domenica 18 ottobre 2015

Sicurezza, dal parabrezza sparisceil tagliando dell’assicurazione

Dal 18 ottobre non sarà più obbligatorio esporlo. I controlli avverranno telematicamente per combattere le contraffazioni e i «pirati della strada».

«Favorisca patente, libretto e mi faccia vedere il tagliando dell’assicurazione». È stata per decenni la richiesta che le forze di polizia italiane hanno intimato agli automobilisti dopo averli fermati. Infatti non bastava pagare il premio assicurativo ma bisognava anche dimostrarlo. Dal 18 ottobre, invece, non occorrerà più esporlo sul parabrezza. Il controllo della copertura, infatti, avverrà per via telematica. Inserendo il numero della targa, gli agenti sapranno in pochi secondi non solo se i mezzi sono rubati o hanno la revisione scaduta, come accade oggi, ma conosceranno anche la situazione assicurativa. In linea teorica potrebbe segnare anche una svolta perché in Italia la compravendita di contrassegni falsi o scaduti ha raggiunto numeri impressionanti.

Gli evasori

Secondo le stime dell’Associazione nazionale fra le Imprese assicuratrici (Ania), nel 2014, circa 3,9 milioni di veicoli (l’8,7 per cento del totale) viaggiava senza assicurazione. Per contrastare questa piaga, dal 18 ottobre, i sistemi che leggono le targhe come autovelox, tutor, telepass e varchi Ztl potranno controllare anche la regolarità della copertura assicurativa e segnalare anomalie. È questo l’effetto finale di un lungo procedimento che è iniziato con un decreto ministeriale (9 agosto 2013, n. 110) che ha stabilito la progressiva «dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici».

I controlli

Facile a dirsi e un po’ meno a realizzarsi visto che si è dovuto studiare un sistema in grado di far dialogare e aggiornare in tempo reale diverse banche dati in modo tempestivo e sicuro. Dopo una lunga (e rassicurante) fase di sperimentazione adesso è arrivato il via libera. In pratica, ora, ogni volta che verrà stipulata una nuova polizza o verrà effettuato un rinnovo, la compagnia di assicurazione dovrà inviare le informazioni alla banca dati delle coperture assicurative creata dall’Ania, chiamata Sita. Dal sistema Sita, le informazioni confluiranno nel database della Motorizzazione civile che contiene i dati sui veicoli immatricolati. L’incrocio delle informazioni contenute nelle due banche dati consentirà alle Forze dell’ordine di sapere in pochi secondi chi è regolarmente assicurato e chi no. Gli automobilisti per qualche tempo ancora riceveranno il vecchio tagliandino cartaceo ma non dovranno più esporlo sul parabrezza. In pratica, avrà soltanto finalità informative in caso di incidente stradale o nei Paesi dell’Ue. Terminata questa fase «sperimentale», il cartaceo non verrà più consegnato. Ai «furbetti» ora resteranno davvero poche chance di evitare una multa salata che va da 841 a 3.366 euro senza considerare l’immediato sequestro del mezzo.

Fonte: www.corriere.it//Sicurezza, dal parabrezza sparisceil tagliando dell’assicurazione - Corriere.it

sabato 17 ottobre 2015

Non si può giustificare chi adotta un regime fiscale sbagliato su consiglio del notaio

L’incertezza della norma e la buona fede del contribuente non sono bastate; cosa più importante, non è bastato nemmeno che la scelta del regime agevolativo fosse stata consigliata da un notaio: davanti ai giudici della Cassazione, l’affidamento non può essere invocato qualora il contribuente si sia conformato ad indicazioni fornite da soggetti terzi all’Amministrazione Finanziaria. Così, la Suprema Corte, con la sentenza 20058/15, ha confermato quanto già deciso dalla Commissione Tributaria Regionale, respingendo il ricorso di un contribuente.

La vicenda, in breve: in riferimento ad un immobile con metratura superiore a 240 metri quadri, acquisito mediante atto notarile, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato al contribuente un avviso di liquidazione per imposte di registro e relative sanzioni, disconoscendo il beneficio “prima casa”. Al centro della vertenza, il fatto che il contribuente, al momento della stipula dell’atto, aveva sottoposto al notaio rogante la propria situazione, esibendo tutta la documentazione catastale, in sua disposizione, al momento del rogito; naturalmente, tra i dati forniti vi era anche la superficie dell’immobile.

Insomma, anche di fronte alla Commissione Tributaria il contribuente aveva affermato che l’atto era stato stipulato con il regime agevolativo in base a quanto era stato assicurato dal notaio rogante, in ordine alla “pacifica applicabilità dei benefici”. Se il notaio affermava che i benefici prima casa erano applicabili, il contribuente non poteva far altro che assecondarlo: “l’affidamento, incolpevole su inevitabile, su quanto sostenuto dal notaio, dato il notevole grado di complessità delle questioni e dato il coacervo di norme sottese all’esatta individuazione del regime fiscale, doveva essere considerato dalla commissione tributaria al fine di escludere l’irrogazione delle sanzioni”.

Tutto comprensibile, ma non scusabile. Perché, per i Giudici, secondo un indirizzo interpretativo ormai consolidato, “il presupposto che integra la situazione tutelata dall’art. 10, secondo comma, della Legge 212/2000 [inerente le sanzioni e la buona fede] è costituito dal legittimo affidamento del contribuente di fronte all’azione dell’Amministrazione Finanziaria”. Per invocare la tutela dell’affidamento è necessario che sia allegata un’attività dell’amministrazione idonea “a determinare una situazione di apparente legittimità e coerenza in senso favorevole al contribuente”; in conclusione, le assicurazioni rese da soggetti estranei all’amministrazione (anche se qualificati, come nell’esempio del notaio rogante) non rilevano.

Fonte: Fiscopiù - Giuffrè per i Commercialisti - www.fiscopiu.it/Non si può giustificare chi adotta un regime fiscale sbagliato su consiglio del notaio - La Stampa

venerdì 16 ottobre 2015

Dipendente malato e a casa, ma dà una mano nella ‘Caffetteria’ della figlia: licenziato

Un dipendente è malato e resta a casa: l'assenza è motivata dalla necessità di riposo, a seguito di un infortunio sul lavoro. Ma l’uomo commette un errore gravissimo: offre un aiuto concreto alla figlia, nella gestione della sua caffetteria. l'impegno fisico è certificato da un'agenzia investigativa della società per cui lavora l’uomo. Tutto ciò rende legittimo il licenziamento (Cassazione, sentenza 20090/15).

Il caso

In Appello, cambiando la decisione del primo grado, è sancita la correttezza dell’operato aziendale: non è discutibile, secondo i giudici, il «licenziamento disciplinare», deciso perché il dipendente, «durante un’assenza conseguente ad un infortunio sul lavoro», ha «svolto attività lavorativa presso la caffetteria gestita dalla figlia».

Risulta evidente l’abuso compiuto dall’uomo, abuso che porta addirittura a mettere in discussione l’«impedimento fisico» da lui lamentato e utilizzato come giustificazione per il mancato «svolgimento dell’attività lavorativa» per la sua società. La linea di pensiero delineata in secondo grado viene condivisa, e fatta propria, anche dalla Cassazione.

Lapalissiana la «violazione dell’obbligo di fedeltà» compiuta dal lavoratore, alla luce, come detto, della relazione predisposta dalla «agenzia investigativa» cui si è rivolta l’azienda. A corredo, poi, viene anche richiamato un «riscontro medico», che ha permesso di evidenziare «l’assenza, a seguito dell’infortunio, di qualsiasi alterazione». A fronte della condotta del lavoratore, concludono i giudici, è pienamente legittimo il «licenziamento» deciso dall’azienda.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Dipendente malato e a casa, ma dà una mano nella ‘Caffetteria’ della figlia: licenziato - La Stampa

giovedì 15 ottobre 2015

La Cassazione: “Giusto licenziare il lavoratore che fuma #spinelli in azienda”

Fumare marijuana presto potrebbe essere legale, sempre che la proposta di legge presentata da 218 parlamentari passi l’esame di Camera e Senato. Coltivarla - sempre in modiche quantità - anche. Ma se l’Italia già da qualche anno ha imboccato la strada della depenalizzazione - introducendo i criteri di uso personale e modiche quantità - un conto è usare droghe leggere a casa propria, altra cosa è farlo sul posto di lavoro, dove si rischia grosso.

D. F., quarant’anni, operaio addetto all’individuazione dei guasti di macchine ed impianti, è stato licenziato dalla Fiat perché sorpreso a fumare due spinelli in fabbrica. E se il Tribunale di Torino, in un primo momento, l’aveva reintegrato, ritenendo eccessivo l’allontanamento dal lavoro, prima la Corte d’Appello e poi la Cassazione (ieri) hanno ribaltato la pronuncia, confermando la decisione dell’azienda. Il motivo? Il comportamento dell’operaio ha pregiudicato «irrimediabilmente la fiducia del datore di lavoro nella correttezza delle future prestazioni lavorative».

Ne va del rapporto di fiducia tra azienda e dipendente ma anche della qualità del lavoro, sostiene la Cassazione. Di più, secondo il collegio fumare spinelli sul posto di lavoro è un comportamento che può assumere «valore sintomatico rispetto ai futuri comportamenti». Un atto da irresponsabili, insomma, a maggior ragione per chi è addetto al controllo di macchinari e impianti, tale da indurre il datore di lavoro a pensare di non potersi fidare in alcun modo del suo dipendente. Il licenziamento è una conseguenza quasi inevitabile, come dimostra la sentenza della Cassazione.

Fonte: www.lastampa.it//La Cassazione: “Giusto licenziare il lavoratore che fuma spinelli in azienda” - La Stampa