sabato 7 novembre 2015

Detenuti, ok a internet. E arriva anche Skype

Via libera all’uso di internet per i detenuti. La navigazione sarà possibile esclusivamente nelle sale comuni e consentita verso siti selezionati, mentre l’accesso dovrà avvenire su rete separata rispetto a quella dell’istituto penitenziario. Infine, nell’ottica di permettere ai detenuti il mantenimento degli affetti familiari, sarà implementato il sistema di comunicazione via Skype.

È quanto si ricava dalla lettura della circolare Mingiustizia 2/11/2015, recante la «possibilità di accesso a internet da parte dei detenuti», nella quale si forniscono indicazioni sul corretto utilizzo della navigazione telematica, posto che tale strumento oggi costituisce un elemento di crescita personale e di valore «risocializzante». Strumento che, appare chiaro, deve essere contemperato con le esigenze di sicurezza, particolari del contesto detentivo. Tuttavia, il dicastero di Via Arenula ammette che già oggi sia possibile permettere ai detenuti l’uso della rete telematica, attraverso l’instradamento del singolo utente verso i siti (white list) per i quali è stato autorizzato.

In ogni caso, l’accesso sarà permesso solo nelle sale comuni dedicate alle attività, con esclusione delle stanze di pernottamento, così da consentire il controllo agevole da parte degli operatori. La navigazione, come detto, sarà consentita verso siti selezionati, in funzione delle esigenze legate ai percorsi individuali, sulla base di accordi o convenzioni con i soggetti esterni che offrono opportunità trattamentali. I controlli sull’hardware, sul software e sulla navigazione dovranno essere garantiti periodicamente, sulla scorta di una regolamentazione varata dalla direzione dell’istituto.

Fonte: www.italiaoggi.it//Detenuti, ok a internet. E arriva anche Skype - News - Italiaoggi

Anche i nipoti della vittima hanno diritto a costituirsi parte civile per il risarcimento del danno morale

Un uomo è condannato per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, avendo investito un pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali. I nipoti della vittima possono richiedere il risarcimento del danno? Sì, infatti, «l’art 74 del codice di procedura penale» - spiega la Cassazione - «stabilisce che l’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno.

I prossimi congiunti della vittima, indipendentemente dalla loro qualità di eredi, sono legittimati ad agire per il ristoro dei danni morali sofferti a causa della morte del congiunto, a nulla rilevando la convivenza o meno con la vittima, in presenza del vincolo di sangue che risente, sul piano affettivo, della morte, nonché colposa, del congiunto» (Cassazione, sentenza 25323/03).

La «risarcibilità dei danni morali per la morte di un congiunto causata da atto illecito penale richiede, oltre all’esistenza del rapporto di parentale, il concorso di ulteriori circostanze tali da far ritenere che la morte del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo valido sostegno morale, rilevando che deve tuttavia considerarsi come il legislatore non abbia inteso estendere la tutela ad un numero, a volte indeterminato, di persone le quali, pur avendo perduto un affetto non hanno una posizione qualificata perché venga in considerazione la perdita di un sostegno morale concreto».

È pertanto necessario che insieme al vincolo di stretta parentela vi sia anche la perdita di un valido e concreto sostegno morale. Nel caso, il giudice aveva rilevato l’assenza di convivenza, tuttavia aveva dato rilevanza all’intensità del legame venutosi a creare tra i nipoti e il defunto. Sulla base di tali motivi, la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la pronuncia di merito, che aveva ritenuto la legittimazione alla costituzione di parte civile da parte dei nipoti della vittima.

Fonte: http://ridare.it//Anche i nipoti della vittima hanno diritto a costituirsi parte civile per il risarcimento del danno morale - La Stampa

Ospitato a casa da un’italiana, illogico parlare di radicamento nel nostro Paese

Ospite fisso, da diversi mesi, di una cittadina italiana. Elemento, questo, poco rilevante, e certo non sufficiente a ritenere concreto il «radicamento» nella Penisola di uno straniero, originario della Repubblica Ceca. Legittima, quindi, la consegna dell’uomo all’autorità giudiziaria del Paese natio, che ha emesso un «mandato d’arresto europeo» ad hoc (Cassazione, sentenza 41517/15).

Dato di fatto è la «condanna definitiva», alla pena di diciotto mesi di reclusione, dello straniero presente in Italia, ritenuto responsabile, nel suo Paese d’origine, dei reati di «furto e danneggiamento». Consequenziale è il «mandato d’arresto europeo» emesso dall’«autorità giudiziaria» della Repubblica Ceca. Richiesta accoglibile, sanciscono i giudici d’appello. Ciò rende inevitabile la «consegna» dell’uomo alle autorità ceche. Pronta l’obiezione del legale dello straniero, poggiata sul «radicamento» in Italia dell’uomo, il quale «dimora a Roma» da tempo.

A demolire questa visione, però, è sufficiente il richiamo ad una «informativa dei Carabinieri» da cui emerge che l’uomo «è soggetto privo di fissa dimora e da circa otto mesi è ospite a Roma» di una donna italiana, «sua presunta convivente». Per i Giudici di Cassazione la documentazione disponibile è di facile lettura: non vi sono i presupposti per parlare di «radicamento in Italia». Anche perché la presenza dell’uomo a Roma è «estemporanea», e non caratterizzata da «apprezzabile continuità temporale e stabilità». Tutto ciò legittima, ovviamente, la «consegna» dell’uomo alla Repubblica Ceca.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Ospitato a casa da un’italiana, illogico parlare di radicamento nel nostro Paese - La Stampa

Matrimonio fittizio con l’extracomunitario irregolare: il compenso minimo non salva la donna

Matrimonio di comodo. Lei, cittadina italiana, convola a giuste – e, soprattutto, convenienti – nozze con un cittadino extracomunitario: incassa denaro e acconsente a diventare ufficialmente moglie dello straniero, presente illegalmente in Italia. Consequenziale la contestazione del delitto di «favoreggiamento dell’immigrazione clandestina». E' irrilevante il fatto che il compenso ricevuto dalla donna sia risibile (Cassazione, sentenza 41303/15).

Nessun dubbio, sia chiaro, sulle caratteristiche del «matrimonio» contratto dalla donna con un cittadino extracomunitario, matrimonio evidentemente «fittizio» poiché ella ha tratto «benefici economici» dall’accordo finalizzato alla ufficializzazione delle nozze. Tuttavia, per i giudici di merito va tenuto presente che la somma di denaro percepita dalla cittadina italiana è davvero «modestissima». E a sostegno di questa considerazione viene richiamato un dato di fatto inequivocabile: la donna «versava in evidente stato di indigenza e tale situazione», evidenziano i giudici, «non era mutata affatto dopo il matrimonio».

Una volta delineato questo quadro, è impensabile, secondo i giudici, attribuire alla donna il «reato», ossia trarre «ingiusto profitto dalla condizione di illegalità del coniuge». Anzi, paradossalmente, sono stati i responsabili dell’accordo – l’extracomunitario, affiancato da un italiano – ad approfittare delle «condizioni di estrema indigenza della donna», fornendole «sporadici ed irrisori contributi economici». Per i giudici è la donna ad apparire come «vera vittima dell’illecito patto».

E' chiara la visione tracciata tra Tribunale e Corte d’appello, visione corroborata anche da un controllo effettuato dalle forze dell’ordine, che hanno riferito di «aver trovato la donna in condizioni precarie e disagiate, all’interno di un monolocale col frigorifero completamente vuoto, tanto che a provvedere al suo sostentamento era una vicina di casa». Ma assolutamente opposta è la linea di pensiero dei Giudici della Cassazione, i quali, accogliendo l’obiezione mossa dal Procuratore Generale, ritengono non condivisibile la pronunzia assolutoria che ha salvato la donna.

Condivisibili umanamente le «ragioni» adottate nei giudizi di merito, ma unico dato rilevante in un’aula di giustizia, ribattono i giudici, è il «corrispettivo» ricevuto dalla donna per la «celebrazione del matrimonio fittizio» col cittadino extracomunitario, matrimonio «finalizzato esclusivamente a permettere» all’uomo, «illegalmente dimorante nello Stato», di «ottenere la cittadinanza italiana». Irrilevante, quindi, la «modestia» dei compensi percepiti dalla donna, ora vicina alla condanna, su cui, comunque, dovranno decidere i Giudici d’appello, alla luce delle indicazioni fornite dalla Cassazione.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Matrimonio fittizio con l’extracomunitario irregolare: il compenso minimo non salva la donna - La Stampa