lunedì 2 maggio 2016

Prescrizione cartelle esattoriali

Il termine “prescrizione” in gergo comune si può tradurre con la parola “scadenza”: una cartella esattoriale prescritta, pertanto, è una cartella ormai scaduta che – come il latte avariato in frigorifero, rimasto aperto senza che nessuno lo utilizzasse – deve essere solo “buttata” e non può essere “utilizzata” per nessuno scopo. Quindi, in buona sostanza, una volta che si verifica la prescrizione della cartella esattoriale il debito con Equitalia deve essere cancellato perché è come se, pur esistendo, non può più giustificare un pignoramento, un’ipoteca o un fermo.
La logica che sta alla base di questo istituto giuridico risiede nell’idea che il debitore (e, quindi, il contribuente che abbia ricevuto una cartella di Equitalia) non può restare, per una vita, sospeso sul filo di rasoio, ad attendere un’azione di forza del creditore, non sapendo se mai avverrà: anche una cartella esattoriale, notificata in modo corretto, quindi ha una sua data di scadenza.
Il tutto, in termini più giuridici, si può esprimere con il seguente principio: una volta notificata la cartella di pagamento, Equitalia ha un termine predeterminato (che a breve indicheremo) per agire; in difetto si verifica la prescrizione.
Cos’è l’interruzione della prescrizione?
Sinora la bella notizia. Ecco però quella brutta: la prescrizione si può interrompere. Inviando un atto che manifesti la volontà del creditore di agire per recuperare le somme che gli sono dovute (per esempio un preavviso di ipoteca, di fermo auto o un pignoramento) o un sollecito di pagamento, Equitalia può interrompere il termine di prescrizione. Tale termine, quindi, si “azzera” e bisogna contare nuovamente da capo, a partire dal giorno successivo a quello di ricevimento di tale atto (detto atto interruttivo della prescrizione).
Prendiamo, ad esempio, una cartella per un debito dell’Inps che, come vedremo a breve, si prescrive in 5 anni. Mettiamo che la prescrizione si compia finalmente il 1° aprile 2016 e, tuttavia, che il 31 marzo il contribuente riceva una intimazione di pagamento. In tal caso la prescrizione non si verificherà più al 1° aprile, ma inizia nuovamente a decorrere da tale data per poi verificarsi invece il 1° aprile 2021 (salvo che, in tale arco di tempo, non vengano notificati nuovi atti interruttivi della prescrizione).
A conti fatti, se il creditore – ma succede difficilmente – si ricorda, ad ogni scadenza della prescrizione, di interrompere il termine, il debito potrebbe durare all’infinito, anche con gli eredi.
Quando si verifica la prescrizione della cartella esattoriale?
Il termine di prescrizione varia a seconda del debito che ha determinato l’invio della cartella esattoriale di Equitalia (in termini tecnici si dice “l’iscrizione a ruolo”). A ciascun tipo di tributo o sanzione si applica un termine di prescrizione diverso. Vediamoli singolarmente.
La prescrizione dell’Irpef
La Cassazione ha sempre ritenuto che la cartella di Equitalia contenente debiti per Irpef si prescrive in 10 anni. Tuttavia, di recente, la stessa Cassazione [1] ha abbracciato una nuova interpretazione, più favorevole al contribuente, secondo cui la prescrizione dell’Irpef si compie in cinque anni. Si tratta comunque di un precedente ancora isolato, che peraltro è stato sposato solo da pochi tribunali di merito. In ogni caso, la tesi ha un fondamento abbastanza sostenibile e il contribuente ben potrebbe utilizzare tale sentenza per richiedere la cancellazione di debiti nel termine breve.
La prescrizione dell’Iva
La cartella di Equitalia contenente debiti per Iva non pagata si prescrive in 10 anni. Ricordiamo che, nel caso di mancato pagamento dell’Iva per somme superiori a 250.000 euro, scatta il reato di omesso versamento di Iva. Quindi, si passa da un mero illecito tributario a uno penale.
La prescrizione dell’Irap
La cartella di Equitalia contenente debiti per Irap non pagata si prescrive in 10 anni. In questo caso, però, la Cassazione [1] ha detto che chi evade l’Irap non commette mai reato.
La prescrizione dell’imposta di registro e ipocatastale
Prescrizione a 10 anni anche per le cartelle che chiedono il pagamento dell’imposta di registro e dell’imposta ipocatastale.
La prescrizione delle sanzioni e delle multe
Multe stradali e altre sanzioni amministrative (si pensi al caso dell’emissione di assegno a vuoto e relativo protesto) si prescrivono in 5 anni.
La prescrizione dell’imposta sui rifiuti
L’imposta sulla spazzatura, che oggi si chiama Tari, si prescrive in 5 anni.
La prescrizione dell’Ici e della Tasi
Le imposte sulla casa, come tutte le imposte regionali, si prescrivono in 5 anni. Ciò quindi vale per Ici e Tasi.
La prescrizione della Tarsu e della Tosap
Anche in 5 anni si prescrivono Tasu e Tosap, come tutte le imposte regionali.
La prescrizione del bollo auto
La cartella di Equitalia che richiede il pagamento del bollo auto si prescrive in tre anni. Il termine inizia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il pagamento è scaduto. Per esempio, per un bollo auto che deve essere pagato nel 2016, la prescrizione si verifica il 31 dicembre del 2019.
La prescrizione dei contributi Inps e Inail
Tutti i contributi previdenziali, dovuti a Inps e Inail, si prescrivono in 5 anni.
Canone Rai e diritti della Camera di Commercio
10 anni di prescrizione infine per Imposta sulla detenzione della televisione (cosiddetto Canone Rai) e per i diritti di iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA).
Come fare a capire se una cartella esattoriale è prescritta?
Comprendere se la cartella di pagamento è prescritta è estremamente facile. Basta analizzare la pagina della cartella che contiene l’estratto degli importi dovuti: in essa vi è l’indicazione del tipo di tributo/sanzione per il quale è richiesto il pagamento. Per esempio, se una cartella richiede il pagamento dell’IVA ed è stata notificata il 1° gennaio 2016, la cartella si prescriverà il 31 dicembre 2025.
Se non hai in mano la cartella perché l’hai persa, puoi sempre chiedere a Equitalia che ti consegni la stampa di un estratto conto (o meglio “estratto di ruolo”). In esso troverai tutti i dati che ti servono.
Che fare se la cartella esattoriale è prescritta?
Ciascun contribuente ha il diritto di segnalare a Equitalia la prescrizione del proprio debito e chiederne la “cancellazione” con una istanza (cosiddetta istanza di autotutela). In un mondo perfetto, Equitalia dovrebbe provvedere immediatamente allo sgravio della cartella: a nulla, infatti, potrebbe servirle la conservazione, nei propri archivi, di un debito che ormai non può più essere attivato con l’esecuzione forzata. Ma, come abbiamo spesso lamentato nelle pagine di questo giornale, ciò non succede quasi mai e le istanze vengono puntualmente ignorate. L’unica cosa da fare, allora, è ricorrere a un avvocato e fare ricorso. In realtà, il “ricorso preventivo” in Italia non esiste ed è, quindi, necessario attendere (se mai avverrà) il successivo passo di Equitalia (ad esempio un preavviso di pignoramento) per poter impugnare quest’ultimo e vedere finalmente “ripulita” la propria posizione.

Fonte: www.laleggepertutti.it//Prescrizione cartelle esattoriali

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