lunedì 2 novembre 2015

TAR Umbria: ritarda di un minuto, candidata esclusa dal concorso

Il Comune di Spoleto bandisce il concorso per un posto di esperto di gare e una candidata si presenta, presso la sede stabilita per la prova scritta, con un minuto di ritardo. La Commissione esaminatrice verbalizza, quindi, l’esclusione della stessa, dalle operazioni concorsuali. La candidata impugna il verbale, deducendo la violazione del bando di concorso e dell’art. 9 della relativa determinazione pubblicata in rete, oltre all’eccesso di potere per violazione della par condicio, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione. Deduce, inoltre, il travisamento dei fatti, asserendo che la presenza fisica all’interno della sede designata dal bando, alle ore 9,00, dovesse comportare, secondo una pretesa interpretazione del bando, l’ammissione al concorso, a prescindere dal momento di approdo nell’aula, e quindi di esecuzione delle operazioni di identificazione.

Il collegio, pur riconoscendo la particolarità della questione, con conseguente compensazione delle spese, ha dichiarato il ricorso infondato nel merito. Nel verbale, recante l’esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale, si afferma che “alle ore 9:05 la Commissione viene chiamata dal personale della Polizia di Stato per verificare l’eventuale partecipazione di una candidata”, e, soprattutto, che “la candidata dichiara di essersi presentata alla porta carraia alle ore 9:01 e, pertanto, chiede di essere ammessa al concorso”. Un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (ex multis Cons. Stato, Sez. III, 28 febbraio 2013, n. 1222) statuisce, infatti, che il verbale della Commissione esaminatrice di un concorso pubblico costituisce un atto pubblico, assistito da fede privilegiata, facendo prova sino a querela di falso di quanto in esso attestato.

L’art. 2700 c.c. dispone che l’atto pubblico fa piena prova, sino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Da ciò consegue, quindi, che è riservata al giudizio di querela di falso la proposizione e l’esame di ogni questione attinente l’alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti.

Il collegio rileva che non risultava instaurato alcun giudizio in proposito, ma che la ricorrente, nell’atto introduttivo, si era limitata a far riserva di ogni azione avverso sia il verbale che i verbalizzanti. Nel motivare il rigetto dei motivi esposti dalla candidata esclusa, il collegio evidenzia, inoltre, che il bando di concorso, all’art. 11, comma 9, stabiliva che “i candidati che non risultano presenti nel giorno ed ora prestabiliti per le prove si considerano rinunciatari e verranno esclusi dal concorso”, e che l’art. 9 di un successivo avviso descriveva le operazioni di svolgimento delle prove, stabilendo che l’identificazione dei candidati si sarebbe svolta tra le ore 8,00 e le ore 9,00. Tale avviso precisava, inoltre, che i candidati presenti alle ore 9,00 nella sede designata “saranno, con la conclusione delle operazioni di identificazione, ammessi allo svolgimento della prova tecnico-professionale”, e che i non presenti sarebbero stati considerati rinunciatari e, di conseguenza, non avrebbero potuto svolgere la prova tecnico-professionale.

Per il collegio, alla stregua della richiamata lex specialis di gara, l’ingresso, da parte della ricorrente, nella sede alle 9,01 è da considerarsi “tardivo”, comportandone la legittima esclusione, quale rinunciataria. Ribadisce, infine, un ulteriore principio consolidato (Cons. Stato, Sez. V, 27 maggio 2014, n. 2709): “il bando di concorso, in quanto lex specialis del concorso, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole nello stesso contenute (auto)vincolano rigidamente l’operato dell’Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza margini di discrezionalità, anche a tutela della parità di trattamento tra i partecipanti”.

fonte: www.altalex.com/TAR, Umbria-Perugia, sez. I, sentenza 08/10/2015 n° 459/Ritarda di un minuto: candidata esclusa dal concorso | Altalex

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