lunedì 2 maggio 2016

Se la morosità persiste, la società di vendita può sospendere la somministrazione del gas

Il Tribunale di Genova, Sezione Sesta con ordinanza 11 aprile 2016, nel revocare il provvedimento precedentemente emesso ai sensi dell'articolo 700 c.p.c., ha accolto un importante principio in tema di rimedi alla morosità nel mercato del gas.
Come è noto, a seguito della liberalizzazione del relativo mercato, attraverso la separazione delle funzioni di trasporto e di vendita del vettore energetico, le società di vendita sono esposte ad un rischio creditizio maggiore, indotto dal c.d. turismo energetico; ovvero la semplificazione del passaggio da un venditore all'altro, anche nei casi di morosità.
Mentre per il settore elettrico è stata introdotta la tutela indennitaria c.d. del CMOR, ovvero il contributo di morosità che segue il cliente nei trasferimenti di fornitore, il sistema gas è ancora esposto.
Una delle tutele per il venditore è quindi collegata alla possibilità di interrompere la somministrazione al cliente moroso, con il supporto del Distributore locale che materialmente eseguirà la prestazione.
Ciò può avvenire se vengono rispettate determinate condizioni di tutela per l'utente, il quale deve essere intimato a mezzo lettera raccomandata contente una serie di informazioni atte a consentire la regolarizzazione della posizione per evitare la sospensione.
La materia è disciplinata dalla Delibera AEEG (ora AEEGSI) ARG/Gas 99/11 contraddistinta dall'evocativo titolo "Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale: servizio di default, acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi e approvazione del Testo Integrato Morosità Gas (TIMG). Modifiche e integrazioni alla disciplina vigente in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica"
Nel caso in esame, l'intimazione di cui all'art. 5 dell'Allegato A alla Delibera sopra indicata, era stata spedita circa due anni prima rispetto allo stacco, per reagire al quale, il cliente aveva proposto ricorso di urgenza.
Ricorso accolto sul presupposto sommario e meramente superficiale del tempo intercorso.
In sede di reclamo, il Tribunale ha affrontato compiutamente il caso, stabilendo che il presupposto per lo stacco è il persistere della morosità unitamente al rispetto della normativa regolamentare varata dall'AEEG, a prescindere dalla datazione della fattura rimasta impagata. Ciò sull'assunto non espresso ma valutato, attesa la centralità del motivo di reclamo, che la normativa AEEGSI non indichi un termine di scadenza dell'efficacia dell'intimazione. Termine che sarebbe difficilmente gestibile, attesa l'interferenza nel processo, non solo di un soggetto terzo (il Distributore Locale) materialmente incaricato in piena autonomia di effettuare la prestazione di chiusura, ma pure del Regolatore; il quale spesso è chiamato dall'utente a gestire il reclamo ritenuto non risposto in maniera esaustiva dal venditore. Il tutto, anche questa volta, senza la fissazione di un termine finale.
E' altresì interessante osservare che nella fattispecie portata all'attenzione dei Giudici Genovesi, la morosità iniziale si era ridotta (restando comunque ad un livello non insignificante) per effetto di alcuni conguagli successivi. Il persistere di un insoluto parziale sulla bolletta intimata, è stato tuttavia considerato sufficiente e legittimante ai fini della sospensione.
Dimostrando una accurata conoscenza della materia, il Tribunale ha infine osservato che il ricorrente (il quale aveva in passato contestato l'abnormità dei consumi con ciò rifiutando il pagamento), non aveva attivato nessuna censura sul malfunzionamento del contatore, né aveva mosso alcuna specifica doglianza circa le modalità di lettura del misuratore o l'erronea applicazione di prezzi o tariffe. A corollario di tali osservazioni, nel provvedimento in esame, il Tribunale, incidenter tantum ha anche avuto modo di dedurre la completezza delle informazioni sui consumi esplicitate in bolletta.

Fonte: www.ilsole24ore.com//Se la morosità persiste, la società di vendita può sospendere la somministrazione del gas, anche se l'intimazione dello stacco è risalente

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