martedì 1 ottobre 2013

Minaccia il figlio di non fargli vedere la nonna: madre punibile

Il comportamento della madre che minaccia il figlio al fine di costringerlo a rimettere la querela presentata nei suoi confronti dal padre - poi defunto -del ragazzo, è configurabile come tentata violenza privata continuata. Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza 37324/13.

Il caso
Una madre è stata condannata per il reato di tentata violenza privata continuata. Secondo l’accusa, al fine di costringere il figlio a rimettere la querela presentata nei suoi confronti dal padre del ragazzo – poi defunto -, aveva minacciato di separarlo dalla nonna paterna, con cui il ragazzo conviveva da tempo e con cui aveva stabilito un significativo rapporto affettivo, ritrovando, così, uno spazio di vita funzionale alla sua serenità. Contro la decisione di condanna, la donna ha presentato ricorso, deducendo che non può essere considerata minaccia la prospettazione della madre di allontanare il figlio dalla nonna al fine di ricondurlo a vivere con lei, come consentito dall’esercizio della potestà genitoriale. Con una seconda censura, invece, la ricorrente ha affermato la inidoneità della condotta al raggiungimento dello scopo, e quindi al perfezionamento del reato, giacché la volontà del minore avrebbe comunque dovuto essere integrata da quella di un tutore. Per la Suprema Corte il ricorso è infondato. La potestà genitoriale non è di natura padronale. Infatti, gli Ermellini hanno affermato che è vero che la potestà genitoriale comprende la facoltà di stabilire in quale ambito debba vivere il figlio, ma tale facoltà non può essere esercitata in contrasto con le aspirazioni del figlio, tantomeno per costringerlo a comportamenti funzionali alla soddisfazione di interessi – morali ed economici – del genitore e allo stesso tempo contrastanti con quelli, della stessa natura, del figlio. Nella specie, per Piazza Cavour, il minore ha subito forti pressioni dall’imputata, non per migliorare la condizione del minore o per recuperare il rapporto con lui, ma per ottenere comportamenti che soddisfacevano il suo esclusivo interesse personale (contrastante con quello del figlio). Relativamente al secondo motivo di ricorso, per il S.C., il fatto che la rimessione della querela, operata dal minore, fosse soggetta ad «approvazione» del rappresentante (art. 153 c.p.) non elide la capacità offensiva della condotta, giacché nessun «rappresentante» avrebbe potuto fare a meno di tener conto del volere del ragazzo, «con la conseguenza che, seppur la volontà di quest’ultimo non è, da sola, sufficiente a produrre l’effetto remissorio, è tuttavia sufficiente a innescare il meccanismo funzionale alla remissione». Pertanto, per i giudici di legittimità, «è di tutta evidenza che l’evento dannoso o pericoloso, di cui all’art. 49 c.p., non era affatto impossibile» in conseguenza dell’azione della madre.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Minaccia il figlio di non fargli vedere la nonna: madre punibile

Guardia giurata malmenata, ma il datore non è responsabile

Durante il servizio notturno, un lavoratore (una guardia giurata) veniva aggredito e malmenata da alcuni giovani dopo che avevano speronato la sua auto di servizio costringendolo a fermarsi. A seguito delle percosse subite, la guardia deduceva di aver riportato lesioni permanenti nella misura del 20% per danno biologico, con 30 giorni di invalidità totale e 15 di invalidità parziale, e si rivolgeva al Tribunale per vedersi risarcire i danni dal proprio datore di lavoro.  Risarcimento che, però, non viene riconosciuto né dai giudici di primo grado né da i giudici di appello. Al lavoratore, dunque, non resta che rivolgersi alla Cassazione (sentenza 12089/13). Ma, anche qui, senza ottenere risarcimento. Infatti, se da un lato è vero che il dipendente deve dimostrare l’esistenza del rapporto di lavoro, il danno subito ed il nesso causale con le mansioni svolte e, dall’altro lato, il datore deve dimostrare - per evitare di essere ritenuto responsabile delle lesioni subite dal dipendente - di aver adottato le misure idonee, in caso di aggressioni ai dipendenti conseguenti ad attività criminosa di terzi, la questione è differente. Non tutti i danni subiti dal lavoratore possono rientrare nell’ambito della tutela delle condizioni di lavoro. L’ampio ambito applicativo dell’art. 2087 c.c. (tutela delle condizioni di lavoro) non può essere dilatato fino a comprendervi ogni ipotesi di danno, sull’assunto che comunque il rischio non si sarebbe verificato in presenza di ulteriori accorgimenti di valido contrasto. Anche perché, così – chiarisce la S.C. - il verificarsi dell’evento costituirebbe «circostanza che assurge in ogni caso ad in equivoca riprova del mancato uso dei mezzi tecnici più evoluti del momento, atteso il superamento criminoso di quelli in concreto apprestati dal datore di lavoro». Nel caso di specie, poi, il lavoratore non ha in alcun modo rilevato in cosa fosse consistita la colpa del datore di lavoro, pertanto il suo ricorso non può essere accolto.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Guardia giurata malmenata, ma il datore non è responsabile

Sì al licenziamento ma senza danno all’immagine se l’offesa non esce dall’azienda

Corte di cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 1° ottobre 2013 n. 22396

Legittimo il licenziamento del dipendente che abbia offeso il legale rappresentante della società dandole della “mentecatta” e “pazzoide”. All’azienda non spetta invece il risarcimento del danno all’immagine in quanto le affermazioni diffamatorie e ingiuriose sono state fatte all’interno dell’azienda. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 22396/2013.

Secondo i giudici di Piazza Cavour infatti le affermazioni offensive del dipendente “in quanto non esternate al di fuori dell’ambito aziendale, non sono idonee ad incidere sulla reputazione, sul prestigio e sul buon nome della società né tanto meno a provocarne la caduta dell’immagine”.

La Cassazione ricorda di aver in più occasioni affermato che “nei confronti della persona giuridica ed in genere dell’ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell’ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra quello relativo all’immagine, allorquando si verifichi la sua lesione. In tali casi, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, è risarcibile il danno non patrimoniale costituito - come danno c.d. conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell’ente, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l’ente di norma interagisca”.
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fonte: ilsole24ore/Sì al licenziamento ma senza danno all’immagine se l’offesa non esce dall’azienda

Treni, sempre dovuto il rimborso per il ritardo

Cgue - Sentenza 26 settembre 2013 - Causa C-509/11

“I viaggiatori hanno diritto al rimborso parziale del prezzo del biglietto del treno in caso di ritardo significativo, anche se questo è causato da forze maggiori”, come il maltempo o agitazioni sindacali. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue il 26 settembre scorso nella causa C-509/11, secondo cui “il trasportatore non può invocare le norme del diritto internazionale che lo esonerano, in caso di forza maggiore, dal risarcimento del danno causato da un ritardo, per sottrarsi all'obbligo di rimborso”.

Per i giudici di Lussemburgo, dunque, “un'impresa ferroviaria non può inserire nelle proprie condizioni generali di trasporto una clausola che la esoneri dall'obbligo d'indennizzo per il prezzo del biglietto in caso di ritardo causato da forza maggiore”, perché ciò non è previsto dalle “regole uniformi, che rientrano nel diritto internazionale”. “L'indennizzo previsto dal regolamento - spiega infatti la Corte - calcolato sulla base del prezzo del biglietto di trasporto, ha una finalità del tutto diversa, ossia quella di compensare il prezzo pagato dal passeggero come corrispettivo per un servizio che non è stato eseguito conformemente al contratto di trasporto”.  

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