Non commette reato chi contatta una escort per fruire di una prestazione sessuale. Al contrario, chi facilita il contatto rischia di commettere il delitto di favoreggiamento o di sfruttamento della prostituzione (in quest’ultimo caso, se ne ricava un tornaconto personale).
Il cliente non potrebbe essere coinvolto penalmente, atteso che la prostituzione (consensuale tra maggiorenni) è legale. Di conseguenza, non risponderebbe in concorso con gli eventuali responsabili del favoreggiamento o dello sfruttamento.
Qualora la Procura disponesse delle indagini, ad esempio per accertare l’eventuale responsabilità di intermediari, non è da escludersi a priori che anche il cliente possa essere sentito a sommarie informazioni testimoniali quale persona informata sui fatti, ad esempio per provare l’attività delittuosa dello sfruttatore (art. 351 c.p.p.: «La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini»).
In questa ipotesi, egli verrebbe contattato dalle forze dell’ordine delegate dal pubblico ministero. Formalmente, la legge prevede la notifica di un formale invito di presentazione a comparire quale persona informata sui fatti, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della comparizione. La notifica avviene mediante consegna a mani da parte delle poste o, più spesso, di un carabiniere o di un membro della polizia municipale.
La persona citata ha l’obbligo di presentarsi davanti all’autorità che ha disposto la convocazione; qualora sia impossibilitata per gravi e giustificati motivi, dovrà comunicarlo tempestivamente.
La mancata comparizione davanti all’autorità competente senza legittimo impedimento può comportare l’accompagnamento coattivo da parte della polizia giudiziaria, la quale potrebbe quindi utilizzare la forza per prelevare la persona da sentire.
La persona informata sui fatti che riferisce circostanze non veritiere può incorrere in reato (ad esempio, in quello di favoreggiamento personale).
Essendo persona informata sui fatti, non sarebbe obbligatoria la nomina di un avvocato (necessaria, invece, per l’indagato sottoposto a interrogatorio).
Va tuttavia precisato che, nella prassi, le forze dell’ordine sono solite procedere a una prima convocazione con metodi informali, come ad esempio mediante una telefonata con cui si invita il soggetto a raggiungere la caserma per essere sentito. Ovviamente, ciò è possibile se le autorità sono in possesso di un recapito telefonico.
Non è quindi da escludere che l’invito possa avvenire, ove sussistano le condizioni, anche in forma orale.
Bisogna infine ricordare che la persona informata sui fatti assume la qualità di testimone durante la fase processuale, cioè se le indagini terminano con il rinvio a giudizio dell’imputato. In quella veste, dovrà comparire in tribunale all’udienza indicata nell’avviso che gli verrà consegnato.