vanno valutati l’atteggiamento psicologico del reo e la potenzialità lesiva dell’azione. A far propendere per l’omicidio tentato è la notevole potenzialità lesiva dell’azione testimoniata dal tipo di arma utilizzata (un coltello da cucina “apprezzato per le sue temibili caratteristiche e potenzialità lesive”), dalla direzione con la quale sono stati inferti i colpi (dall’alto vero il basso), dalle zone del corpo della vittima verso le quali i fendenti sono stati indirizzati (il volto e le reni), dal fatto che l’evento mortale non sia intervenuto perché la persona offesa è riuscita a parare alcuni dei fendenti con un cuscino e per il successivo intervento di un terzo che ha soccorso la vittima.
La Corte di cassazione, dunque, ancora una volta ha escluso che il delitto di omicidio tentato possa essere contestato in presenza di dolo eventuale. Essa, tuttavia, si è posta su quella consolidata scia giurisprudenziale secondo la quale non v’è dolo eventuale, ma dolo diretto, da intendersi sotto la forma del dolo diretto alternativo, nel caso in cui la condotta dimostri che l’agente si è prefigurato e ha voluto, alternativamente, sia la morte della vittima sia la commissione, a suo danno, del meno grave reato di lesioni. In presenza di un simile elemento psicologico si può configurare il reato tentato.
Fonte: www.quotidianogiuridico.it/Tentato omicidio della convivente: no all’aggravante ex art. 577 c.p. prevista per il coniuge | Quotidiano Giuridico
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
lunedì 16 gennaio 2017
Vacanza rovinata? Una piccola guida per chiedere il risarcimento del danno
I casi più frequenti di vacanza rovinata sono collegati ai ritardi aerei, allo smarrimento di bagagli ma anche e soprattutto alla scoperta di aver prenotato la propria vacanza in una struttura alberghiera del tutto diversa da quella prospettata dall’agenzia viaggi.
In tutte queste ipotesi il termine “vacanza rovinata” sembra calzare a pennello e comporta il diritto – ormai acclarato – al risarcimento dei danni psico-fisici subiti dal turista per non aver potuto godere pienamente delle proprie ferie, a causa di negligenze e/o ritardi.
Come richiedere in concreto il risarcimento del danno?
Esiste una modalità stragiudiziale – abbastanza rapida – per chiedere il risarcimento per il danno subito a causa della vacanza rovinata: innanzitutto vi è un termine utile di 10 giorni, a decorrere dal rientro, per redigere un reclamo, a mezzo racc a/r, con richiesta di rimborso e/o risarcimento, indirizzata sia all’agenzia di viaggi che al tour operator.
Se si è acquistato un pacchetto “all inclusive” bisogna scrivere all’organizzatore dell’ intero viaggio e non ai singoli fornitori dei diversi servizi: è sbagliato, ad esempio, indirizzare il reclamo alla compagnia aerea per lo smarrimento del bagaglio.
E’ importante, inoltre, conservare tutta la documentazione relativa al viaggio che può essere utilizzata per dimostrare che i servizi usufruiti dal turista sono ben diversi (peggiori) di quelli prospettati inizialmente dall’agenzia viaggi. A tal proposito è utile il catalogo con la descrizione dei servizi offerti.
Si ricorda che la tutela relativa al risarcimento per vacanza rovinata vale anche in caso di prenotazione del pacchetto on line e non effettuata personalmente in agenzia viaggi.
Se non si ottiene il rimborso cosa bisogna fare?
Qualora non si dovesse ottenere, con la rapida procedura descritta, il rimborso e/o il risarcimento del danno, occorre attivare la procedura giudiziale.
Fonte: www.leggioggi.it/Vacanza rovinata? Guida per risarcimento danni
In tutte queste ipotesi il termine “vacanza rovinata” sembra calzare a pennello e comporta il diritto – ormai acclarato – al risarcimento dei danni psico-fisici subiti dal turista per non aver potuto godere pienamente delle proprie ferie, a causa di negligenze e/o ritardi.
Come richiedere in concreto il risarcimento del danno?
Esiste una modalità stragiudiziale – abbastanza rapida – per chiedere il risarcimento per il danno subito a causa della vacanza rovinata: innanzitutto vi è un termine utile di 10 giorni, a decorrere dal rientro, per redigere un reclamo, a mezzo racc a/r, con richiesta di rimborso e/o risarcimento, indirizzata sia all’agenzia di viaggi che al tour operator.
Se si è acquistato un pacchetto “all inclusive” bisogna scrivere all’organizzatore dell’ intero viaggio e non ai singoli fornitori dei diversi servizi: è sbagliato, ad esempio, indirizzare il reclamo alla compagnia aerea per lo smarrimento del bagaglio.
E’ importante, inoltre, conservare tutta la documentazione relativa al viaggio che può essere utilizzata per dimostrare che i servizi usufruiti dal turista sono ben diversi (peggiori) di quelli prospettati inizialmente dall’agenzia viaggi. A tal proposito è utile il catalogo con la descrizione dei servizi offerti.
Si ricorda che la tutela relativa al risarcimento per vacanza rovinata vale anche in caso di prenotazione del pacchetto on line e non effettuata personalmente in agenzia viaggi.
Se non si ottiene il rimborso cosa bisogna fare?
Qualora non si dovesse ottenere, con la rapida procedura descritta, il rimborso e/o il risarcimento del danno, occorre attivare la procedura giudiziale.
Fonte: www.leggioggi.it/Vacanza rovinata? Guida per risarcimento danni
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
Giudici di Pace in sciopero dal 26 gennaio al 1° febbraio 2017
A partire da giovedì 26 gennaio 2017, in corrispondenza con l'inaugurazione dell'anno giudiziario in Cassazione, entrano in sciopero per una settimana i giudici di pace. "Non siamo la Croce Rossa della Giustizia", si legge in una nota diramata dall'Unione nazionale giudici di pace, "senza il nostro apporto il sistema giudiziario collasserebbe ed il Governo continua a trattarci come "tappabuchi" della Giustizia. Pretendono dai giudici di pace un impegno lavorativo a tempo pieno, destinato ulteriormente ad aumentare con la recente riforma della magistratura di pace e cd. onoraria che graverà gli uffici del Giudice di Pace del peso ulteriore di circa la metà dell'attuale contenzioso civile dei Tribunali, ma continuano a denegarci qualsiasi diritto. Il Consiglio d'Europa, la Commissione Europea, il Parlamento Europeo hanno contestato al Governo l'illegittimità della nostra condizione lavorativa e, di recente, il Comitato europeo dei diritti sociali ha condannato l'Italia per violazione della Carta sociale europea, ossia del trattato internazionale che riconosce e garantisce i diritti fondamentali dei lavoratori". "Non si può ragionevolmente pensare", continua la nota del sindacato dei giudici di pace, "che oltre la metà della giurisdizione civile sia assegnata a magistrati privi delle più elementari guarentigie, precari della Giustizia a termine, senza previdenza e diritto alla pensione, senza tutele per maternità, malattia o infortuni sul lavoro. Abbiamo chiesto alla Commissione Europea, già da noi investita di plurime denunce, nonché di petizioni ed interrogazioni dal Parlamento Europeo, di essere sentiti in audizione per accelerare l'avvio della procedura di infrazione contro il Governo italiano". "La Giustizia di pace in Italia", conclude la nota, "è un'anomalia che non ha similitudini in nessun altro Paese europeo: magistrati che lavorano a tempo pieno senza diritti, con la vuota etichettatura di "onorari" che vorrebbe giustificare una vera e propria forma di sfruttamento di lavoro in nero".
Fonte: www.italiaoggi.it/Giustizia, dal 26 gennaio giudici di pace in sciopero - News - Italiaoggi
Fonte: www.italiaoggi.it/Giustizia, dal 26 gennaio giudici di pace in sciopero - News - Italiaoggi
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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