lunedì 2 maggio 2016

Se la morosità persiste, la società di vendita può sospendere la somministrazione del gas

Il Tribunale di Genova, Sezione Sesta con ordinanza 11 aprile 2016, nel revocare il provvedimento precedentemente emesso ai sensi dell'articolo 700 c.p.c., ha accolto un importante principio in tema di rimedi alla morosità nel mercato del gas.
Come è noto, a seguito della liberalizzazione del relativo mercato, attraverso la separazione delle funzioni di trasporto e di vendita del vettore energetico, le società di vendita sono esposte ad un rischio creditizio maggiore, indotto dal c.d. turismo energetico; ovvero la semplificazione del passaggio da un venditore all'altro, anche nei casi di morosità.
Mentre per il settore elettrico è stata introdotta la tutela indennitaria c.d. del CMOR, ovvero il contributo di morosità che segue il cliente nei trasferimenti di fornitore, il sistema gas è ancora esposto.
Una delle tutele per il venditore è quindi collegata alla possibilità di interrompere la somministrazione al cliente moroso, con il supporto del Distributore locale che materialmente eseguirà la prestazione.
Ciò può avvenire se vengono rispettate determinate condizioni di tutela per l'utente, il quale deve essere intimato a mezzo lettera raccomandata contente una serie di informazioni atte a consentire la regolarizzazione della posizione per evitare la sospensione.
La materia è disciplinata dalla Delibera AEEG (ora AEEGSI) ARG/Gas 99/11 contraddistinta dall'evocativo titolo "Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale: servizio di default, acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi e approvazione del Testo Integrato Morosità Gas (TIMG). Modifiche e integrazioni alla disciplina vigente in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica"
Nel caso in esame, l'intimazione di cui all'art. 5 dell'Allegato A alla Delibera sopra indicata, era stata spedita circa due anni prima rispetto allo stacco, per reagire al quale, il cliente aveva proposto ricorso di urgenza.
Ricorso accolto sul presupposto sommario e meramente superficiale del tempo intercorso.
In sede di reclamo, il Tribunale ha affrontato compiutamente il caso, stabilendo che il presupposto per lo stacco è il persistere della morosità unitamente al rispetto della normativa regolamentare varata dall'AEEG, a prescindere dalla datazione della fattura rimasta impagata. Ciò sull'assunto non espresso ma valutato, attesa la centralità del motivo di reclamo, che la normativa AEEGSI non indichi un termine di scadenza dell'efficacia dell'intimazione. Termine che sarebbe difficilmente gestibile, attesa l'interferenza nel processo, non solo di un soggetto terzo (il Distributore Locale) materialmente incaricato in piena autonomia di effettuare la prestazione di chiusura, ma pure del Regolatore; il quale spesso è chiamato dall'utente a gestire il reclamo ritenuto non risposto in maniera esaustiva dal venditore. Il tutto, anche questa volta, senza la fissazione di un termine finale.
E' altresì interessante osservare che nella fattispecie portata all'attenzione dei Giudici Genovesi, la morosità iniziale si era ridotta (restando comunque ad un livello non insignificante) per effetto di alcuni conguagli successivi. Il persistere di un insoluto parziale sulla bolletta intimata, è stato tuttavia considerato sufficiente e legittimante ai fini della sospensione.
Dimostrando una accurata conoscenza della materia, il Tribunale ha infine osservato che il ricorrente (il quale aveva in passato contestato l'abnormità dei consumi con ciò rifiutando il pagamento), non aveva attivato nessuna censura sul malfunzionamento del contatore, né aveva mosso alcuna specifica doglianza circa le modalità di lettura del misuratore o l'erronea applicazione di prezzi o tariffe. A corollario di tali osservazioni, nel provvedimento in esame, il Tribunale, incidenter tantum ha anche avuto modo di dedurre la completezza delle informazioni sui consumi esplicitate in bolletta.

Fonte: www.ilsole24ore.com//Se la morosità persiste, la società di vendita può sospendere la somministrazione del gas, anche se l'intimazione dello stacco è risalente

“Penale di 500 euro se affidi la gestione del danno all’avvocato”, ma l’Antitrust non ci sta!

Lo scorso 22 marzo l’AGCM ha avviato il procedimento CV144 – Allianz – clausola conciliazione paritetica nei confronti di Allianz S.p.A., avente ad oggetto una clausola, appunto, in base alla quale, se l’assicurato non affida la gestione del danno a soggetti terzi che operino professionalmente nel campo del patrocinio (ad esempio avvocati /procuratori legali e simili) l’impresa opera lo sconto del 3,5% sul premio annuo netto RCA; per contro, se l’assicurato viola tale impegno, l’impresa applica una penale di 500 euro. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ritenendo tale clausola vessatoria, ha aperto il procedimento di consultazione.

Allianz – clausola conciliazione paritetica. Oggetto del procedimento avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è la clausola contenuta nei moduli contrattuali predisposti da Allianz per la vendita di polizze assicurative per la responsabilità civile auto Bonus/Malus che risultano utilizzati dal professionista nel corso dell’anno 2015 Tale clausola così statuisce: «Condizione Aggiuntiva RC Accordo per la risoluzione delle controversie mediante ricorso alla procedura di conciliazione paritetica: Per i sinistri gestiti con la procedura di risarcimento diretto – CARD, l’assicurato si impegna a: – non affidare la gestione del danno a soggetti terzi che operino professionalmente nel campo del patrocinio (ad esempio avvocati /procuratori legali e simili); – ricorrere preliminarmente alla procedura di conciliazione paritetica se l’ammontare del danno non supera i 15.000 euro. In cambio di tale obbligo l’impresa opera lo sconto del 3,5% sul premio annuo netto RCA; per contro se l’assicurato viola il predetto impegno l’impresa applica una penale di 500 euro, da detrarsi dalla somma dovuta a titolo di risarcimento, con il limite di quest’ultimo».

A parere dell’Autorità tale clausola «appare vessatoria ai sensi dell’articolo 33, comma 1 e comma 2, lettere f), e t), 34, comma 2, del Codice del Consumo in quanto tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto».

I soggetti interessati possono prendere parte alla consultazione. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione di questo comunicato (7 maggio 2016), si legge sul sito ufficiale dell’Autorità, «i soggetti interessati possono prendere parte alla consultazione per iscritto, inviando i propri contributi attraverso la casella di posta elettronica CV144@agcm.it, dedicata alla consultazione in oggetto, indicando la loro qualificazione e l’interesse a partecipare alla consultazione».

I soggetti interessati che possono partecipare alla consultazione sono: le associazioni di categoria rappresentative dei professionisti a livello nazionale e le camere di commercio o loro unioni che risultino interessate dalle clausole oggetto del procedimento, in ragione della specifica esperienza maturata nel settore. Possono, altresì, partecipare alla consultazione le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale riconosciute e iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 del Codice del Consumo.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/“Penale di 500 euro se affidi la gestione del danno all’avvocato”, ma l’Antitrust non ci sta! - La Stampa

Prescrizione cartelle esattoriali

Il termine “prescrizione” in gergo comune si può tradurre con la parola “scadenza”: una cartella esattoriale prescritta, pertanto, è una cartella ormai scaduta che – come il latte avariato in frigorifero, rimasto aperto senza che nessuno lo utilizzasse – deve essere solo “buttata” e non può essere “utilizzata” per nessuno scopo. Quindi, in buona sostanza, una volta che si verifica la prescrizione della cartella esattoriale il debito con Equitalia deve essere cancellato perché è come se, pur esistendo, non può più giustificare un pignoramento, un’ipoteca o un fermo.
La logica che sta alla base di questo istituto giuridico risiede nell’idea che il debitore (e, quindi, il contribuente che abbia ricevuto una cartella di Equitalia) non può restare, per una vita, sospeso sul filo di rasoio, ad attendere un’azione di forza del creditore, non sapendo se mai avverrà: anche una cartella esattoriale, notificata in modo corretto, quindi ha una sua data di scadenza.
Il tutto, in termini più giuridici, si può esprimere con il seguente principio: una volta notificata la cartella di pagamento, Equitalia ha un termine predeterminato (che a breve indicheremo) per agire; in difetto si verifica la prescrizione.
Cos’è l’interruzione della prescrizione?
Sinora la bella notizia. Ecco però quella brutta: la prescrizione si può interrompere. Inviando un atto che manifesti la volontà del creditore di agire per recuperare le somme che gli sono dovute (per esempio un preavviso di ipoteca, di fermo auto o un pignoramento) o un sollecito di pagamento, Equitalia può interrompere il termine di prescrizione. Tale termine, quindi, si “azzera” e bisogna contare nuovamente da capo, a partire dal giorno successivo a quello di ricevimento di tale atto (detto atto interruttivo della prescrizione).
Prendiamo, ad esempio, una cartella per un debito dell’Inps che, come vedremo a breve, si prescrive in 5 anni. Mettiamo che la prescrizione si compia finalmente il 1° aprile 2016 e, tuttavia, che il 31 marzo il contribuente riceva una intimazione di pagamento. In tal caso la prescrizione non si verificherà più al 1° aprile, ma inizia nuovamente a decorrere da tale data per poi verificarsi invece il 1° aprile 2021 (salvo che, in tale arco di tempo, non vengano notificati nuovi atti interruttivi della prescrizione).
A conti fatti, se il creditore – ma succede difficilmente – si ricorda, ad ogni scadenza della prescrizione, di interrompere il termine, il debito potrebbe durare all’infinito, anche con gli eredi.
Quando si verifica la prescrizione della cartella esattoriale?
Il termine di prescrizione varia a seconda del debito che ha determinato l’invio della cartella esattoriale di Equitalia (in termini tecnici si dice “l’iscrizione a ruolo”). A ciascun tipo di tributo o sanzione si applica un termine di prescrizione diverso. Vediamoli singolarmente.
La prescrizione dell’Irpef
La Cassazione ha sempre ritenuto che la cartella di Equitalia contenente debiti per Irpef si prescrive in 10 anni. Tuttavia, di recente, la stessa Cassazione [1] ha abbracciato una nuova interpretazione, più favorevole al contribuente, secondo cui la prescrizione dell’Irpef si compie in cinque anni. Si tratta comunque di un precedente ancora isolato, che peraltro è stato sposato solo da pochi tribunali di merito. In ogni caso, la tesi ha un fondamento abbastanza sostenibile e il contribuente ben potrebbe utilizzare tale sentenza per richiedere la cancellazione di debiti nel termine breve.
La prescrizione dell’Iva
La cartella di Equitalia contenente debiti per Iva non pagata si prescrive in 10 anni. Ricordiamo che, nel caso di mancato pagamento dell’Iva per somme superiori a 250.000 euro, scatta il reato di omesso versamento di Iva. Quindi, si passa da un mero illecito tributario a uno penale.
La prescrizione dell’Irap
La cartella di Equitalia contenente debiti per Irap non pagata si prescrive in 10 anni. In questo caso, però, la Cassazione [1] ha detto che chi evade l’Irap non commette mai reato.
La prescrizione dell’imposta di registro e ipocatastale
Prescrizione a 10 anni anche per le cartelle che chiedono il pagamento dell’imposta di registro e dell’imposta ipocatastale.
La prescrizione delle sanzioni e delle multe
Multe stradali e altre sanzioni amministrative (si pensi al caso dell’emissione di assegno a vuoto e relativo protesto) si prescrivono in 5 anni.
La prescrizione dell’imposta sui rifiuti
L’imposta sulla spazzatura, che oggi si chiama Tari, si prescrive in 5 anni.
La prescrizione dell’Ici e della Tasi
Le imposte sulla casa, come tutte le imposte regionali, si prescrivono in 5 anni. Ciò quindi vale per Ici e Tasi.
La prescrizione della Tarsu e della Tosap
Anche in 5 anni si prescrivono Tasu e Tosap, come tutte le imposte regionali.
La prescrizione del bollo auto
La cartella di Equitalia che richiede il pagamento del bollo auto si prescrive in tre anni. Il termine inizia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il pagamento è scaduto. Per esempio, per un bollo auto che deve essere pagato nel 2016, la prescrizione si verifica il 31 dicembre del 2019.
La prescrizione dei contributi Inps e Inail
Tutti i contributi previdenziali, dovuti a Inps e Inail, si prescrivono in 5 anni.
Canone Rai e diritti della Camera di Commercio
10 anni di prescrizione infine per Imposta sulla detenzione della televisione (cosiddetto Canone Rai) e per i diritti di iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA).
Come fare a capire se una cartella esattoriale è prescritta?
Comprendere se la cartella di pagamento è prescritta è estremamente facile. Basta analizzare la pagina della cartella che contiene l’estratto degli importi dovuti: in essa vi è l’indicazione del tipo di tributo/sanzione per il quale è richiesto il pagamento. Per esempio, se una cartella richiede il pagamento dell’IVA ed è stata notificata il 1° gennaio 2016, la cartella si prescriverà il 31 dicembre 2025.
Se non hai in mano la cartella perché l’hai persa, puoi sempre chiedere a Equitalia che ti consegni la stampa di un estratto conto (o meglio “estratto di ruolo”). In esso troverai tutti i dati che ti servono.
Che fare se la cartella esattoriale è prescritta?
Ciascun contribuente ha il diritto di segnalare a Equitalia la prescrizione del proprio debito e chiederne la “cancellazione” con una istanza (cosiddetta istanza di autotutela). In un mondo perfetto, Equitalia dovrebbe provvedere immediatamente allo sgravio della cartella: a nulla, infatti, potrebbe servirle la conservazione, nei propri archivi, di un debito che ormai non può più essere attivato con l’esecuzione forzata. Ma, come abbiamo spesso lamentato nelle pagine di questo giornale, ciò non succede quasi mai e le istanze vengono puntualmente ignorate. L’unica cosa da fare, allora, è ricorrere a un avvocato e fare ricorso. In realtà, il “ricorso preventivo” in Italia non esiste ed è, quindi, necessario attendere (se mai avverrà) il successivo passo di Equitalia (ad esempio un preavviso di pignoramento) per poter impugnare quest’ultimo e vedere finalmente “ripulita” la propria posizione.

Fonte: www.laleggepertutti.it//Prescrizione cartelle esattoriali

domenica 1 maggio 2016

Sezioni Unite: sì alle intercettazioni tramite virus informatici per i delitti di criminalità organizzata

Con Ordinanza n. 13884 della sesta sezione penale era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto in tema di intercettazioni tramite virus informatici:
Se – anche nei luoghi di privata dimora ex art. 614 cod. pen., pure non singolarmente individuati e anche se ivi non si stia svolgendo l’attività criminosa – sia consentita l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti, mediante l’installazione di un “captatore informatico” in dispositivi elettronici portatili (ad es., personal computer, tablet, smartphone ecc.).

All’udienza del 28 aprile 2016, la Cassazione, a sezioni unite, ha fornito la seguente soluzione:
Affermativa, limitatamente a procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, anche terroristica (a norma dell’art. 13 d.l. n. 152 del 1991), intendendosi per tali quelli elencati nell’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., nonché quelli comunque facenti capo a un’associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato.

Scarica l'informazione provvisoria: informazione-provvisoria-15.pdf

Fonte: www.giurisprudenzapenale.com

Ferrara, all'Ariosto con il coltello