Con Ordinanza n. 13884 della sesta sezione penale era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto in tema di intercettazioni tramite virus informatici:
Se – anche nei luoghi di privata dimora ex art. 614 cod. pen., pure non singolarmente individuati e anche se ivi non si stia svolgendo l’attività criminosa – sia consentita l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti, mediante l’installazione di un “captatore informatico” in dispositivi elettronici portatili (ad es., personal computer, tablet, smartphone ecc.).
All’udienza del 28 aprile 2016, la Cassazione, a sezioni unite, ha fornito la seguente soluzione:
Affermativa, limitatamente a procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, anche terroristica (a norma dell’art. 13 d.l. n. 152 del 1991), intendendosi per tali quelli elencati nell’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., nonché quelli comunque facenti capo a un’associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato.
Scarica l'informazione provvisoria: informazione-provvisoria-15.pdf
Fonte: www.giurisprudenzapenale.com
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domenica 1 maggio 2016
Sezioni Unite: sì alle intercettazioni tramite virus informatici per i delitti di criminalità organizzata

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