lunedì 2 maggio 2016

“Penale di 500 euro se affidi la gestione del danno all’avvocato”, ma l’Antitrust non ci sta!

Lo scorso 22 marzo l’AGCM ha avviato il procedimento CV144 – Allianz – clausola conciliazione paritetica nei confronti di Allianz S.p.A., avente ad oggetto una clausola, appunto, in base alla quale, se l’assicurato non affida la gestione del danno a soggetti terzi che operino professionalmente nel campo del patrocinio (ad esempio avvocati /procuratori legali e simili) l’impresa opera lo sconto del 3,5% sul premio annuo netto RCA; per contro, se l’assicurato viola tale impegno, l’impresa applica una penale di 500 euro. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ritenendo tale clausola vessatoria, ha aperto il procedimento di consultazione.

Allianz – clausola conciliazione paritetica. Oggetto del procedimento avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è la clausola contenuta nei moduli contrattuali predisposti da Allianz per la vendita di polizze assicurative per la responsabilità civile auto Bonus/Malus che risultano utilizzati dal professionista nel corso dell’anno 2015 Tale clausola così statuisce: «Condizione Aggiuntiva RC Accordo per la risoluzione delle controversie mediante ricorso alla procedura di conciliazione paritetica: Per i sinistri gestiti con la procedura di risarcimento diretto – CARD, l’assicurato si impegna a: – non affidare la gestione del danno a soggetti terzi che operino professionalmente nel campo del patrocinio (ad esempio avvocati /procuratori legali e simili); – ricorrere preliminarmente alla procedura di conciliazione paritetica se l’ammontare del danno non supera i 15.000 euro. In cambio di tale obbligo l’impresa opera lo sconto del 3,5% sul premio annuo netto RCA; per contro se l’assicurato viola il predetto impegno l’impresa applica una penale di 500 euro, da detrarsi dalla somma dovuta a titolo di risarcimento, con il limite di quest’ultimo».

A parere dell’Autorità tale clausola «appare vessatoria ai sensi dell’articolo 33, comma 1 e comma 2, lettere f), e t), 34, comma 2, del Codice del Consumo in quanto tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto».

I soggetti interessati possono prendere parte alla consultazione. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione di questo comunicato (7 maggio 2016), si legge sul sito ufficiale dell’Autorità, «i soggetti interessati possono prendere parte alla consultazione per iscritto, inviando i propri contributi attraverso la casella di posta elettronica CV144@agcm.it, dedicata alla consultazione in oggetto, indicando la loro qualificazione e l’interesse a partecipare alla consultazione».

I soggetti interessati che possono partecipare alla consultazione sono: le associazioni di categoria rappresentative dei professionisti a livello nazionale e le camere di commercio o loro unioni che risultino interessate dalle clausole oggetto del procedimento, in ragione della specifica esperienza maturata nel settore. Possono, altresì, partecipare alla consultazione le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale riconosciute e iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 del Codice del Consumo.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/“Penale di 500 euro se affidi la gestione del danno all’avvocato”, ma l’Antitrust non ci sta! - La Stampa

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