La tematica dei controlli a distanza del lavoratore – e la conseguente possibilità di utilizzare i dati raccolti ai fini disciplinari – è, da lungo tempo, oggetto di un'intensa elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, che ha il suo fulcro nell'interpretazione dell'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori).
Con la recente sentenza n. 20440 del 12 ottobre 2015 la Corte di Cassazione, nell'esaminare la questione dei c.d. controlli "difensivi" (che, secondo quanto riportato in motivazione, sono quelli "intesi a rilevare mancanze specifiche e comportamenti estranei alla normale attività lavorativa nonché illeciti"), ha affermato la legittimità di tale controllo "quando il lavoro dev'essere eseguito, al di fuori dai locali aziendali, ossia in luoghi in cui è più facile la lesione dell'interesse all'esatta esecuzione della prestazione lavorativa e dell'immagine dell'impresa, all'insaputa dell'imprenditore".
Partendo da tali premesse, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare intimato sulla base di prove acquisite, tra l'altro, mediante un sistema satellitare GPS (global positioning system), collocato sull'autovettura aziendale affidata al dipendente per svolgere il suo incarico (consistente nel coordinamento di un gruppo di addetti alla nettezza urbana).
Nell'ambito della tematica dei controlli a distanza, si osserva che la possibilità di dotare i lavoratori (nel caso di specie, addetti alla distribuzione di materiale pubblicitario) di un apparecchio portatile GPS, da utilizzare per trasmettere informazioni alla banca dati aziendale, è stata oggetto di esame nella nota n. 4848 del 5 gennaio 2015 emanata dal Ministero del Lavoro, il quale – rispondendo al quesito di un'azienda - ha rilevato la necessità di valutare attentamente la tutela del lavoratore, anche a scapito delle esigenze produttive e di sicurezza, dovendosi verificare, ad esempio, se gli apparecchi GPS consentano di risalire all'identità del lavoratore e, quindi, consentire un controllo a distanza.
Peraltro, con provvedimenti del 3 novembre 2014 il Garante della Privacy ha affermato la liceità nell'utilizzo di nuove tecnologie di geolocalizzazione del dispositivo mobile in dotazione dei dipendenti, affermandone la liceità, a condizione che siano rispettate una serie di garanzie per il trattamento dei dati, posto che, nella fattispecie esaminata, l'utilizzo di tali apparecchi è necessario a soddisfare esigenze organizzative e produttive, non riconducibili a finalità di controllo.
La tematica dei controlli a distanza è destinata, peraltro, ad essere oggetto di un incessante dibattito, in quanto l'art. 4 Stat. Lav. è stato recentemente modificato con il d.lgs. 14 settembre 2015 n. 151, entrato in vigore il 24 settembre 2015.
Infatti, l'art. 4, comma 1, prevede, tra l'altro, che gli strumenti dai quali derivi la possibilità di un controllo a distanza dei lavoratori possono essere installati anche per la tutela del patrimonio aziendale, previo accordo collettivo con le RSA/RSU ovvero, in alternativa, con l'autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro.
La necessità di un accordo con le rappresentanze sindacali o dell'autorizzazione rilasciata dalla Direzione Territoriale del Lavoro è espressamente esclusa, dal secondo comma dell'art. 4 Stat. Lav., per gli "strumenti" utilizzati dal dipendente per rendere la prestazione lavorativa; pertanto, una delle questioni da approfondire riguarderà certamente i casi di esclusione dalle limitazioni imposte dal primo comma (fermo restando che la possibilità di utilizzare le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 per fini connessi al rapporto di lavoro – e, dunque, anche nell'ambito del procedimento disciplinare - è ora espressamente prevista dal terzo comma del citato art. 4).
Con specifico riferimento alla fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, si osserva che l'autovettura aziendale ben può essere considerato uno "strumento" di lavoro; si potrà semmai discutere se un sistema di controllo (nel caso di specie, il GPS), che non sia "connaturato" allo strumento di lavoro (cioè, ne costituisca parte integrante ad origine), debba essere sottoposto, o meno, alle prescrizioni stabilite dal primo comma (ovvero, accordo sindacale o autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro).
Fonte: www.ilsole24ore.com//Licenziamento disciplinare: legittimi gli accertamenti tramite Gps collocato sull'autovettura aziendale
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
lunedì 19 ottobre 2015
Licenziamento disciplinare: legittimi gli accertamenti tramite Gps collocato sull'autovettura aziendale
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
Tamponamento stradale? Se la controversia è semplice, le spese di lite sono dimezzate
La controversia di risarcimento dei danni causati da un tamponamento stradale, che causa solo danni a cose, rientra fra le “cause di particolare semplicità”, perciò il giudice di merito ha facoltà di liquidare le spese di lite in misura ridotta fino alla metà dei minimi tariffari. Il principio è stato affermato dalla Cassazione (ordinanza 19945/15).
Il caso
Il giudice di pace respinge la domanda proposta da un uomo nei confronti di due donne e di una compagnia assicuratrice per il risarcimento dei danni da lui patiti a seguito di un sinistro stradale. La questione arriva fino in Cassazione.
L’uomo afferma che il tribunale ha sottostimato la questione, non riconoscendo né il danno da fermo tecnico del veicolo, né il danno da mora. Secondo la sua ricostruzione, il tribunale avrebbe sbagliato sulla liquidazione delle spese di lite, liquidando compensi professionali dovuti per il primo ed il secondo grado di giudizio in misura inferiore a quella risultante dall’applicazione dei minimi tariffari vigenti.
Per la Cassazione le richieste sollevate dal ricorrente non sono ammissibili. Il tribunale ha dimezzato le spese di lite per la facilità della trattazione della controversia, sia per l’oggetto della controversia, cioè il risarcimento di danni a cose causati da un tamponamento, sia per la modestia degli interessi economici in gioco, sia dal contenuto della sentenza d’appello – contenuta in meno di una facciata -.
La motivazione della sentenza impugnata, tuttavia, secondo il Supremo Collegio, necessità di essere corretta mediante l’integrazione del seguente principio di diritto: «la controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni causati da un “tamponamento” stradale, causativo di soli danni a cose, deve ritenersi rientrante tra le “cause di particolare semplicità” (articolo 4, comma 2, legge 794/1942, la cui permanenza in vigore è stata sancita dall’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 179/2009), con la conseguenza che il giudice di merito, all’esito di tale controversia, ha facoltà di liquidare le spese di lite in misura ridotta fino alla metà dei minimi tariffari». Quindi, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Tamponamento stradale? Se la controversia è semplice, le spese di lite sono dimezzate - La Stampa
Il caso
Il giudice di pace respinge la domanda proposta da un uomo nei confronti di due donne e di una compagnia assicuratrice per il risarcimento dei danni da lui patiti a seguito di un sinistro stradale. La questione arriva fino in Cassazione.
L’uomo afferma che il tribunale ha sottostimato la questione, non riconoscendo né il danno da fermo tecnico del veicolo, né il danno da mora. Secondo la sua ricostruzione, il tribunale avrebbe sbagliato sulla liquidazione delle spese di lite, liquidando compensi professionali dovuti per il primo ed il secondo grado di giudizio in misura inferiore a quella risultante dall’applicazione dei minimi tariffari vigenti.
Per la Cassazione le richieste sollevate dal ricorrente non sono ammissibili. Il tribunale ha dimezzato le spese di lite per la facilità della trattazione della controversia, sia per l’oggetto della controversia, cioè il risarcimento di danni a cose causati da un tamponamento, sia per la modestia degli interessi economici in gioco, sia dal contenuto della sentenza d’appello – contenuta in meno di una facciata -.
La motivazione della sentenza impugnata, tuttavia, secondo il Supremo Collegio, necessità di essere corretta mediante l’integrazione del seguente principio di diritto: «la controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni causati da un “tamponamento” stradale, causativo di soli danni a cose, deve ritenersi rientrante tra le “cause di particolare semplicità” (articolo 4, comma 2, legge 794/1942, la cui permanenza in vigore è stata sancita dall’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 179/2009), con la conseguenza che il giudice di merito, all’esito di tale controversia, ha facoltà di liquidare le spese di lite in misura ridotta fino alla metà dei minimi tariffari». Quindi, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Tamponamento stradale? Se la controversia è semplice, le spese di lite sono dimezzate - La Stampa
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
domenica 18 ottobre 2015
Cassazione: “Troppe pause sul lavoro? Lecito il licenziamento”
Troppe pause caffè possono fare male e non solo per gli effetti della caffeina sul nostro organismo. A mettere in allarme i lavoratori italiani, non è l’ultima ricerca scientifica sull’alimentazione, ma una sentenza della Cassazione che ha confermato la legittimità del licenziamento di un dipendente che aveva la cattiva abitudine di concedersi troppi break nel corso della giornata lavorativa.
Per la Suprema Corte (con la sentenza 20440/2015, depositata il 12 ottobre) il datore di lavoro è legittimato a controllare l’operato del dipendente che lavora fuori sede anche attraverso il sistema Gps. I controlli cosiddetti difensivi, vale a dire volti ad accertare comportamenti illeciti, mancanze e atteggiamenti inidonei rispetto alla normale attività lavorativa, infatti, non sono da reputarsi vietati, specie se rivolti verso un lavoratore che svolga la propria attività al di fuori dei locali aziendali, cioè in luoghi in cui l’interesse a una corretta esecuzione della prestazione lavorativa è di più facile lesione, così come lo è l’immagine aziendale.
Con questo sistema e con l’aiuto di un’agenzia privata di investigazioni, il dipendente aveva accertato che il lavoratore, nello svolgimento della propria attività, si concedeva troppe pause caffè, trattenendosi in bar e tavole calde fuori dalla zona di lavoro per colloquiare, ridere e scherzare con i colleghi.
“La determinazione della collocazione e della durata delle pause – hanno spiegato gli esperti dello Studio Cataldi, commentando la sentenza – non può essere rimessa al totale arbitrio del lavoratore e non deve essere di certo confusa con i momenti di soddisfazione delle necessità fisiologiche”. Ogni tentativo del dipendente licenziato di far valere l’illegittimità del recesso è risultato vano. “Per la Corte la lesione del nesso fiduciario che deve legare dipendente e azienda – ha illustrato l’avv. Valeria Zeppilli – è palese e le tempistiche e le modalità del recesso sono incontestabili”. Il licenziamento va quindi confermato. E il ricorrente si trova costretto a pagare le spese di lite.
Fonte: www.italiaora.net/YariSiporso//Troppe pause caffè? Vieni licenziato! La sentenza della Cassazione
Per la Suprema Corte (con la sentenza 20440/2015, depositata il 12 ottobre) il datore di lavoro è legittimato a controllare l’operato del dipendente che lavora fuori sede anche attraverso il sistema Gps. I controlli cosiddetti difensivi, vale a dire volti ad accertare comportamenti illeciti, mancanze e atteggiamenti inidonei rispetto alla normale attività lavorativa, infatti, non sono da reputarsi vietati, specie se rivolti verso un lavoratore che svolga la propria attività al di fuori dei locali aziendali, cioè in luoghi in cui l’interesse a una corretta esecuzione della prestazione lavorativa è di più facile lesione, così come lo è l’immagine aziendale.
Con questo sistema e con l’aiuto di un’agenzia privata di investigazioni, il dipendente aveva accertato che il lavoratore, nello svolgimento della propria attività, si concedeva troppe pause caffè, trattenendosi in bar e tavole calde fuori dalla zona di lavoro per colloquiare, ridere e scherzare con i colleghi.
“La determinazione della collocazione e della durata delle pause – hanno spiegato gli esperti dello Studio Cataldi, commentando la sentenza – non può essere rimessa al totale arbitrio del lavoratore e non deve essere di certo confusa con i momenti di soddisfazione delle necessità fisiologiche”. Ogni tentativo del dipendente licenziato di far valere l’illegittimità del recesso è risultato vano. “Per la Corte la lesione del nesso fiduciario che deve legare dipendente e azienda – ha illustrato l’avv. Valeria Zeppilli – è palese e le tempistiche e le modalità del recesso sono incontestabili”. Il licenziamento va quindi confermato. E il ricorrente si trova costretto a pagare le spese di lite.
Fonte: www.italiaora.net/YariSiporso//Troppe pause caffè? Vieni licenziato! La sentenza della Cassazione
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
Autostrade ‘a secco’ per 48 ore: sciopero benzinai il 20 e 21 ottobre
Sciopero di 48 ore delle aree di servizio autostradali dalle 22 del 19 ottobre alle ore 22 del 21 ottobre. Ad annunciarlo sono i gestori aderenti a Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Anisa Confcommercio che organizzeranno anche un presidio pacifico presso la più importante società concessionaria autostradale, Autostrade per l’Italia, che si terrà in Via Bergamini 50, a Roma, la mattina del 20 con inizio alle 11. I gestori presenteranno al Tar del Lazio ricorsi con il decreto del Governo e bandi di gara dei concessionari.
“Dopo lunghi mesi di assoluta inerzia che hanno consumato inutilmente e quasi per intero i due anni di proroga delle sub concessioni già scadute concessi dall’Antitrust per procedere ad una razionalizzazione della rete delle aree di servizio autostradali allo scopo di restituire agli utenti di questa viabilità prezzi più contenuti e servizi qualitativamente adeguati, i ministeri delle Infrastrutture e dello Sviluppo economico -sottolineano le organizzazioni sindacali- hanno dato alla luce, nell’indifferenza del caldo ferragostano, un Decreto che si traduce, tra affermazioni di principio ambiziose e codicilli che immediatamente le negano, in un beffa sia per quanti vi operano che per i consumatori”.
Fonte: www.italiaora.net/antonellabianco/Carburanti: sciopero dei benzinai di 48 ore. Ecco da quando
“Dopo lunghi mesi di assoluta inerzia che hanno consumato inutilmente e quasi per intero i due anni di proroga delle sub concessioni già scadute concessi dall’Antitrust per procedere ad una razionalizzazione della rete delle aree di servizio autostradali allo scopo di restituire agli utenti di questa viabilità prezzi più contenuti e servizi qualitativamente adeguati, i ministeri delle Infrastrutture e dello Sviluppo economico -sottolineano le organizzazioni sindacali- hanno dato alla luce, nell’indifferenza del caldo ferragostano, un Decreto che si traduce, tra affermazioni di principio ambiziose e codicilli che immediatamente le negano, in un beffa sia per quanti vi operano che per i consumatori”.
Fonte: www.italiaora.net/antonellabianco/Carburanti: sciopero dei benzinai di 48 ore. Ecco da quando
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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