lunedì 19 ottobre 2015

Tamponamento stradale? Se la controversia è semplice, le spese di lite sono dimezzate

La controversia di risarcimento dei danni causati da un tamponamento stradale, che causa solo danni a cose, rientra fra le “cause di particolare semplicità”, perciò il giudice di merito ha facoltà di liquidare le spese di lite in misura ridotta fino alla metà dei minimi tariffari. Il principio è stato affermato dalla Cassazione (ordinanza 19945/15).

Il caso

Il giudice di pace respinge la domanda proposta da un uomo nei confronti di due donne e di una compagnia assicuratrice per il risarcimento dei danni da lui patiti a seguito di un sinistro stradale. La questione arriva fino in Cassazione.

L’uomo afferma che il tribunale ha sottostimato la questione, non riconoscendo né il danno da fermo tecnico del veicolo, né il danno da mora. Secondo la sua ricostruzione, il tribunale avrebbe sbagliato sulla liquidazione delle spese di lite, liquidando compensi professionali dovuti per il primo ed il secondo grado di giudizio in misura inferiore a quella risultante dall’applicazione dei minimi tariffari vigenti.

Per la Cassazione le richieste sollevate dal ricorrente non sono ammissibili. Il tribunale ha dimezzato le spese di lite per la facilità della trattazione della controversia, sia per l’oggetto della controversia, cioè il risarcimento di danni a cose causati da un tamponamento, sia per la modestia degli interessi economici in gioco, sia dal contenuto della sentenza d’appello – contenuta in meno di una facciata -.

La motivazione della sentenza impugnata, tuttavia, secondo il Supremo Collegio, necessità di essere corretta mediante l’integrazione del seguente principio di diritto: «la controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni causati da un “tamponamento” stradale, causativo di soli danni a cose, deve ritenersi rientrante tra le “cause di particolare semplicità” (articolo 4, comma 2, legge 794/1942, la cui permanenza in vigore è stata sancita dall’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 179/2009), con la conseguenza che il giudice di merito, all’esito di tale controversia, ha facoltà di liquidare le spese di lite in misura ridotta fino alla metà dei minimi tariffari». Quindi, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Tamponamento stradale? Se la controversia è semplice, le spese di lite sono dimezzate - La Stampa

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