mercoledì 4 novembre 2015

Camere Penali: proclamata l’astensione dal 30 novembre al 4 dicembre 2015

Contro ogni estensione degli strumenti del “doppio binario”, del regime speciale del 41 bis e dell’art. 146 bis att. c.p.p., manifestamente contrari ai principi costituzionali del giusto ed equo processo, utilizzati al di fuori di effettive esigenze di sicurezza e di contenimento della pericolosità e nel disprezzo della umanità del processo e della dignità delle persone, per porre al centro delle riforme una nuova idea di Giudice ed una idea di processo che non sia più una macchina palingenetica di contrasto ai fenomeni criminali, ma uno strumento democratico e laico di accertamento della responsabilità dei singoli, realizzato attraverso il potenziamento del dibattimento e del contraddittorio.

GIUNTA DELL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE
Delibera del 3 novembre 2015
La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane,
PREMESSO
che abbiamo partecipato negli anni passati al durissimo scontro fra accusatorio e inquisitorio, due culture e due modi di intendere il processo che si sono confrontati negli anni ’90, contendendosi il corpo del processo. Da un lato le sentenze della Consulta, le controriforme, la conservazione della prova e, dall’altro la riforma della custodia cautelare, il nuovo art. 111 della Costituzione, il “giusto processo” e le indagini difensive, a chiudere il decennio. Oggi queste due categorie concettuali che avevano orientato la nostra azione politica sulla strada della realizzazione della riforma del processo penale, della implementazione del modello accusatorio e del contrasto alla sua “controriforma”, non costituiscono più efficaci strumenti di lettura della evoluzione della politica giudiziaria. Il contesto appare sempre più caratterizzato da nuovi modelli processuali, da nuove esigenze e da nuove strategie che impongono a loro volta una analisi nuova che si collochi al di fuori della classica polarità “accusatorio/inquisitorio” e che tenga conto della complessità del contesto. Una complessità ed una frammentazione nella quale si fa strada un processo dotato di una nuova “funzionalità mediatica”, del tutto privato dei suoi valori, che utilizza, distorce in chiave autoritaria, il modello accusatorio e consente una crescente mortificazione della funzione difensiva, con una sovrapposizione e confusione della difesa dell’imputato con la difesa del delitto e con conseguenti inammissibili discriminazioni quali quelle poste in essere nell’ambito di recenti rilevanti processi di criminalità organizzata (come da ultimo nel processo cd Aemilia);
che assistiamo sempre più spesso al realizzarsi di un nuovo modulo nel quale la “rappresentazione” del processo anticipa il processo stesso: immediata diffusione delle immagini degli arresti più clamorosi (Carminati, Bossetti, ANAS …), puntuale diffusione dei materiali delle indagini preliminari dotati di particolare efficacia (audio originali delle intercettazioni, video ambientali, sequestri …). Tramite questa modalità, non solo si pubblicizza l’efficacia dell’azione delle Procure, ma si mostra il risultato dell’indagine come un dato definitivo ed indiscutibile, dotato in questa maniera di una oggettiva ed inconfutabile evidenza che si stabilizza nell’opinione pubblica, influenzandola irrimediabilmente, attraverso una inedita azione di imprinting mediatico e che condiziona ogni successiva fase del processo, fino ad intaccare irrimediabilmente la stessa verginità cognitiva del giudicante. Il circuito mediatico-giudiziario ha oramai abbandonato la sua vecchia modalità relazionale fra media e processo, per divenire un vero e proprio strumento strategico di compressione della dignità dell’indagato, di mortificazione e di condizionamento del processo. Che tali modalità hanno di recente raggiunto vertici intollerabili, risolvendosi di fatto in una inaccettabile forma di mistificazione processuale e mediatica, cui bisogna rispondere con forza chiedendo non solo l’immediato ritorno all’osservanza di tutte le regole che vengono sistematicamente ed inammissibilmente violate, proprio da coloro che dovrebbero per primi esigerne il rispetto, ma anche l’intervento del Governo e del Parlamento, affinché nelle loro rispettive competenze, si facciano garanti di un ritorno alla civiltà dei rapporti fra Procure e media, restituendo al processo, al giudizio ed all’informazione la dignità e l’autonomia che gli spetta in una società civile e democratica;
che un nuovo rapporto valoriale di natura pragmatica si è oggettivamente instaurato fra prescrizione del reato e durata ragionevole del processo, travolgendo ogni precedente distinzione dogmatica. Quanto più si allungano, sull’onda populistica, i tempi della prescrizione, tanto più si allungano i tempi del processo, con la conseguente mortificazione dei valori della ragionevole durata e della presunzione di innocenza. Questi valori rischiano di essere travolti, non solo da una demagogica spinta ideologica al rifiuto della possibile estinzione dei reati, ma anche dall’irrompere di decisioni del giudice sovranazionale, nelle quali si fa visibile l’attrito fra il modello continentale che governa il nostro ordinamento ed il modello di common low che governa la giurisdizione europea. L’allungamento dei tempi della prescrizione finisce con l’allontanare in maniera irragionevole il reato dalla decisione. E quanto più sono gravi i reati, tanto più gli stessi sono destinati così ad essere giudicati a decenni di distanza dal fatto. Il risultato rischia di essere un paradossale ribaltamento, in virtù del quale se una volta la prescrizione sanciva la superfluità del processo a causa dell’oblio nel quale era caduto il reato, sarà ora il perdurare del processo, con i suoi tempi eterni, a costituire l’unico possibile “ricordo” del reato;
che alla radice di una positiva ed equilibrata evoluzione del processo penale, che coniughi la durata ragionevole con le esigenze dell’accertamento e con la pienezza delle garanzie, vi è un razionale impiego delle risorse umane ed economiche. Che la presunta mancanza delle risorse costituisce un evidente alibi per volgere il processo verso approdi di mortificazione del “giusto processo” che resta smentito dal fatto che in Italia, sia il numero dei magistrati che gli investimenti, sono sostanzialmente eguali a quelli degli altri paesi europei, nei quali tuttavia non vengono dilapidati milioni di euro per intercettazioni spesso totalmente inutili, quando non per indennizzi per le ingiuste detenzioni. Un utilizzo dissennato ed irrazionale delle risorse ha condotto negli anni ad una situazione degli Uffici giudiziari assolutamente inaccettabile perché ridotti ad una gravissima inefficienza non consona ad un paese europeo. Tali condizioni risultano diffuse, tanto nelle aree settentrionali che in quelle meridionali del Paese, provocando, non solo un evidente disagio nella intera utenza, ma trasmodando infine, per via della loro diffusione e della loro gravità, così come denunciato di recente da numerose Camere Penali territoriali (tutte le Camere Penali del distretto della Corte di Appello di Napoli e da ultimo, quelle di Benevento, Napoli Nord, Nocera Inferiore e Prato), in una vera e propria compressione della funzione difensiva, spesso oggettivamente mortificata, se non impedita, nelle sue più elementari prerogative. E’ necessario operare una complessiva rifondazione della organizzazione del processo penale, operando una effettiva razionalizzazione delle risorse ed impedendo in radice la inutile proliferazione dei reati e dei processi, ricordando al Governo la assoluta necessità di procedere sulla via di una seria e risolutiva depenalizzazione, la cui delega è in via di scadenza;
che anche nell’ambito del processo penale, esauritasi la spinta propulsiva della modernità, con l’avanzare di nuove forme della politica e di un tipo di giudice interprete non solo della legge, ma anche dei suoi fini e dei suoi valori, entrano in crisi il principio di legalità e la riserva di legge. Non si può rispondere a tali sfide con gli strumenti oramai obsoleti offerti dall’esistente. Non vi è dubbio che occorre ricostruire nuovi equilibri che regolino i poteri dello Stato, che rifondino il CSM – la cui presunta “autoriforma” ha, sino ad oggi, prodotto deludenti modelli volti esclusivamente all’autoconservazione – che tengano lontana la giurisdizione dalla politica e dall’amministrazione, e che ne rifondino il potere disciplinare, rendendolo efficiente ed effettivo (vedi da ultimo il caso Palermo), e che, soprattutto, introducano nuove regole ordinamentali che tengano lontane le funzioni del giudice da quelle della magistratura requirente, con ciò ponendo le basi della sua Terzietà e della sua piena indipendenza, interna ed esterna;
che l’uso indispensabile delle tecnologie si pone oggi in un rapporto ambiguo ed incongruo con il processo. Piuttosto che essere pensata come uno strumento di valorizzazione dei contesti operativi sottesi ad una piena realizzazione e ad una potenziale espansione dei principi del giusto ed equo processo, la tecnologia viene utilizzata in una chiave puramente efficientistica ed economicistica, al solo fine di risparmiare risorse incurante di irrinunciabili diritti. Piuttosto che la smaterializzazione dei fascicoli processuali, utile ad una rapida ed economica fruizione della conoscenza processuale (fondamento ineludibile del pieno esercizio del contraddittorio), si pratica, con un uso indiscriminato del “processo a distanza” (come da ultimo nel processo cd “Mafia Capitale”), la smaterializzazione dell’imputato, con ciò che questo significa in termini di disumanizzazione del processo e di compressione dei principi dell’immediatezza e del contraddittorio. Con la riforma dell’art. 146 bis disp. att. c.p.p. (nell’ambito del DDL di riforma del processo all’attenzione del Senato), si introduce nel processo penale uno strumento violento, arbitrario e visibilmente incostituzionale nella misura in cui bilancia incongruamente gli indeclinabili valori del contraddittorio, dell’immediatezza e del diritto di difesa con mere ed assai discutibili esigenze di risparmio, estendendo a tutti i processi la previsione della partecipazione a distanza ove vi siano ragioni di sicurezza, o qualora il dibattimento sia connotato da particolare complessità e sia necessario evitare ritardi;
che occorre evidentemente denunciare nel suo complesso la logica emergenziale e securitaria che viene utilizzata surrettiziamente al fine di mantenere e di estendere normative eccezionali e straordinarie, già inaccettabili e di dubbia costituzionalità;
che occorre, altresì, con rinnovata forza e convinzione criticare e contrastare agli strumenti del “doppio binario”, del regime speciale del 41 bis e dell’art. 146 bis att. c.p.p., che risultano manifestamente contrari ai suddetti principi ed utilizzati al di fuori di effettive esigenze di sicurezza e di contenimento della pericolosità e nel disprezzo della umanità del processo e della dignità delle persone;
RILEVATO
che occorre passare dallo stato di agitazione, a suo tempo deliberato, ad un segnale di protesta più forte al fine di proclamare in maniera inequivoca il disagio della intera avvocatura penale a fronte della paventata realizzazione di riforme settoriali criticabili, anche in materia di impugnazioni, portate avanti sotto l’impulso di spinte populistiche, quali la riforma della prescrizione che rischia di portare il processo penale verso un inaccettabile allungamento dei suoi tempi, in senso contrario al principio di ragionevole durata dettato dalla nostra Costituzione, ovvero inopinatamente tratte da ipotesi di lavoro efficientistiche ed autoritarie, che incidono pesantemente sulla natura stessa del processo penale, quale quella dell’art. 146 bis att., confliggenti in maniera evidente con i principi costituzionali del giusto processo, e con gli stessi dichiarati propositi di riforma del Governo;
che la Politica deve affrontare le riforme del processo penale, con una idea complessiva e forte di processo, con un modello da realizzare. Questo significa porre essenzialmente al centro delle riforme, non solo una idea di Giudice, ma soprattutto una idea di processo che non sia più una macchina palingenetica, ma uno strumento laico di accertamento. Ciò significa costruire e predisporre nuovi strumenti volti alla decompressione del carico processuale, ma non in un’ottica meramente deflattiva, ma al fine di trovare nuove moderne forme di sanzione e di ricomposizione, e con l’obbiettivo finale di potenziare il dibattimento e il contraddittorio come luogo di composizione democratica di un conflitto, restituendogli pienezza ed efficienza. Nel processo penale non si gioca, infatti, solo la vita dell’imputato, ma la libertà di ogni cittadino;
RITENUTO
che occorre pertanto contrastare con assoluta determinazione la possibile estensione dello strumento del “processo a distanza” indistintamente a tutti i processi con detenuti e senza specifica motivazione, tramite la riforma dell’art. 146 bis att. c.p.p. attualmente all’esame del Parlamento;
che occorre intervenire al fine di evitare la spettacolarizzazione dei processi e l’alimentazione dei circuiti mediatici che finiscono per consegnare all’opinione pubblica giudizi preconfezionati, attraverso l’esibizione e la gogna degli arrestati e la diffusione dei materiali di indagine, prima ed al di fuori di qualsivoglia controllo processuale;
che occorre, dunque, segnalare al Governo la necessità di procedere ad una riforma organica del processo penale accelerando la razionalizzazione e la modulazione delle sanzione e realizzando una vera, seria ed estesa depenalizzazione che consenta di riservare al dibattimento la dignità che gli spetta all’interno del “giusto processo”;
che occorre, pertanto, contrastare disegni di riforma volti, anche attraverso la limitazione delle impugnazioni, alla sostanziale vanificazione dell’istituto della prescrizione e la conseguente caduta dell’unico strumento capace di limitare la irragionevole durata dei processi;
che occorre predisporre una seria e radicale riforma del CSM, e scrivere nuove regole che limitino in maniera rigorosa il passaggio dalla magistratura alla politica, e dalla magistratura all’amministrazione, ed operare un profondo riassetto ordinamentale che preveda una separazione della carriera del giudice, da quella dei magistrati requirenti, quale inderogabile presupposto della sua Terzietà.
che occorre provvedere alla razionalizzazione ed alla nuova dislocazione di risorse al fine di rimediare con urgenza alle situazioni di collasso degli Uffici Giudiziari nei quali la mancanza dei minimi supporti organizzativi e materiali finisce con il costituire un gravissimo danno nei confronti di tutti i cittadini ed un inammissibile vulnus allo stesso diritto di difesa ed alla dignità della funzione difensiva;
DELIBERA
nel rispetto del Codice di Autoregolamentazione, l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale degli avvocati penalisti dal 30 novembre al 4 dicembre 2015;
INVITA
le singole Camere Penali territoriali ad organizzare manifestazioni dedicate ai diversi temi della riforma del processo penale ed alle situazioni di degrado dei locali uffici giudiziari e di compressione della funzione difensiva, indicati nella presente delibera;
INDICE
una manifestazione nazionale a Roma, per la data del 2 dicembre 2015.
DISPONE
la trasmissione della presente delibera al Presidente della Repubblica, ai Presidenti dei due rami del Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, ai capi degli uffici giudiziari.
Il Presidente
Avv. Beniamino Migliucci
Il Segretario
Avv. Francesco Petrelli
Roma, 3 novembre 2015
Fonte: www.camerepenali.itProclamata l’astensione dal 30 novembre al 4 dicembre 2015. - Camere Penali sito ufficiale

lunedì 2 novembre 2015

L'accertamento di un reato commesso mediante Internet può avvenire anche partendo da una semplice "stampata"

L'accertamento di un reato commesso mediante Internet (nella fattispecie, una diffamazione) può avvenire anche in mera via logica partendo da una semplice "stampata", anche senza il ricorso a tecniche di indagini informatiche. Una pronuncia che sembra voler colmare lacune investigative rinunciando alla prova tecnica.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE QUINTA PENALE

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Chieti, con sentenza confermata dalla Corte d'appello di L'Aquila, all'esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto N.G. colpevole dei reati di diffamazione (artt. 81, 110 e 595 cod. pen. e art. 13 della legge sulla stampa) e trattamento illecito di dati personali (art. 81 cod. pen. e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 167), entrambi commessi in danno di F.E. N., e lo ha condannato a pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituita parte civile.
N. è accusato di avere, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, postato sul sito web (OMISSIS) - in data 22/1/2008 e 27/7/2008 - due annunci apparentemente provenienti dalla ex-moglie, con i quali quest'ultima offriva prestazioni di natura sessuale, e di aver diffuso, senza il consenso dell'interessata, i numeri di telefono della donna. Alla base della decisione vi sono le dichiarazioni della persona offesa ed accertamenti di polizia, da cui è risultato - secondo i giudici - che gli annunci - sicuramente quello del 27/7/2008 - furono postati dall'imputato utilizzando una connessione INTERNET associata all'utenza telefonica fissa del luogo in cui risiedeva N.G. e intestata a C.E., madre dello stesso N..
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'imputato, l'avv. Antonio De Marco, con due motivi.
2.1. Col primo lamenta una omessa motivazione in ordine alla valenza probatoria del primo messaggio pubblicitario, stampato da un'amica della persona offesa e da questa fornito alla polizia giudiziaria, senza che la polizia abbia riscontrato l'annuncio e nemmeno le tracce dello stesso. Lo stesso dicasi per il secondo annuncio, fornito anch'esso alla polizia dalla persona offesa. Lamenta che "l'amica" non sia stata ascoltata e nemmeno identificata, sicchè non è dato sapere se la stampa fornita sia opera di terzi "che ben avrebbero potuto stampare il falso". Deduce che, sulla base delle caratteristiche della "rete", la stampa di un documento "può solo dimostrare che quel documento esisteva sul web ma...la stessa stampa non coincide con quanto era effettivamente on-line a quella data e in quell'orario", allorchè la stampa del documento non sia effettuata da un pubblico ufficiale con le garanzie di legge.
2.2. Con altro motivo lamenta che - nonostante l'autore del fatto criminoso si sia nascosto dietro nominativi di fantasia - alcuna attività di indagine sia stata svolta sui titolari delle caselle e- mail associate agli indirizzi IR, nè che indagini siano state svolte sui nominativi utilizzati dall'ignoto autore. Inoltre, che nessun accertamento sia stato svolto sul computer del N. e sul disco fisso dello stesso, atto a riscontrare sia le connessioni, sia l'attività svolta dall'utilizzatore. Ancora, deduce che - contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito -l'indirizzo IP identifica, nella rete, un dispositivo che può disporre di più di una interfaccia, per cui nulla esclude che il router dell'imputato - non protetto da password - sia stato utilizzato da terzi.
Infine, deduce che anche altri soggetti potevano avere interesse a diffamare F.E.N., quali il fratello e il figlio dell'imputato, che utilizzavano lo stesso computer.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
L'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti è avvenuta sulla base del seguente, lineare percorso:
l'annuncio diffamatorio del (OMISSIS) fu creato alle ore 8,17 e fu messo in rete da un dispositivo - collegato alla rete informatica - identificato dall'IP (Internet Protocol Address) n. (OMISSIS), associato, dalle ore 7,53 alle ore 8,20 del (OMISSIS), al router dell'imputato, allocato presso l'abitazione della madre e dove egli stesso, all'epoca, abitava. Il collegamento era infatti avvenuto attraverso l'utenza telefonica fissa (OMISSIS), intestata a C.E., madre molto anziana di N.G..
All'epoca, l'imputato era in dissidio con la moglie in ragione dell'attribuzione della casa familiare e dell'affidamento dei figli.
Inoltre, nessun altro in grado di maneggiare un computer abitava nella casa, a parte, durante i periodi di affidamento al padre, i figli minori, che non avevano, comunque, alcuna ragione di insolentire la madre. Per quanto riguarda l'annuncio del 22/1/2008 - non riconducibile ad uno specifico dispositivo di rete, per via della cancellazione dei dati di identificazione da parte del gestore telefonico - i giudici hanno ritenuto che esso, per le caratteristiche sue proprie e per il fatto che era praticamente sovrapponibile a quello del (OMISSIS), non poteva che provenire dall'imputato, già all'epoca mosso dallo stesso astio verso la moglie. Trattasi di un percorso che si lascia apprezzare per aderenza a regole tecniche e a quelle della logica, posto che, effettivamente, l'Internet Protocol Address consente di risalire, senza possibilità di equivoci, al dispositivo informatico (elaboratore o PC) - in questo caso, il PC dell'imputato collegato alla rete informatica - utilizzato per appostare l'annuncio diffamatorio. Nessuna efficacia dirimente hanno, sul punto, le osservazioni del ricorrente, giacchè è solo assertiva l'affermazione che non siano stati accertati l'ora e il giorno in cui è stato appostato l'annuncio del (OMISSIS), posto che la sentenza da conto esattamente del contrario (pag. 4); fatto, questo, che toglie rilevanza a tutte le disquisizioni sulla "stampa" della pagina web in cui era riprodotto l'annuncio, sui soggetti che la effettuarono e le modalità con cui fu effettuata, dal momento che l'accertamento è avvenuto direttamente presso il gestore telefonico.
Parimenti infondate sono le critiche riferite alle "lacune probatorie" imputate agli inquirenti, che renderebbero incerta l'identificazione dell'autore del reato, in quanto gli indirizzi IP non sono associati - contrariamente all'assunto del ricorrente - alle caselle di posta elettronica ma, per quanto si è detto, ai dispositivi (router, PC, palmare, ecc.) collegati alla rete; nè avrebbe avuto senso indagare sui "nominativi" (indirizzi e-mail) utilizzati dall'autore del reato, dal momento che si è trattato, chiaramente, di nominativi di fantasia. Inoltre, nessun rilievo ha il fatto che non siano stati effettuati accertamenti sul computer di N., dal momento che il collegamento alla rete potrebbe essere stato effettuato con qualsiasi Personal Computer collegato alla terminazione di rete (Modem o Modem/Router) della linea telefonica fissa (OMISSIS), istallata presso l'abitazione della madre.
Completamente irrilevante, poi, è l'affermazione che i "router" possono presentare più di un'interfaccia: osservazione esatta, che non contraddice in alcuna maniera, però, la ricostruzione operata dal giudicante, giacchè in questo caso, per la tipologia di impianti normalmente utilizzati presso le utenze domestiche, le diverse interfacce utilizzano indirizzi IP privati diversi, ma condividono un unico indirizzo IP verso la rete pubblica e, come detto sopra, tale indirizzo IP pubblico consente l'identificazione del dispositivo cui è assegnato (in una determinata finestra temporale). Quanto all'eventualità che un ignoto buontempone si sia collegato abusivamente al terminale di N., approfittando del fatto che la connessione non era protetta da password, si tratta di mera ipotesi, del tutto congetturale, che è stata logicamente scartata in base alla considerazione che nessun altro aveva interesse a diffamare la F.. A ciò deve aggiungersi la constatazione che, ammesso che il modem installato presso l'imputato gestisse una rete WI-FI attiva nell'arco temporale sopra indicato e non fosse protetto da password, la connessione avrebbe dovuto instaurarsi nelle immediate adiacenze dell'abitazione dell'imputato (la copertura di rete di un normale router domestico non supera, normalmente, i 20 metri) e da parte di un soggetto che conosceva le abitudini e il cellulare della vittima: circostanza che rende inverosimile l'ipotesi, posto che in questo caso si sarebbe dovuto trattare di un soggetto appostato a ridosso della casa dell'imputato e, quindi, a lui ben noto.
Priva di logica e di aderenza al senso comune è stata correttamente ritenuta, infine, l'affermazione che autore del reato possa essere stato il fratello dell'imputato o uno dei figli di quest'ultimo: per quanto riguarda il primo, perchè non è dato sapere se abitava nella stessa casa del N. e quale interesse avesse a diffamare la ex- cognata; per quanto riguarda i secondi, perchè è effettivamente inverosimile che ragazzini, poco più che bambini, possano aver tenuto comportamenti tanto gravi nei confronti del genitore cui erano affidati.
Segue il rigetto del ricorso atteso che i motivi proposti, pur se non manifestamente inammissibili, risultano infondati per le ragioni sin qui esposte; ai sensi dell'art. 592 c.p.p., comma 1, e art. 616 c.p.p. il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè a quelle di difesa della parte civile, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenuta dalla parte civile, che liquida in Euro 2.000, oltre accessori come per legge.

Fonte: www.penale.it// - Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 8 giugno 2015 (dep. 8 agosto 2015), n. 34406

TAR Umbria: ritarda di un minuto, candidata esclusa dal concorso

Il Comune di Spoleto bandisce il concorso per un posto di esperto di gare e una candidata si presenta, presso la sede stabilita per la prova scritta, con un minuto di ritardo. La Commissione esaminatrice verbalizza, quindi, l’esclusione della stessa, dalle operazioni concorsuali. La candidata impugna il verbale, deducendo la violazione del bando di concorso e dell’art. 9 della relativa determinazione pubblicata in rete, oltre all’eccesso di potere per violazione della par condicio, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione. Deduce, inoltre, il travisamento dei fatti, asserendo che la presenza fisica all’interno della sede designata dal bando, alle ore 9,00, dovesse comportare, secondo una pretesa interpretazione del bando, l’ammissione al concorso, a prescindere dal momento di approdo nell’aula, e quindi di esecuzione delle operazioni di identificazione.

Il collegio, pur riconoscendo la particolarità della questione, con conseguente compensazione delle spese, ha dichiarato il ricorso infondato nel merito. Nel verbale, recante l’esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale, si afferma che “alle ore 9:05 la Commissione viene chiamata dal personale della Polizia di Stato per verificare l’eventuale partecipazione di una candidata”, e, soprattutto, che “la candidata dichiara di essersi presentata alla porta carraia alle ore 9:01 e, pertanto, chiede di essere ammessa al concorso”. Un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (ex multis Cons. Stato, Sez. III, 28 febbraio 2013, n. 1222) statuisce, infatti, che il verbale della Commissione esaminatrice di un concorso pubblico costituisce un atto pubblico, assistito da fede privilegiata, facendo prova sino a querela di falso di quanto in esso attestato.

L’art. 2700 c.c. dispone che l’atto pubblico fa piena prova, sino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Da ciò consegue, quindi, che è riservata al giudizio di querela di falso la proposizione e l’esame di ogni questione attinente l’alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti.

Il collegio rileva che non risultava instaurato alcun giudizio in proposito, ma che la ricorrente, nell’atto introduttivo, si era limitata a far riserva di ogni azione avverso sia il verbale che i verbalizzanti. Nel motivare il rigetto dei motivi esposti dalla candidata esclusa, il collegio evidenzia, inoltre, che il bando di concorso, all’art. 11, comma 9, stabiliva che “i candidati che non risultano presenti nel giorno ed ora prestabiliti per le prove si considerano rinunciatari e verranno esclusi dal concorso”, e che l’art. 9 di un successivo avviso descriveva le operazioni di svolgimento delle prove, stabilendo che l’identificazione dei candidati si sarebbe svolta tra le ore 8,00 e le ore 9,00. Tale avviso precisava, inoltre, che i candidati presenti alle ore 9,00 nella sede designata “saranno, con la conclusione delle operazioni di identificazione, ammessi allo svolgimento della prova tecnico-professionale”, e che i non presenti sarebbero stati considerati rinunciatari e, di conseguenza, non avrebbero potuto svolgere la prova tecnico-professionale.

Per il collegio, alla stregua della richiamata lex specialis di gara, l’ingresso, da parte della ricorrente, nella sede alle 9,01 è da considerarsi “tardivo”, comportandone la legittima esclusione, quale rinunciataria. Ribadisce, infine, un ulteriore principio consolidato (Cons. Stato, Sez. V, 27 maggio 2014, n. 2709): “il bando di concorso, in quanto lex specialis del concorso, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole nello stesso contenute (auto)vincolano rigidamente l’operato dell’Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza margini di discrezionalità, anche a tutela della parità di trattamento tra i partecipanti”.

fonte: www.altalex.com/TAR, Umbria-Perugia, sez. I, sentenza 08/10/2015 n° 459/Ritarda di un minuto: candidata esclusa dal concorso | Altalex

Il Tribunale di Milano sulle problematiche che costituiscono il terreno di scontro dei giudizi di separazione

No all'ammissione di domande prive della "connessione forte" con l'oggetto del giudizio di separazione.

Nulla osta alla formulazione di un "invito" ai genitori ad intraprendere percorsi di supporto personale anche di tipo terapeutico, nel rispetto dell'arresto della Sentenza della Prima Sezione Civile della Cassazione nr. 13506/2015.

Nulla osta alla prescrizione di disporre percorsi di supporto anche di tipo psicologico e terapeutico per il figlio minore, quando ritenuti necessari a tutela della sua crescita dalla CTU espletata.

Nulla osta all'incarico ai Servizi Sociali di proseguire una stretta ed attenta attività di monitoraggio sul rispetto da parte dei genitori del calendario dei tempi di permanenza di ciascuno con il minore, con il relativo onere di segnalazione di eventuali situazioni di futuro grave pregiudizio per il minore, alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni.

Nulla osta alla previsione, in capo al genitore collocatario dell'onere di corrispondere in favore dell'altro genitore un "assegno perequativo" in favore del figlio, per assicurare a quest'ultimo un tenore di vita adeguato nel periodo nel quale, il minore, si trovi con il non collocatario.

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La sentenza in commento affronta in modo dettagliato, molte delle problematiche che costituiscono quotidianamente il terreno di scontro dei giudizi di separazione, offrendo degli spunti di studio particolarmente interessanti.

In primis si deve osservare come le così dette domande satellite, quali quelle di "restituzione" o di pagamento di oneri diversi dagli assegni familiari, non possano trovare ingresso nella Sentenza di separazione proprio perché, alla luce dell'art. 40 del codice di rito, il cumulo di domande soggette a riti diversi è possibile solo nelle ipotesi "qualificate di connessione" conseguentemente, indica la sentenza "è esclusa la possibilità del -simultaneus processus- tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili (o di importi di mantenimento versati) od il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario autonome e distinte dalla prima."

Nel merito della questione, la pronuncia affronta il tema dell'elevata conflittualità genitoriale, non risolta non ostante due interventi peritali che hanno, con due diverse relazioni, provato a dare un via condivisa quanto meno alla gestione della responsabilità genitoriale.

In tal senso non si può che sottolineare come la differente formazione e la diversità del linguaggio esistente, tra l'esperto della relazione ed il giudice della famiglia, porti quest'ultimo a non mettere a fuoco l'ineluttabilità della "conflittualità personale" collegata al "particolare momento di vita" delle persone coinvolte nel processo separativo; per chi conosce la portata dei blocchi e delle contrapposizioni relazionali, il fatto che due partner abbiano una "non adeguata capacità di cogliere nel profondo le emozioni della figlia e di rispondere ad esse in modo appropriato" corrisponde esattamente alla vera e propria impossibilità personale, legata alla perdita del contesto familiare, dell'immagine di se e della coppia e, soprattutto, dall'incapacità nel riuscire a leggere "l'altro come altro da se" e così a riconoscergli una qualunque competenza, compresa quella di essere genitore e portatore di una vita diversa, con ambiti privati da rispettare.

Il giurista non specializzato non potrà che immaginare i genitori come imprigionati in una sterile conflittualità e quindi portatori di una – loro intrinseca incapacità attuale, legata ad una scarsa dimestichezza con le proprie emozioni - mentre è noto come, al contrario, le emozioni vissute in quella fase dell'elaborazione del lutto e della riprogettazione del proprio equilibrio, siano ben conosciute ad entrambi, siano travolgenti ed assolute e molto spesso, semplicemente, contrapposte : nel senso della ricerca "speculare" di una soddisfazione ad un torto che si immagina subito dall'altro, torto reso più "ingiusto" dalla consapevolezza, via via acquisita, che neanche il processo riuscirà a rendere, finalmente, giustizia.

Imprigionati in questo pensiero assorbente, che è tema di ambito squisitamente psicologico, ben pochi genitori riusciranno a "sentire" le esigenze di far vivere entrambe le figure genitoriali alla prole, che è la prima, e forse la più importante, preoccupazione di tutti i minori coinvolti nelle dinamiche separative.

Ecco perché diviene di fondamentale importanza, posta l'impossibilità per i genitori di conquistare - per ordine del giudice - la consapevolizzazione genitoriale e quindi di essere, loro stessi, a tutelare i figli, assicurare a questi ultimi con il provvedimento giurisdizionale la "sicura fruibilità" di spazi tempi ed attività con ognuno dei due genitori, ed a prescindere dalla collaborazione tra gli stessi.

Questa è, infatti, l'indicazione specifica dell'art. 337-ter, vero architrave della riforma introdotta con la 54/06 che, nell'assicurare al minore il diritto di mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori proprio in occasione della separazione personale, chiede al Giudice del processo di quella famiglia di "regolare" le turnazioni, in modo che il minore stia al centro degli interessi familiari a prescindere dalla separazione.

Laddove poi uno dei due genitori venga, comunque, limitato nel suo rapporto con i figli, ha il diritto di richiamare l'attenzione del giudice e questo ogni volta che intervengano comportamenti contrari, posti in essere dall'altro, contrastanti la libera fruizione della figura di un genitore, giusto il combinato disposto degli art. 337-quater e quinquies.

Ed è questa difficoltà, quella dell'apporto reciproco alla prole, il tema sicuramente più delicato dell'intero processo della famiglia: proprio perché i comportamenti ablativi, ove non contrastati per tempo e con estrema decisione – dall'intervento del magistrato - porteranno l'autore a sentirsi sciolto da ogni obbligo di rispetto, sia del desiderio dei figli che dell'altro coniuge, ed anzi, gli rinforzeranno le comportamentalità di "prepotenza e sopraffazione" come ipotesi di via percorribile, per giungere a farsi giustizia.

Ecco dunque che diviene centrale il tema del "complessivo regime" del calendario di permanenza del minore con ciascun genitore, secondo uno schema disposto ed indicato in dettaglio, come ricorda la pronuncia in esame, tanto per il periodo ordinario quanto per le vacanze: in una separazione giudiziale, dove i genitori dimostrino di essere prigionieri di opposte, inconciliabili, richieste, infatti, solo delle chiare regole di spartizione dei tempi e degli spazi della responsabilità genitoriale, metteranno la prole, il più possibile, al riparo dal rischio di rimanere invischiata nella lotta dell'uno contro l'altro.

Predisposta così, in modo puntuale, la permanenza del minore con le due diverse aree genitoriali, la sentenza in commento affronta un ulteriore elemento "importante" quello della richiamabilità con la sentenza, delle prescrizioni terapeutiche formulate nei confronti dei singoli elementi della famiglia conflittuale, contenute negli elaborati dei periti d'Ufficio e lo fa richiamando espressamente il dictum della Sentenza della Corte di Cassazione nr. 13506/15 depositata il 1 luglio 2015.

Assolutamente encomiabile è lo sforzo di aggiornamento ermeneutico svolto dai giudici di Milano con questa pronuncia, considerando che è del 15 luglio: non di meno come rileva la medesima, l'arresto contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione (Cons. Rel. Bisogni) ha messo a rumore tutto il mondo psicogiuridico, dato l'intervento limitativo contenuto nella massima.

Come è stato ribadito anche nel corso dell'approfondimento e dello studio della Sentenza 13506/15 in occasione del Convegno presso la Corte di Appello di Roma del 21 ottobre 2015 (Guida al Diritto - Gruppo Sole 24 Ore, Università di Roma La Sapienza, Circolo Psicogiuridico, Movimento Forense) l'elemento di critica muoveva dall'aver, la Corte di Appello di Firenze, disposto "la prescrizione ai genitori di sottoporsi ad un percorso psicoterapeutico individuale ed ad un percorso di sostegno alla genitorialità da seguire insieme" rilevando come, così, si concretizzasse una lesione del diritto alla libertà personale, costituzionalmente garantito, ed una lesione alla disposizione che vieta l'imposizione, se non nei casi previsti dalla legge, di trattamenti sanitari.

Osservava la Cassazione come "la prescrizione di un percorso terapeutico ai genitori è connotata da una finalità estranea al giudizio, quale quella di realizzare una maturazione personale dei genitori, che non può che rimanere affidata al loro diritto di auto-determinazione".

Per altro è d'uopo ricordare come sia considerazione condivisa in ambito psicogiuridico quella della scarsissima utilità di un "percorso di psicoterapia personale" che non muova dalla singola convinzione del richiedente, ma a questo venga imposta, l'elemento mancante risulterebbe essere proprio il più importante, ovvero la costituzione di un sano e genuino rapporto di fiducia tra il paziente ed il proprio terapeuta.

In tema la Sentenza milanese trova, con immediatezza, il punto di equilibrio tra il ricordato insegnamento del Supremo Collegio e la pienezza di una disposizione giurisdizionale, individuando correttamente come "il giudice mantiene il potere di disporre percorsi di supporto anche di tipo psicologico e terapeutico per il minore, quando ritenuti necessari a tutela del percorso di sana crescita del minore stesso...poichè il compito del Giudice del conflitto familiare è quello di adottare tutti i provvedimenti a tutela del figlio minore, se necessario, come spesso accade, anche in sostituzione dei genitori".

Mentre, per quanto riguarda i genitori, resta salva la facoltà di "segnalare alle parti la necessità di intraprendere determinati percorsi di supporto personale, anche di tipo terapeutico" ferma restando, per l'adulto, la libera scelta se sottoporvisi o meno, e per la giurisdizione la possibilità, ove il comportamento del genitore continui a non essere responsabile e sia, quindi, di danno al minore, di prendere tutti quei provvedimenti limitativi od ablativi dell'esercizio della responsabilità genitoriale.

Determinato con attenzione il tempo per godere di entrambe le figure genitoriali, assicurato al minore il sostegno di un percorso terapeutico, rimesso il controllo sull'efficacia di questo ai Servizi Sociali, la sentenza de quo afferma e ribadisce un ulteriore principio che appare di notevole interesse: quello della determinazione dell'assegno "perequativo" a carico del genitore collocatario ed in favore dell'altro genitore, quello con il quale il figlio, normalmente non vive.

La specifica giurisprudenza milanese citata in tema (in perfetta linea con all'arresto della Cassazione nr. 18538/13) ha infatti riconosciuto - laddove le condizioni economiche patrimoniali dei due genitori non siano eguali, ma si evidenzi una disparità economica in danno del "non collocatario" - come la mancata previsione in favore del genitore più povero del riconoscimento dell'assegno perequativo (da spendersi in favore del figlio) si risolverebbe in una "lesione della bigenitorialità" in quanto "il bambino, tendenzialmente sarebbe meno incoraggiato a frequentare il genitore debole e certamente identificherebbe il suo maggior benessere allorchè si trovi con il genitore, economicamente, più forte".

fonte: www.ilsole24ore.com//Il Tribunale di Milano sulle problematiche che costituiscono il terreno di scontro dei giudizi di separazione